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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
liquidazione controllata nel caso di soggetto sopra "soglia" di cui all'art. 2 , lett.d del CCII
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Marco Minguzzi
Ravenna02/07/2025 20:30liquidazione controllata nel caso di soggetto sopra "soglia" di cui all'art. 2 , lett.d del CCII
Un soggetto imprenditore individuale in stato di insolvenza, è tuttora iscritto al registro Imprese seppure inattivo da circa due anni.
Negli anni 2021, 2022, 2023 ha conseguito ricavi per euro 300.000-550.000 l'anno, per cui ritengo sia attualmente assoggettabile a liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del CCII.
A me pare che l'unico modo di raggiungere l'esdebitazione tramite una procedura di sovraindebitamento sia quello di ottenere da subito la cancellazione dal Registro Imprese, attendere un anno, e trascorso l'anno richiedere l'apertura della Liquidazione Controllata di cui agli artt. 268 e ss. del CCII.
A me pare infatti che l'articolo 33 n. 1 bis del CCII consenta tale facoltà, che invece è esclusa prima del decorso dell'anno stante l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
Chiedo cortesemente il vostro parere in merito.-
Zucchetti Software Giuridico srl
05/07/2025 19:13RE: liquidazione controllata nel caso di soggetto sopra "soglia" di cui all'art. 2 , lett.d del CCII
Il tema è assai controverso.
L'art. 33 importa nel codice della crisi gli artt. 10 e 11 lf, i quali consentivano la dichiarazione di fallimento entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese o dal decesso dell'imprenditore.
Questa norma nasce a tutela dei creditori, e consentendo loro di chiedere l'apertura del fallimento anche dopo la cessazione dell'impresa, al fine di evitare che il debitore, cessando l'attività, gli impedisca di agire in sede concorsuale.
Si tratta dunque, storicamente, di un rimedio alla cessazione dell'attività prima dell'abbrivio della procedura fallimentare.
A nostro avviso questa impostazione va mantenuta, almeno in parte anche nel codice della crisi, pur a fronte delle modifiche introdotte dal correttivo del d.lgs 136/2024.
Rispetto all'originario art. 33, che riproduceva gli artt. 10 e 11 l.f., il correttivo ha introdotto, ai fini che qui interessano, 2 novità.
Al comma 1 si è previsto che anche la liquidazione controllata (e quindi non solo la liquidazione giudiziale) può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
Inoltre con il comma 1 bis si è previsto che "il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1".
Le ragioni di questi innesti sono state rappresentate dalla relazione illustrativa, la quale a proposito della possibilità di apertura anche della liquidazione controllata (oltre che della liquidazione giudiziale) entro l'anno dalla cessazione, si è voluto eliminare spiega che si è voluto rimediare ad "una disparità di trattamento particolarmente evidente per le imprese minori". Quindi, in forza di questa norma, liquidazione controllata e liquidazione giudiziale possono essere aperte, su richiesta del debitore o su iniziativa dei creditori, entro l'anno dalla cessazione dell'attività.
Poiché tuttavia l'imprenditore individuale non cessa di esistere (a differenza delle società) con la cessazione dell'attività d'impresa, il comma 1-bis gli permette di chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre l'anno, allo scopo, chiarisce la relazione "di agevolarne l'esdebitazione, in coerenza con i principi della direttiva insolvency".
Un primo corollario di questo assetto normativo è quello per cui l'apertura della liquidazione controllata può essere richiesta dal debitore persona fisica prescindendo dal requisito dimensionale (che in caso di cessazione dell'attività rileva sostanzialmente con riferimento al monte debiti). Del resto, l'art. 65 consente l'accesso alla liquidazione controllata ai debitori di cui all'art. 2, comma q let. c), il quale annovera anche "ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale", e tale è anche l'imprenditore cessato da oltre un anno.
Un secondo si declina nel fatto che non possono chiedere l'apertura della liquidazione controllata decorso l'anno dalla cessazione dell'impresa individuale, poiché l'accesso allo strumento è riservato al solo debitore.
Si tratta tuttavia di un precipitato non unanimemente condiviso.
In senso contrario si è ad esempio pronunciato Trib. Bolzano nel novembre 2024, osservando che una siffatta esegesi del dettato normativo impedirebbe che l'imprenditore cessato possa ciononostante essere chiamato a rispondere di quei debiti. Si tratta tuttavia di una obiezione alla quale si può replicare che i creditori decorso l'anno possono tutelare i loro crediti con gli strumenti dell'esecuzione forzata individuale.
Sempre in senso contrario si può obiettare che la preclusione, per i creditori, di agire oltre l'anno, creerebbe una disparità di trattamento tra creditori della società e creditore dell'imprenditore individuale, si pone nella misura in cui mentre i creditori della società di capitali hanno la possibilità di agire nei confronti dei soci subentrati pro quota nelle obbligazioni della società cancellata, potendo quindi chiedere la loro liquidazione controllata, analoga strada è preclusa ai creditori dell'imprenditore individuale e del socio illimitatamente responsabile di una società di persone.
Si verrebbe dunque a creare una asimmetria di tutela che nella legge fallimentare non c'era, non essendo previsto lo strumento della liquidazione controllata.
Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'assetto normativo attuale volta a mitigarne la portata potrebbe essere quella per cui il creditore può chiedere la liquidazione controllata dell'imprenditore individuale cessato quante volte vi sia una esposizione debitoria sopravvenuta, sebbene anche in questo caso la disparità di trattamento riemergerebbe nella misura in cui mentre questo sentiero e vietato al creditore anteriore, la strada e libera per il creditore posteriore. È questa l'esegesi predicata da Trib. Vernona, 22 marzo 2022, il quale ha osservato che "l'interpretazione logico-sistematica (oltre che costituzionalmente orientata al rispetto del canone di ragionevolezza ricavabile dall'art. 3 Cost.) dei commi 1 e 1-bis dell'art. 33 CCII induce a ritenere che, con riferimento all'istanza di apertura della liquidazione controllata della persona fisica titolare di impresa individuale, la preclusione da decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro per le imprese operi solo per i crediti maturati prima della cancellazione stessa"
Resta sullo sfondo il tema della parziale abrogazione dell'art. 237, c.c.i.i. (che riprende, modificandolo, l'art. 121 lf), a mente del quale "Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento".
Si avrebbe così che il creditore non potrebbe chiedere la riapertura della liquidazione giudiziale ove nel frattempo sia stata aperta una liquidazione controllata, e di contro la liquidazione giudiziale riaperta dovrebbe chiudersi se successivamente il debitore dovesse chiedere l'apertura della liquidazione controllata.
In terzo luogo, muterebbero le condizioni di esdebitazione, che non sarebbero più quelle conseguenti alla chiusura della liquidazione giudiziale, ma quelle conseguenti alla chiusura della liquidazione controllata.
Infine, se anche dopo la chiusura della procedura il socio potesse accedere alla liquidazione controllata, gli si dovrebbe riconoscere, in alternativa, di accedere allo strumento della esdebitazione del debitore incapiente, la quale presuppone che nessuna procedura concorsuale possa essere avviata.
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