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ristrutturazione debiti consumatore (art.67cci) degradazione creditore ipotecario

  • Elena Peruzzini

    Genova
    09/04/2024 17:12

    ristrutturazione debiti consumatore (art.67cci) degradazione creditore ipotecario

    A fronte della notifica del decreto di apertura della procedura (art. 70 cci), il creditore ipotecario presenta osservazione esprimendo "parere negativo" alla degradazione a chirografo della quota parte di credito eventualmente incapiente e non soddisfatta dalla vendita dell'immobile su cui vanta ipoteca; chiede quindi che in tale ipotesi il credito residuo ipotecario incapiente venga mantenuto con diritto di prelazione sugli altri creditori.
    Mi chiedo la correttezza di tale assunto. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/04/2024 20:14

      RE: ristrutturazione debiti consumatore (art.67cci) degradazione creditore ipotecario

      Se è stata fatta l'attestazione di cui all'art. 67, comma 4, CCII, la pretesa del creditore ipotecario è infondata; se non è stata predisposta tale attestazione il creditore ha ragione a chiedere il pagamento dell'intero credito in via ipotecaria.
      Zucchetti SG srl
      • Elena Peruzzini

        Genova
        12/04/2024 18:43

        RE: RE: ristrutturazione debiti consumatore (art.67cci) degradazione creditore ipotecario

        vorrei comprendere meglio quanto da Voi indicato, nelle due ipotesi.
        quindi se non si realizzasse dalla vendita l'intero importo a copertura del debito con la banca, la parte residua rimarrebbe comunque in privilegio se non è stata fatta l'attestazione?
        In relazione dopo aver affrontato il discorso dell'alternativa liquidatoria, ho indicato nella proposta che il ricavato della vendita immobiliare verrebbe devoluto al creditore ipotecario a copertura del credito vantato ed in ogni caso sino alla concorrenza del prezzo realizzato dalla vendita degradando a chirografo l'eventuale somma rimasta incapiente. La banca insiste affinché "il residuo credito ipotecario incapiente venga mantenuto con diritto di prelazione sugli altri creditori"
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/04/2024 18:05

          RE: RE: RE: ristrutturazione debiti consumatore (art.67cci) degradazione creditore ipotecario

          L'art. 67, comma 4, richiamato nella precedente risposta, pone lo stesso principio dettato per il concordato dall'art. 84, comma 5, con la differenza che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'attestazione è fatta dall'OCC e non da un professionista indipendente.
          Queste norme nascono dalla considerazione che nel concordato i creditori prelatizi (ipotecari, pignoratizi e privilegiati) dovevano essere pagati per intero, come si deduceva dalla formula dell'art. 160 l. fall. prima della riforma degli anni 2006/2007, quando si cercò di equiparare la posizione dei creditori prelatizi nel concordato a quella che gli stessi creditori avevano nel fallimento, ove queste categorie di creditori ricevevano quando ricavato dalla liquidazione dei beni gravati e passavano al chirografo per sola parte di credito non soddisfatta. Il fatto è che nel fallimento la ripartizione veniva effettuata dopo la liquidazione dei beni, per cui si sapeva l'entità del ricavato dai beni gravati, nel mentre nel concordato questa valutazione doveva essere anticipata al momento della domanda sia per fissare le quote possibili di soddisfazione sia per individuare i creditori ammessi al voto (che all'epoca erano solo i creditori chirografari) ed a questo scopo fu introdotta nel secondo comma dell'art. 160 l. fall, la possibilità di proporre che i creditori prelatizi potessero essere soddisfatti non integralmente "purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato…. ".
          Questo criterio è stato ripreso dal codice della crisi ed esteso anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, sicchè, se l'OCC ha attestato che ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, a detti creditori può essere attribuito un pagamento correlato al valore dei beni, con passaggio al chirografo della parte incapiente; se manca una tale attestazione, come pare sia avvenuto nel caso, ha ragione la banca nel pretendere il pagamento integrale del credito in via ipotecaria, indipendentemente dall'effettivo realizzo del bene gravato dall'ipoteca, così come avveniva nel concordato prima della riforma del 2006/2007.
          Zucchetti SG srl