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Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - moratoria ultrabiennale

  • Marco D'Angelo

    Bari
    26/03/2025 16:44

    Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - moratoria ultrabiennale

    Buonasera.
    Sono stato nominato professionista con funzione di O.C.C. in una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore dal carattere familiare instaurata da dei coniugi. I ricorrenti vorrebbero mettere a disposizione dei creditori finanziari i ratei residui dei redditi in via di maturazione lungo un'orizzonte temporale non inferiore ai dieci anni. Nello stesso arco temporale (poco meno 8 anni) verrebbe soddisfatto il creditore ipotecario per intero. Alla luce delle modifiche introdotte dal Correttivo Ter all'art. 67 parrebbe che il creditore ipotecario debba essere soddisfatto, per intero o parzialmente, entro due anni dall'omologazione, corrispondendo, altresì, gli interessi legali. Fatte queste premesse, è possibile presentare una proposta ove il creditore munito di privilegio ipotecario venga soddisfatto in un arco temporale superiore al biennio e senza corrispondere gli interessi legali, in quanto la proposta si paleserebbe più conveniente dell'alternativa liquidatoria? O siamo in punto di inammissibilità?
    E, proprio con riguardo all'alternativa liquidatoria, esiste un parametro per l'individuazione del valore di liquidazione del bene (ex art. 67, comma 4 C.C.I.I.)? E' uguale all'eventuale valore accertato da un'indagine di mercato proveniente da agenzia immobiliare qualificata? O è diverso (inferiore) perché bisognerebbe tener conto della tipicità del meccanismo di vendita all'asta ove viene meno la negoziazione fra le parti?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/03/2025 18:24

      RE: Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - moratoria ultrabiennale

      La risposta al quesito presuppone che sia risolta la questione se il termine biennale per la moratoria dei privilegiati (art. 67, comma 4, CCII) sia insuperabile o se sia ancora invocabile la giurisprudenza della Cassazione, formatasi sul termine annuale allora previsto dall'art. 4, comma 8, della L. n. 3/2012, a mente della quale era possibile prevedere una moratoria più ampia consentendo al creditore privilegiato di interloquire (o di votare, nell'accordo con i creditori).
      Alla luce della modifica introdotta con il D.Lgs. n. 136/2024 dovrebbe ritenersi che il termine non sia superabile, sia perché è stato raddoppiato ed ora appare congruo, sia perché è previsto il pagamento degli interessi in corso di moratoria per cui il danno del creditore viene ora riconosciuto e quantificato, sia perché, infine, il legislatore, consapevole delle discussioni sul tema, se avesse voluto ritenere il termine superabile, avrebbe presumibilmente indicato le condizioni.
      Ciò comporta che il trattamento dei privilegiati è, sotto questo profilo, questione di legittimità e non di convenienza.
      Quanto alla quantificazione del valore del bene è vero che la norma lo individua nel valore di mercato ma bisogna tenere presente che detto valore deve essere indicato al fine di accertare se la proposta non sia deteriore a quanto il privilegiato otterrebbe in caso di liquidazione controllata nell'ambito della quale si applicano le regole della vendita forzosa per cui il valore di mercato può essere un'indicazione di partenza ma, ai fini che qui interessano, deve essere adeguato alle effettive modalità di vendita adottabili.