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PASSIVO DA REVOCA CONTRIBUTI "PROGRAMMA DOCUP OBIETTIVO 2"

  • Sonia Burinato

    Noventa Vicentina (VI)
    23/05/2023 18:19

    PASSIVO DA REVOCA CONTRIBUTI "PROGRAMMA DOCUP OBIETTIVO 2"

    Gentilissimi,

    mi trovo in presenza di un soggetto richiedente procedura di Liquidazione Controllata che ha beneficiato del contributo pubblico nell'ambito del Programma Docup Obiettivo 2 relativo al periodo 2000-2006, Misura 3.2, Progetto Integrato 5 "Le Ville Venete". Trattasi di un contributo per il recupero del patrimonio culturale architettonico e ambientale al fine della valorizzazione di ambiti di interesse turistico regionale.
    Nel caso di specie, il contributo, inizialmente erogato per la ristrutturazione di una villa storica, veniva revocato dalla Direzione Regionale Turismo per gravi inadempimenti del beneficiario e contrastanti con le finalità di recupero e valorizzazione delle Ville Venete indicate dal DGR n. 3543 del 2003 e con gli obiettivi previsti dal Docup Obiettivo 2 (2000-2006).
    Si chiede se, il soggetto richiedente la procedura possa accedere al beneficio dell'esdebitazione anche in relazione al debito maturato quale restituzione del contributo revocato.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/05/2023 18:57

      RE: PASSIVO DA REVOCA CONTRIBUTI "PROGRAMMA DOCUP OBIETTIVO 2"

      Riteniamo di si.
      Invero, a norma del secondo comma dell'art. 282 CCII, nelle procedure di liquidazione controllata "L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". A sua volta l'art. 280 richiede, quali condizioni per la esdebitazione che il debitore:
      "a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
      b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
      c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
      d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
      e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
      Se ricorrono queste condizioni l'esdebitazione di diritto opera per tutti i debiti, compreso quello di cui parla lei.
      Zucchetti SG srl