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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Ricorso liquidazione controllata - Cause risarcimento in corso avverso il sovraindebitato
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Angelo Galdenzi
Pesaro (PU)15/10/2025 08:15Ricorso liquidazione controllata - Cause risarcimento in corso avverso il sovraindebitato
Il caso: sovraindebitato le cui cause sono in parte anche dovute al depauperamento della propria liquidità per pagare le spese legali utili a difendersi in cause di risarcimento danni.
Il sovraindebitato che non riusciva più a sostenere i costi della difesa e che, non poteva adire al "gratuito patrocinio", in quanto, lavoratore dipendente, ha abbandonato le cause in essere, ancora in attesa di decisione, ed è rimasto "contumace" negli appelli del soccombente attore.
Conclamato il sovraindebitamento, deposita il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, indicando tra i creditori anche il creditore promotore delle diverse cause per l'importo del risarcimento originariamente richiesto e per l'importo originario di una garanzia fideiussoria su un mutuo ipotecario.
La Liquidazione controllata viene aperta, il creditore (attore nelle cause di risarcimento) si insinua per un importo parziale riferito a una delle tante cause promosse e comunque prima del deposito della domanda l'unica che vedeva accolte le sue doglianze 5k .
L'esito della Liquidazione controllata prevede oltre al pagamento delle spese di procedura e prededucibili, il solo riparto parziale in favore dell'unico creditore ipotecario. Nessuna soddisfazione vi sarà per i creditori privilegiati e chirografari.
Le domande:
1) l'esdebitazione ricomprenderà tutti debiti indicati nel ricorso e quindi anche le somme originariamente richieste nelle cause di risarcimento danni promosse dal creditore attore?
2) se a seguito di una causa promossa dal creditore attore, prima dell'apertura della liquidazione controllata, questi era risultato soccombente ma poi nelle more della Liquidazione controllata il ricorso da questi proposto avverso la sentenza con il sovraindebitato rimasto contumace viene accolto e la sentenza dispone a favore del ricorrente il risarcimento del danno, addirittura inferiore a quanto indicato nel ricorso dal sovraindebitato, il debito sarà oggetto di esdebitazione?
3) se nel ricorso è stato indicato un debito verso un garante fideiussore (nel caso specifico garanzia fideiussoria in solido su un mutuo ipotecario) e la Procedura ricaverà dalla vendita dell'immobile un importo decisamente inferiore al debito insinuato dall'istituto di credito. Il debito nei confronti del garante indicato nel ricorso in quanto sicuramente l'Istituto di credito escuterà la garanzia dopo la chiusura della Procedura, sarà oggetto di esdebitazione?
Capisco che il caso proposto è particolare. La causa del sovraindebitamento dipende esclusivamente dalla nascita e il perdurare di una situazione di conflitto personale tra sovraindebitato e garante/attore di diverse cause di riscarcimento, peraltro solamente per quest'ultimo assistite da gratuito patrocinio.
Ringraziando per il fattivo contributo che vorrete dare, cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
16/10/2025 16:14RE: Ricorso liquidazione controllata - Cause risarcimento in corso avverso il sovraindebitato
L'art. 278, comma 7 let. b) esclude dalla esdebitazione i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale. Da quanto detto nella domanda, ci sembra invece di capire che il credito vantato dal creditore è un credito da responsabilità contrattuale (scaturente da una fideiussione), per cui esso soggiace all'effetto esdebitatorio.
Aggiungiamo che secondo la giurisprudenza (tra le tante Cass. n. 4508/2024) "l'intervenuto fallimento, per quei giudizi che abbiano ad oggetto l'accertamento di un credito (o di un diritto reale) nei confronti del fallito, determina non già l'interruzione - disciplinata per il caso del fallimento dall'art. 43, l.f. e per la liquidazione giudiziale dall'art. 143, CCII, con riferimento ai giudizi attivi - bensì l'improcedibilità, in virtù dell'art. 52 l.f. (oggi, con riguardo alla liquidazione giudiziale, art.151, CCII).
Dunque, poiché l'applicazione dell'art. 151 alla liquidazione giudiziale si ricava dall'espresso rinvio contenuto nell'art. 270 c.c.i.i., il giudizio in corso, indicato nella domanda, diviene improseguibile, e laddove fosse pronunciata sentenza la stessa sarebbe inopponibile alla massa.
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