Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

accessioni sul lastrico solare

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    07/05/2024 20:28

    accessioni sul lastrico solare


    Buonasera,
    vengo a porre il seguente quesito.

    In qualità di Professionista Delegato, vengo ad individuare che sopra un lastrico solare pignorato per la quota di 1/1 della piena proprietà insiste un impianto fotovoltaico, munito di valida autorizzazione/scia per 100KW (peraltro citata dal Perito nel proprio elaborato).

    La perizia dice poco su detto impianto; evidenzia solo che insiste su un lastrico solare di proprietà della società esecutata e che presumibilmente è collegato all'impianto fotovoltaico adiacente collocato su altro lastrico solare non pignorato..

    A questo punto, a prescindere dalla valutazione estimativa, sono a chiedere se detto impianto fotovoltaico sopra insistente possa considerarsi pignorato ed oggetto di trasferimento (io riterrei di sì per il principio di accessione), e cosa debba scrivere nel decreto di trasferimento per consentire la relativa volturazione con il GSE.
    Tengo a precisare che l'impianto fotovoltaico non è accatastato e che nel titolo di provenienza nulla si dice (anche se all'epoca doveva essere già costruito), si legge solo che si trasferiscono tutti gli impianti fissi senza alcuna ulteriore specificazione.
    • Zucchetti SG

      08/05/2024 08:44

      RE: accessioni sul lastrico solare

      Il tema del pignoramento sul quale insistono impianti fotovoltaici è attuale.
      Il sistema solare fotovoltaico, è definito dall'art. 2 D.M. 19 febbraio 2007, n. 25336 come un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. La conversione genera corrente continua, che grazie ad un macchinario, definito inverter, viene convertita in corrente alternata, idonea a servire i normali congegni elettrici.
      Gli impianti fotovoltaici sono costituiti da un insieme di pannelli, meglio noti come moduli fotovoltaici, a loro volta composti da una pluralità di celle fotovoltaiche. Detti impianti: possono concorrere a creare una centrale fotovoltaica; oppure possono essere collocati su fondi agricoli ed utilizzati ai fini della conduzione dell'attività agricola svolta. Spesso i pannelli solari sono inseriti nella costruzione di edifici oppure vi sono installati in seguito e possono essere più o meno integrati con l'architettura del fabbricato.
      Ai fini di una compiuta risposta alla domanda formulata occorre considerare due questioni: quella relativo alla loro qualificazione, mobiliare o immobiliare; quella dell'eventuale necessità di accatastamento.
      In genere i moduli fotovoltaici sono posti su una struttura di sostegno metallica adagiata o infissa sulla superficie interessata, che può essere un fondo oppure un lastrico solare. Nel caso in cui la struttura di sostegno sia semplicemente poggiata al suolo si parla di impianti "a terra". In altri casi l'impianto può essere più o meno integrato con la costruzione che è atto a servire.
      Ai sensi del citato art. 2 D.M. 19 febbraio 2007, n. 25336 gli impianti fotovoltaici si classificano in:
      a) non integrati: quando la disposizione dei pannelli fotovoltaici non si inserisce armoniosamente nella morfologia dell'involucro, che funge unicamente da supporto, ed i moduli non svolgono alcuna prestazione complementare rispetto all'organismo edilizio, al di fuori della produzione energetica.
      b) parzialmente integrati: sono impianti che non sostituiscono i materiali che costituiscono la superficie d'appoggio, ma vengono installati su tetti inclinati oppure su piani e terrazze attraverso l'ausilio delle strutture di sostegno. L'integrazione architettonica è, dunque, solo parziale, ma comunque sussiste una certa armonia estetica.
      c) integrati: sono tali quelli composti da pannelli che s'inseriscono completamente nella struttura architettonica di cui fanno parte e contribuiscono a formare un vero e proprio "involucro energetico". Ciò avviene per i fabbricati di nuova costruzione, quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici, avendo, pertanto, la stessa inclinazione e funzionalità architettonica. Talvolta i pannelli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l'illuminazione degli ambienti interni.
      Ciò detto, e venendo alla loro qualificazione giuridica, va detto che a nostro avviso gli impianti integrati non hanno una loro autonomia giuridica perché fanno parte integrante dell'edificio in cui sono installati ed alla cui valorizzazione contribuiscono. Infatti, negli impianti integrati i pannelli vanno a sostituire i materiali altrimenti utilizzati per la costruzione di porzioni del fabbricato; vale per essi quanto vale a proposito di finestre, pensiline, pergole, tettoie ecc.
      Più complessa è la qualificazione degli impianti semi-integrati e di quelli che non lo sono affatto, soprattutto in quanto i singoli moduli fotovoltaici sono di per sé beni mobili, almeno fino alla loro "immobilizzazione".
      Si ritiene generalmente di attribuire natura immobiliare alla struttura di sostegno, ben potendo quest'ultima rientrare nelle "altre costruzioni" incorporate al suolo anche a scopo transitorio. Quanto al singolo modulo fotovoltaico, si afferma che la sua natura mobiliare è destinata a venir meno in seguito all'ancoraggio alla struttura di sostegno, momento dal quale consegue qualificazione immobiliare.
      Tanto gli impianti non integrati, quanto quelli parzialmente integrati possono dunque essere definiti beni immobili per incorporazione, ai sensi dell'art. 812, 1° comma, c.c..
      In questi termini si è espressa la giurisprudenza con riferimento alle turbine delle centrali elettriche, indipendentemente dal mezzo di unione che ne consenta l'incorporazione al suolo (Cass. 27 ottobre 2009, n. 22690; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass. 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 17 novembre 2004, n. 21730).
      Anche l'agenzia delle Entrate si è espressa in questi termini nella Circolare 36/E del 19 dicembre 2013, nella quale si chiarisce che si continuano a considerare mobili solo gli impianti che possono essere asportati da un luogo all'altro senza perdere le proprie caratteristiche, a condizione che l'operazione di spostamento non comporti oneri gravosi.
      Sul tema va infine registrata infine Cass., Sez. V, 14 marzo 2024, la quale ha affermato che "Ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo".
      In ordine alla identificazione catastale, l'Agenzia del Territorio (nota 22 giugno 2012, n. 31892) ha operato talune distinzioni.
      A proposito delle istallazioni fotovoltaiche non integrate ha ritenuto che la loro corretta indicazione catastale è nella categoria D/1- opifici e la relativa rendita deve essere definita tenendo anche conto dei pannelli. Qualora invece l'impianto sia realizzato su un fondo agricolo andrà più precisamente censito nella categoria catastale D/10, trattandosi di fabbricato per funzioni produttive connesse all'attività agricola.
      Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche integrate o parzialmente integrate e quelle realizzate su aree di pertinenza di fabbricati censiti al Catasto Urbano, l'Agenzia ha ritenuto che esse non devono essere accatastate autonomamente se l'energia prodotta è destinata al consumo interno. In questo caso l'impianto fotovoltaico è assimilabile ai normali impianti elettrici di pertinenza degli immobili: tuttavia, pur non avendo autonomia reddituale e tantomeno rilevanza catastale autonoma, è capace di incidere sulla rendita catastale del fabbricato nel quale è inserito (come affermato dalla Corte Costituzione nella pronunzia n. 162/2008, la quale ha rilevato che tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale); conseguentemente, qualora esso sia idoneo ad incrementare il valore capitale o la redditività ordinaria dell'edificio in cui è realizzato di una percentuale pari o superiore al 15%, occorrerà procedere alla rideterminazione della rendita catastale su denuncia di variazione da parte dei soggetti interessati.
      In taluni casi, a fini civilistici, può sorgere la necessità di individuare separatamente il fabbricato dall'installazione fotovoltaica, ad esempio, realizzata sulla copertura.
      Va premesso che il lastrico solare dovrebbe trovarsi autonomamente accatastato nella categoria fittizia F/5, priva di classe e rendita. In questo caso l'accatastamento avviene ai soli fini di inventario catastale, senza presentazione della planimetria, essendo il lastrico solo evidenziato nell'elaborato planimetrico dell'intero edificio. Una volta realizzato l'impianto occorrerà, quindi, procedere a variazione catastale per ottenerne il classamento in D/1, se necessario.
      Quanto sin qui detto può orientare gli organi delle procedure esecutive per ritenere che:
      L'impianto fotovoltaico non integrato è normalmente un bene immobile per incorporazione, e quindi il debitore esecutato non può eccepire la circostanza per cui trattasi di bene mobile, come tale non ricompreso nel pignoramento;
      L'impianto fotovoltaico integrato o semi integrato è una dotazione strumentale dell'immobile, del quale costituisce una componente strutturale dello stesso come ad esempio l'impianto elettrico;
      Gli obblighi di custodia gravano anche sull'impianto fotovoltaico, ed in questo senso l'obbligo di conservazione può sostanziarsi anche in un obbligo di preservazione della capacità produttiva, da valutarsi caso per caso;
      Se si tratta di un impianto fotovoltaico dotato di una propria autonomia catastale (D/1 o D/10), occorre verificare che la particella sia stata pignorata e sia stata indicata nella relativa nota di trascrizione.
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        06/06/2024 10:47

        RE: RE: accessioni sul lastrico solare

        Buongiorno,
        mi inserisco in questo interessante quesito per approfondire il mio caso.
        Nel caso specifico sulla particella - lastrico solare - è stato ceduto il diritto di superficie ad un terzo per la durata di un ventennio. L' atto di cessione a titolo oneroso è stato trascritto prima del pignoramento. Quindi sulla particella abbiamo un soggetto proprietario del diritto di superficie ed un soggetto proprietario della particella senza quel diritto (soggetto esecutato).
        Il pignoramento è stato fatto sulla intera particella senza alcuna distinzione.
        La relazione notarile non fa alcuna menzione della suddetta distinzione.
        In fase di decreto di trasferimento dovrà essere distinto il diritto di supeficie - che non potrà (dovrà ?) essere trasferito all' aggiudicatario ?
        Ed il fatto che la particella è stata oggetto di pignoramento senza distinzione, non pregiudica il trasferimento della sola proprietà senza diritto di superficie ?
        • Zucchetti SG

          09/06/2024 11:43

          RE: RE: RE: accessioni sul lastrico solare

          Se la concessione del diritto di superficie è stata trascritta prima del pignoramento (ed anche prima delle eventuale iscrizione ipotecaria a favore del creditore procedente) è evidente che esso non potrà essere trasferito.
          Di questa specifica dovrà farsi menzione nel quadro D della nota di trascrizione.
          Ricordiamo in argomento che il lastrico solare (indicato dall'art. 1117 c.c. tra le parti comuni dell'edificio) va considerato come quella parte dell'edificio destinata alla copertura del medesimo. Esso assolve alla medesima funzione del tetto, dal quale si distingue per la superficie piana, che lo rende praticabile (cfr, ex multis, Cass. n. 856 del 28/03/1973) Tali caratteristiche consentono di qualificarlo pertinenza dell'immobile (a meno che non venga ceduto a terzi, nel qual casso il vincolo di pertinenzialità cade), anche ai fini fiscali (Cass. n. 6259 del 13/03/2013).
          Aggiungiamo inoltre che normalmente il lastrico solare non ha una autonoma identificazione catastale. All'accatastamento si ricorre normalmente solo quando lo stesso debba costituire l'oggetto di un autonomo contratto di compravendita.
          L'accatastamento del lastrico solare è prevista dall'articolo 15 del d.P.R. 3 n. 650 del 1972 il quale dispone espressamente: "Ad integrazione e modifica di quanto è stabilito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto-legge 8 aprile 1948, n. 514, e con il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1949, n. 1142, nel catasto edilizio urbano verranno anche iscritti, con indicazione della sola superficie, i lastrici solari nonché le aree scoperte di pertinenza o dipendenza delle unità immobiliari urbane. Gli uni e le altre dovranno essere dichiarati dagli interessati con le medesime modalità stabilite per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane dalle norme di legge e di regolamento citate al comma precedente».
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            13/06/2024 07:10

            RE: RE: RE: RE: accessioni sul lastrico solare

            Molte grazie.
            Rischio di ripetermi, ma apprezzo molto il vostro lavoro.
            • Zucchetti SG

              14/06/2024 06:34

              RE: RE: RE: RE: RE: accessioni sul lastrico solare

              Grazie a Lei!