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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Mancata presentazione domanda di ammissione e autotutela obbligatoria o facoltativa
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Stefano Carlo Benetti Serravesi
BRESCIA13/01/2026 18:00Mancata presentazione domanda di ammissione e autotutela obbligatoria o facoltativa
Sono Liquidatore di una liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012.
Il sovraindebitato era proprietario, prima dell'apertura della liquidazione, di un immobile:
- non abitazione principale,
- venduto in procedura esecutiva,
- con emissione del decreto di trasferimento il 26.02.2020, prima quindi dell'apertura della Liquidazione (22.5.2020), ma nello stesso anno civile.
Inviavo comunicazione per la presentazione di domanda di ammissione al apassivo al Comune in cui è ubicato l'immobile, ma non giungeva alcun ricorso e lo stato passivo diveniva così definitivo, con decadenza del Comune dalla facoltà di proporre domanda.
Un mese fa il Comune notifica al sovraindebitato un avviso di accertamento per l'IMU relativa all'anno 2020 e io ne ho chiesto l'annullamento in autotutela: concordate che la pretesa tributaria sia infondata?
Ai fini della facoltà di ricorso contro il rifiuto tacito del Comune all'annullamento in autotutela, a vostro avviso ricadiamo nel caso di autotutela obbligatoria o facoltativa?
Il fatto che il Comune non abbia notificato anche a me l'atto impositivo, ma solo al sovraindebitato, costituisce ulteriore motivo per cui l'atto possa essere annullato in autotutela?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
17/01/2026 15:25RE: Mancata presentazione domanda di ammissione e autotutela obbligatoria o facoltativa
A nostro avviso si è in presenza di una ipotesi di autotutela obbligatoria.
Intanto va detto che la notifica dell'avviso di accertamento IMU al sovraindebitato e non al liquidatore rende quell'avviso inopponibile alla procedura.
Peraltro, trattandosi di debito sorto prima dell'apertura della liquidazione controllata (posto che si riferisce al periodo che precede il 26.2.2020) la relativa pretesa creditoria doveva essere fatta valere nelle forme della insinuazione al passivo, a norma dell'art. 14-sexies l. 3/2012.
Quanto all'autotutela, osserviamo quanto segue.
l'istituto dell'autotutela tributaria risulta attualmente disciplinato dagli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente,(d.lgs n. 219 del 2023, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lett. h), della legge n. 111 del 2023, la quale ha delegato il Governo a «potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose».
Più precisamente, l'articolo 10-quater, rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria», al primo comma, stabilisce che «L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi» nelle ipotesi di «manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione» espressamente elencate dalla richiamata disposizione.
L'articolo 10-quinquies, rubricato «Esercizio del potere di autotutela facoltativa», prevede invece la facoltà in capo all'amministrazione finanziaria di esercitare comunque il potere di autotutela al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria.
Dal canto suo, il d.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 ha inserito nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'articolo 19 (nuove lettere g-bis) e g-ter)) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, «il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212» nonché «il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212».
Questo vuol dire che sono impugnabili: sia il rifiuto espresso o tacito rispetto all'istanza di autotutela obbligatoria, sia il rifiuto espresso (ma non anche quello tacito) rispetto ad una istanza di autotutela facoltativa.
In definitiva, è impugnabile davanti al giudice tributario il silenzio dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di autotutela obbligatoria, ma non anche il silenzio serbato rispetto ad una istanza di autotutela facoltativa.
Per quanto riguarda il termine per la proposizione del ricorso osserviamo quanto segue.
Avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela obbligatoria (ex art. 10-quater) o facoltativa (ex art. 10-quinquies) valgono le regole generali. Di conseguenza, il ricorso avverso il rifiuto espresso di autotutela dovrà essere proposto, a pena di inammissibilità, entro l'ordinario termine fissato in linea generale dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (rubricato «Termine per la proposizione del ricorso»), ossia entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto.
Con riferimento alle ipotesi di autotutela obbligatoria, per l'impugnazione del silenzio rifiuto tacito (che, come abbiamo detto, non è impugnabile nelle ipotesi di autotutela facoltativa), si applica il comma 2 del citato articolo 21 in base al quale «Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, (...) gbis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda (…) di autotutela […]».
Questo paniere di norme rende evidente che, in caso di silenzio dell'amministrazione rispetto ad una istanza di autotutela, è fondamentale stabilire se quella istanza è diretta ad ottenere un provvedimento di autotutela obbligatoria o facoltativa, poiché solo nel primo caso il silenzio potrà essere stigmatizzato davanti al giudice.
Orbene, a norma dell'art. 10-quater, l'autotutela è obbligatoria "nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza".
Come emerge da diversi passaggi della stessa Relazione al d.lgs 30 dicembre 2023, n. 220, le ipotesi ivi richiamate devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.
Applicando tale ultima disposizione al caso di specie riteniamo che si sia in presenza di una autotutela obbligatoria sia perché vi è stato un errore di persona (l'atto andava, al limite, notificato al liquidatore per le prime due mensilità del 2020, ed al nuovo proprietario per il resto), sia perché vi è stato un errore di calcolo (in quanto il debito è ammissibile al passivo solo per 2 mensilità), e sia perché per 10 mensilità vi è un errore sul presupposto (cioè la proprietà) dell'imposta.
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