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TRASCRIZIONE SENTENZA LC - DEPOSITO ELENCO CREDITORI

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    20/06/2025 18:34

    TRASCRIZIONE SENTENZA LC - DEPOSITO ELENCO CREDITORI

    Buonasera,
    non mi è chiaro il disposto della sentenza di apertura LC là dove si ordina al debitore il deposito dell'elenco dei creditori, cioè cosa significa deposito. Mera consegna di un elenco al liquidatore oppure deposito in Tribunale?
    Inoltre nella sentenza di LC non è disposta la trascrizione della sentenza stessa sui beni immobili e mobili posseduti dal debitore: il liquidatore deve provvedervi ugualmente anche in assenza di tale previsione?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      23/06/2025 07:49

      RE: TRASCRIZIONE SENTENZA LC - DEPOSITO ELENCO CREDITORI

      L'espressione utilizzata dall'art. 270 è la stessa che si ritrova nell'art. 49 (il quale a sua volta riflette il vecchio art. 16, comma 1 n. 3 l.f.) a proposito della liquidazione giudiziale. Anche qui il legislatore prevede che con la sentenza di apertura della procedura il Tribunale, tra l'altro, "ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie" (come si vede qui il termine è inferiore rispetto a 7 giorni previsti nella liquidazione giudiziale).
      Al di là del termine indicato, il "deposito" va inteso come consegna al liquidatore (o al curatore nel caso di liquidazione giudiziale).
      Infine, quanto alla trascrizione della sentenza, riteniamo che la stessa vada trascritta indipendentemente dalla omissione dell'ordine in essa contenuto (come prescritto dall'art. 270, comma 22 let. g), poiché diversamente opinando la procedura rischierebbe di non poter procedere alla liquidazione dell'attivo, non potendosi opporre la sentenza di apertura della liquidazione controllata ad eventuali terzi acquirenti dei beni da acquisire all'attivo.