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Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL VERSAMENTO DEL SALDO-PREZZO ed IMPOSTE
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Francesco Baietta
PESARO (PU)04/05/2025 07:54ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL VERSAMENTO DEL SALDO-PREZZO ed IMPOSTE
Buongiorno,
in seguito al versamento del saldo prezzo, comprensivo di imposte di legge e 50% compenso delegato vendita, vorrei cortesemente sapere se in qualità di DELEGATO ALLA VENDITA :
1- devo chiedere autorizzazione al giudice per VERSARE IVA ( codice tributo 6501 esecutato irreperibile ) su cessione oppure se essendo tale un adempimento ex - lege non necessita di apposita autorizzazione
2- in caso di vendita di immobile abitativo opp strumentale è comunque necessario allegare al decreto di trasferimento il CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA oppure tale documento si allega solo in caso di vendita di terreni ?
3- dovendo quindi espletare anche le formalità consequenziali alla vendita presso i pubblici registri ( cancellazione gravami, ecc) devo chiedere al giudice l'autorizzazione alla nomina di apposito professionista, quale mio ausiliario, per espletare le formalità in oggetto con apposita indicazione dei COSTI + ONORARIO dell'ausiliario ?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
06/05/2025 11:53RE: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL VERSAMENTO DEL SALDO-PREZZO ed IMPOSTE
Rispondiamo separatamente a ciascuna delle domande formulate.
Quanto alla prima, l'autorizzazione è necessaria solo se è previsto dall'ordinanza di vendita e di delega delle relative operazioni che il professionista delegato la richieda. In difetto, egli potrà agire in autonomia, trattandosi di adempimento cui il delegato è tenuto in esecuzione del suo ufficio (almeno secondo quanto previso dalle risoluzioni n. 158/E dell'11.11.2005, 16 maggio 2006 n. 62/E, n. 102/E del 21 aprile 2009).
Quanto al certificato di destinazione urbanistica, osserviamo che se il decreto di trasferimento non ha ad oggetto terreni, esso non va allegato.
Il certificato di destinazione urbanistica è stato introdotto dall'art 8, comma 6, l. 94/982. Oggi è previsto dall'art. 30 d.P.R. 38/2001, nel quale le norme della legge del 1985 sono state trasfuse.
La sua funzione è quella di informare delle parti circa lo stato giuridico dei terreni, con specifico riguardo alla loro utilizzabilità urbanistico edilizia, indicando le esatte condizioni di edificabilità.
L'art. 30 comma 2 citato dichiara non necessaria l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica ai terreni costituenti pertinenze di edifici censiti nel catasto fabbricati, purché essi non abbiano superficie complessiva superiore ai 5000 m². Ne deriva che presupposto per far scattare l'esclusione è che il pignoramento abbia ad oggetto un fabbricato, e che il terreno venga a costituire, insieme al fabbricato, un lotto unico in quanto avente natura pertinenziale. Se invece il terreno, pur avendo natura pertinenziale, dovesse essere pignorato o venduto autonomamente, è necessario acquisire il certificato di destinazione urbanistica anche nel caso in cui la sua estensione sia inferiore ai 5000 m².
Quanto alle formalità susseguenti alla vendita, si tratta di adempimenti che il delegato deve compiere in proprio (ex art. 591-bis c.p.c.); se si avvale di un ausiliario dovrà quindi sopportare il relativo costo.
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