Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Precisazione del credito – creditori iscritti non intervenuti

  • Andrea Zavatta

    Cesenatico (FC)
    11/09/2026 18:44

    Precisazione del credito – creditori iscritti non intervenuti

    Buonasera,

    vorrei sottoporre un dubbio relativo agli adempimenti del professionista delegato in vista della predisposizione del progetto di distribuzione.

    Nell'ordinanza di delega il G.E. pone a carico del professionista l'onere di invitare tutti i creditori a depositare la nota spese e la precisazione del credito e, in particolare, i creditori ipotecari a depositare, ove non ancora prodotta, copia della nota di iscrizione ipotecaria.

    Mi chiedo se tale invito deve essere trasmesso anche ai creditori iscritti non intervenuti, oppure può ritenersi riferito ai soli creditori procedente e intervenuti, in quanto unici partecipanti alla distribuzione?

    Preciso che ai creditori iscritti non intervenuti sono già stati notificati sia l'avviso ex art. 498 c.p.c. sia l'avviso di vendita, senza che abbiano spiegato intervento.

    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/09/2026 07:16

      RE: Precisazione del credito – creditori iscritti non intervenuti

      Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, siamo dell'avviso per cui nessun invito va rivolto ai creditori iscritti non intervenuti.
      Sul punto va preliminarmente ricordata la previsione di cui all'art. 498 c.p.c., a mente del quale i creditori iscritti devono essere avvertiti del pignoramento mediante la notifica, da eseguirsi a cura del creditore pignorante nei 5 giorni successivi al pignoramento, di un avviso contenente l'indicazione del creditore procedente, del credito per cui si procede, del titolo e delle cose pignorate. Identico avviso deve essere notificato ai creditori sequestratari, a mente dell'art. 158 disp. att. c.p.c.
      L'avviso ai creditori iscritti serve a renderli edotti della circostanza che il bene sul quale essi vantano il diritto reale di garanzia è stato sottoposto a pignoramento, con la conseguenza che se essi vogliono far valere la loro causa di prelazione hanno l'onere di intervenire nella procedura.
      In questo senso, risalente (ma ancora attuale) giurisprudenza ha ritenuto che la notificazione dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. costituisce una vera e propria provocatio ad agendum, poiché ha la funzione di provocare l'intervento dei predetti soggetti nell'espropriazione.
      Ai creditori iscritti, va poi notificata l'ordinanza di vendita, ai sensi dell'art. 569, ultimo coma, c.p.c.
      Ai sensi dell'art. 564 c.p.c. l'intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione.
      L'intervento è tardivo (art. 565) se avviene oltre questo termine.
      In tal caso l'interveniente (art. 565 e 566):
      • se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati;
      • se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
      Queste norme si giustificano, e devono essere coordinate, con quella di cui all'art. 586 c.p.c., il quale dispone che il decreto di trasferimento contenga l'ordine di cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti, anche successivi, gravanti sull'immobile.
      Dal combinato disposto di queste previsioni, il quadro normativo che se ne ricava è che se il creditore iscritto intende far valere la garanzia sul bene pignorato, l'unico modo che ha di farlo è quello di intervenire nella procedura esecutiva.
      Se omette di intervenire, nessun accantonamento potrà essere eseguito in suo favore.
      Quanto alle modalità dell'intervento, esso deve assumere la veste formale di un ricorso, poiché si tratta di una vera e propria domanda giudiziale di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, contenente altresì la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione. Inoltre, se l'intervento si fonda su credito portato da scritture contabili, occorre depositare insieme al ricorso, l'estratto autentico notarile delle scritture medesime.
      Inoltre, proprio perché si tratta di una vera e propria domanda giudiziale, si ritiene che sia necessaria la difesa tecnica, per cui il ricorso per intervento deve essere sottoscritto dal difensore del creditore e non dalla parte personalmente (così la giurisprudenza, secondo la quale gli artt. 82 e 83 c.p.c., in materia di patrocinio delle parti e procura alla lite, trovano applicazione anche nei procedimenti di esecuzione. Pertanto, l'intervento del creditore, indipendentemente dalla circostanza che sia munito o meno di titolo esecutivo, richiede il ministero del difensore (Cass., 7.12.1997, n. 6603).
      La stessa giurisprudenza appena richiamata ha altresì precisato che un intervento effettuato dal creditore personalmente costituisce un atto giuridicamente inesistente, per inidoneità assoluta a raggiungere lo scopo cui è destinato, atto che non può essere sanato dalla successiva comparizione di procuratore munito di regolare mandato, potendo al più costituire un intervento tardivo, ove ne abbia i requisiti.
      Dunque, in definitiva, essendo evidente che i creditori iscritti non intervenuti non sono parti della procedura e non concorrono nella distribuzione del ricavato, non devono essere destinatari dell'invito a depositare nota riepilogativa del credito.