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Liquidazione controllata e crediti prededucibili

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    05/01/2026 14:53

    Liquidazione controllata e crediti prededucibili

    Domanda di ammissione di un creditore ipotecario nello stato passivo di una Liquidazione controllata ex art. 268 CCII e ss. Il credito deriva dal rimborso delle spese anticipate dal creditore istante nella procedura esecutiva immobiliare che ha preceduto l'apertura della liquidazione controllata e che sarà estinta senza aver completato la vendita degli immobili.
    Si tratta di esborsi sostenuti per atti di espropriazione funzionali alla conservazione e liquidazione dei beni immobili (precetto, iscrizione a ruolo, pignoramento, CTU, Custode, Delegato ecc..) a vantaggio e nell'interesse comune della massa dei creditori ex art. 2770 c.c.
    Tale credito gode del privilegio immobiliare ex art. 2700 c.c..
    Il creditore ha richiesto anche la prededuzione.
    Il disposto dell'art. 6 del CCII non contempla tale ipotesi per il riconoscimento della prededuzione. Ma considerato che la procedura di Liquidazione controllata beneficia sicuramente delle attività pregresse poste in essere nell'ambito della esecuzione immobiliare (riducendo i costi interni alla liquidazione controllata) e in virtù della utilità delle spese, il privilegio speciale sui beni immobili può tradursi anche nel riconoscimento della prededuzione?
    Personalmente riterrei di si, ma chiedo la vs autorevole opinone in merito.

    Nella medesima domanda il creditore ipotecario richiede, fra l'altro, l'ammissione in chirografo della differenza tra gli interessi convenzionali e quelli legali calcolati sulla sorte capitale per il periodo successivo all'apertura della liquidazione controllata e fino alla vendita degli immobili gravati dalla garanzia ipotecaria (gli interessi legali sono stati richiesti e ammessi).
    In proposito, visto il disposto dell'art. 268, ultimo comma, CCII, che sospende gli interessi chirografari ai soli effetti del concorso dopo l'apertura della procedura, sarei orientato ad escludere tale richiesta relativa agli interessi eccedenti quelli legali post-liquidazione controllata.
    Ritenete corretta questa conclusione?
    Ringrazio sin d'ora per le risposte
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/01/2026 19:16

      RE: Liquidazione controllata e crediti prededucibili

      Proviamo a rispondere separatamente alle domande formulate.
      Quanto alla prima, la prospettazione ipotizzata ci sembra del tutto condivisibile.
      Invero, la prededuzione opera nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, per cui essa nel caso di specie non può essere riconosciuta.
      Non condividiamo invece la soluzione indicata rispetto al secondo quesito.
      Infatti, l'art. 268 comma 5 (similmente all'art. 154) prescrive che "Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile".