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Piano ristrutturazione debiti del consumatore e svincolo delle somme

  • Luigi Sica

    Torino
    26/03/2025 18:35

    Piano ristrutturazione debiti del consumatore e svincolo delle somme

    Quale è il significato operativo da dare allo svincolo delle somme previsto dall' art. 71 comma 2 Ccii, posto che, tra l'altro , la esecuzione del piano omologato è a carico del debitore ancorché sotto la vigilanza del gestore della crisi ? E' il debitore che deve fare una istanza per lo svincolo delle somme ? Se si, e' il debitore che deve fare una istanza per ogni pagamento ( bonifico ) che deve fare in relazione alla esecuzione del piano ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/03/2025 19:13

      RE: Piano ristrutturazione debiti del consumatore e svincolo delle somme

      Lo svincolo è previsto per il ricavato delle operazioni di liquidazione di beni e non, per esempio, sulle somme trattenuto sullo stipendio, come è reso chiaro dalla previsione del potere di cancellazione, ed è finalizzato al controllo a posteriori che il giudice deve fare sui singoli atti liquidatori.
      La richiesta di svincolo compete al debitore ma poiché è previsto che l'OCC "risolve le eventuali difficoltà" (art. 71, comma 1, CCII), non è escluso che, in presenza di debitori particolarmente inadatti alla gestione, sia lo stesso OCC a fare l'istanza al giudice, anche perché è necessario dare conto di come si è svolta l'operazione di liquidazione.
      Una volta ottenuta la disponibilità della somma il debitore procede al pagamento dei creditori secondo il piano e sotto la vigilanza dell'OCC.
      Intervenuto lo svincolo, non è necessaria alcuna autorizzazione, sempre che il giudice non abbia disposto che le somme in questione vengano versate su conto vincolato all'autorizzazione del giudice o dell'OCC.