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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SOCIETA' DI CAPITALI - RUOLO ONERI E RESPONSABILITA' LIQUIDATORE
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Carlo Della Chiesa Poma
TORINO17/02/2026 20:01LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SOCIETA' DI CAPITALI - RUOLO ONERI E RESPONSABILITA' LIQUIDATORE
Buonasera,
vorrei approfondire la seguente questione :
DOMANDA
nell'ipotesi che per una società SRL sotto soglia viene aperta la LIQUIDAZIONE CONTROLLATA,
il liquiodatore nominato dal TREIBUNALE - in questo caso il gestore OCC - si sostituisce all'AMMINISTRATORE UNICO nella legale rappresentanza / poteri e doveri ?
Si devono fare le comunicazioni a Registro imprese ?
Il LIQUIDATORE è responsabile e deve predisporre il progetto del BILANCIO di esercizio ?
Il LIQUIDATORE è responsabile e deve occuparsi degli adempimenti fiscali ?
Grazie
Carlo POMA
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Zucchetti Software Giuridico srl
20/02/2026 17:08RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SOCIETA' DI CAPITALI - RUOLO ONERI E RESPONSABILITA' LIQUIDATORE
Proviamo a rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.
Quanto alle comunicazioni al registro delle imprese, osserviamo che l'art. 270 comma 3 let. f) prevede che la sentenza di apertura della liquidazione controllata sia pubblicata presso il registro delle imprese, aggiungendo al comma 4 che tale onere incombe sul liquidatore.
Il liquidatore, di contro, non è tenuto alla redazione del bilancio. A tale proposito osserviamo che tale onere, originariamente contemplato dall'art. 198 c.c.i.i., è stato eliminato anche per il curatore, dall'art. 33 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136. Nella relazione ministeriale di accompagnamento del citato innesto normativo si legge che "Trattasi infatti di attività, che non solo non è sempre possibile o utile ma che finisce per appesantire la gestione complessiva della procedura allungandone i tempi senza apprezzabili benefici sulla sua efficienza".
Più articolato è il tema degli adempimenti fiscali.
Invero, solo il curatore, e non anche il liquidatore, è menzionato nell'art. 23 d.P.R. 600/1973 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
È ben vero che la l. 9 agosto 2024, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.
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