Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

liquidazione patrimonio - crediti prededucibili

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    27/04/2020 18:06

    liquidazione patrimonio - crediti prededucibili

    Buongiorno,
    per i professionisti che assistono il sovraindebitato è corretto riconoscere gli interessi legali dalla data di apertura della liquidazione al deposito del progetto di riparto? mentre la rivalutazione?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/04/2020 20:19

      RE: liquidazione patrimonio - crediti prededucibili

      Il comma 3-quater dell'art. 9 l. n. 3 del 2012 stabilisce che "Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile". La norma riprende i principi circa il decorso degli interessi detti pe ril fallimento, per cui, nel caso dei professionisti, che godono del privilegio generale ex art. 2751bis n. 2 c.c., trova applicazione l'art. 2749 c.c., in forza del quale , dopo la data del pignoramento (cui è equiparabile il fallimento e, in forza delle norma appena citata, il deposito dell'accordo o del piano) gli interessi decorrono nel limite legale con la stessa collocazione del credito che li produce. Tale norma, come è noto, protrae la decorrenza sino alla data della vendita dei beni gravati, ma questo aspetto è stato mutato per i privilegiati generali per la difficoltà a calcolare gli interessi in caso di vendite particellizzate in più tempo. La modifica è stata introdotta con l'aggiunta di un ultimo periodo nell'ult. comma dell'art. 54 l. fall., secondo cui "Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente". Crediamo che tale modifica si applichi anche nella fattispecie in quanto, sebbene si tratti di una norma fallimentare, pone una integrazione di carattere generale dell'art. 2749 per il caso dei privilegiati generalil, sicchè ove è richiamata la norma civilistica deve, anostro avviso intendersi richiamata come integrata dall'art. 54 l. fall.
      Il credito del professionista è un credito di valuta che non è soggetto monetaria ope judicis, al contrario dei crediti del lavoratore dipendente, come espressamente sancito anche dalla Corte Costituzionale.
      Zucchetti SG srl