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Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
eredità giacente
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Lisa Buzzetti
Busto Arsizio (VA)18/02/2025 16:14eredità giacente
Buongiorno,
in una procedura esecutiva immobiliare, il debitore è deceduto dopo essersi accollato un mutuo con atto di compravendita.
In mancanza di chiamati che abbiano accettato l'eredità, un creditore (Condominio) chiede ed ottiene la nomina di un Curatore dell'eredità giacente.
Il suddetto Creditore notifica al Curatore dell'eredità giacente titolo esecutivo, precetto e pignoramento.
Il pignoramento viene trascritto contro il DE CUIUS.
A seguito della vendita giudiziale, è in corso la predisposizione della bozza del Decreto di trasferimento.
E' corretto che il trasferimento venga effettuato dal DE CUIUS a favore dell'aggiudicatario, posto che l'eredità giacente non viene considerata una persona giuridica e sebbene sia titolare di un autonomo codice fiscale?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/02/2025 10:09RE: eredità giacente
Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo premettere che l'eredità giacente è, ai sensi dell'art. 528 c.c., la particolare condizione in cui versa il patrimonio del defunto prima che l'eredità venga accettata ed il chiamato non ne ha il possesso. L'eredità giacente è dunque la situazione, di pendenza della delazione, che si determina prima che intervenga l'accettazione.
In questo arco temporale può rendersi necessario provvedere alla gestione temporanea dei beni del defunto, gestione per la quale potrebbero non essere sufficienti singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato che non sia in possesso di beni ereditari. A monte, potrebbe addirittura accadere che non sono ancora noti i chiamati a succedere.
Per regolare questa situazione di limbo il codice civile ha previsto la figura del curatore dell'eredità giacente, nominato a norma dell'art. 528 c.c. con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (e cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto, a norma dell'art. 456 c.c.), su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio.
Il decreto di nomina del curatore dev'essere iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione dell'accettazione beneficiata, trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari (art. 509 c.c.),
Gli interessi tutelati dal curatore sono sia quelli degli eredi che quelli dei creditori, di cui deve essere conservata la garanzia patrimoniale.
Orbene, poiché nel caso di specie il decreto è stato trascritto contro il de cuius (la questione è dibattuta, poiché secondo taluni andrebbe eseguito contro la "massa dei creditori degli eredi", come avviene per il fallimento), al fine di rispettare la continuità delle trascrizioni, il decreto di trasferimento non potrà che essere trascritto contro il de cuius medesimo.
A questo proposito applicandosi gli argomenti spesi dalla dottrina per i trasferimenti immobiliari eseguiti dal curatore dell'eredità giacente, (in relazione ai quali si è ritenuto che nel quadro D della nota deve inserirsi che il trasferimento è stato compiuto dal curatore, al fine di giustificare la presenza di una trascrizione eseguita dopo la morte del de cuius), è opportuno indicare nella Sezione D della nota che il trasferimento è stato effettuato in danno del curatore dell'eredità giacente.-
Marco Arcari
NOVA MILANESE (MB)27/05/2025 22:26RE: RE: eredità giacente
Posto qui sebbene non sono sicuro sia la posizione corretta ma l'argomento è relativo a eredità giacente.
Ho chiesto a una banca di entrare in possesso di somme relative alla figliastra (madre differente) del marito della persona di cui sono curatore eredità giacente F.A.. La stessa ha accettato l'eredità della figliastra P.N. che purtroppo è stata premoriente. Dichiarazione AdE fatta da amministratore di sostegno, quindi le formalità richieste rispettate.
Ora la banca si rifiuta di erogare le somme con questa argomentazione:
"le confermiamo quanto comunicato in precedenza, precisando che solo in assenza di chiamati all'eredità della sig.ra P. N. entro il 6° grado (a prescindere dalla loro accettazione o rinuncia dell'eredità), il beneficio risulterà indeterminabile, con la conseguenza che la prestazione caso morte, rimasta nella disponibilità del contraente, a seguito del suo decesso seguirà le sorti della successione e quindi ricadrà anch'essa nell'ambito dell'eredità giacente della sig.ra F.A. con obbligo di inserimento della prestazione nella dichiarazione di successione della sig.ra P. N..
Per procedere in tal senso abbiamo necessità che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata in Comune della sig.ra P. N., da cui risulti l'elenco dei chiamati all'eredità entro il 6° grado o l'attestazione della loro totale assenza."
Ma se, a titolo d'esempio, si trovasse un quinto grado ancora in vita, allora l'accettazione formalizzata verrebbe messa in discussione?
Io so della devoluzione allo stato trascorso il decennio, ma vi chiedo un parere sulla posizione assunta dalla banca. Peraltro non credo che in Comune mi dia tale certificazione, già per ricostruire un terzo grado ascendente si va nel cartaceo e iniziano le resistenze.
Grazie
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Marco Arcari
NOVA MILANESE (MB)27/05/2025 22:30RE: RE: RE: eredità giacente
Aggiungo per completezza che P.N. aveva fatto testamento a favore di F.A. la quale poi ha accettato l'eredità. -
Zucchetti Software Giuridico srl
29/05/2025 08:48RE: RE: RE: RE: eredità giacente
A nostro avviso la posizione della banca è corretta poiché vi potrebbero essere altri eredi, a meno che il testamento non istituisse FA erede universale di tutto il patrimonio. -
Francesco Iritale
L'Aquila27/10/2025 09:41RE: RE: RE: RE: RE: eredità giacente
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione per porre il seguente quesito:
In una procedura di eredità giacente è stato venduto un immobile di proprietà del cuius (atto di compravendita già stipulato). Il Giudice ha emesso il decreto di purgazione sulle ipoteche e gravami gravanti sull'immobile. E' necessario che il Curatore notifichi il decreto di purgazione ai creditori titolari dei gravami cancellati al fine di renderli edotti della avvenuta cancellazione delle trascrizioni? Non ho trovato nessuna norma che preveda questo adempimento.
Attendo cortese riscontro, cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
28/10/2025 10:05RE: RE: RE: RE: RE: RE: eredità giacente
Nessun norma prevede in effetti che della cancellazione delle formalità pregiudizievoli sia dato avviso ai creditori. Questi, tuttavia, dovrebbero essere stati già coinvolti nel procedimento da parte del curatore. Se ciò non fosse avvenuto, è opportuno procedere alla comunicazione di avvenuta cancellazione dei gravami. -
Zucchetti Software Giuridico srl
28/10/2025 10:07RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: eredità giacente
Ricordiamo che l'art. 530 c.p.c. prevede che il curatore dell'eredità giacente può procedere al pagamento dei creditori man mano che si presentano, a meno che taluno di essi faccia opposizione, nel qual caso "deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti", e dunque seguendo la disciplina della vendita dei beni ereditari da parte dell'erede che abbia accettato con beneficio di inventario. Per queste vendite l'art. 748 c.p.c. dispone che esse si compiono "nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori", il che impone un ulteriore rimando all'art. 473-bis.65 c.p.c., a mente del quale "Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili". -
Francesco Iritale
L'Aquila28/10/2025 10:11RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: eredità giacente
Grazie per la risposta.
Ho omesso di specificare che i creditori titolari delle formalità pregiudizievoli sono stati informati e risultano costituiti nella procedura. Quindi a vostro avviso può essere sufficiente? -
Zucchetti Software Giuridico srl
28/10/2025 10:46RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: eredità giacente
Certamente si.
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Nicola Peruzzi
Arezzo02/12/2025 12:58RE: RE: eredità giacente
Buongiorno, in una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di due debitori esecutati (1/2 ciascuno), dei quali uno (deceduto prima dell'inizio della procedura esecutiva in questione) in persona del curatore dell'eredità giacente, il relativo pignoramento è stato trascritto contro il debitore esecutato deceduto. Successivamente all'instaurazione della procedura esecutiva in questione, l'eredità giacente veniva chiusa con devoluzione in favore dello Stato che diventa pertanto il nuovo proprietario/intestatario dell'immobile oggetto dell'esecuzione immobiliare in questione.
A tal proposito chiedo:
1 - La devoluzione allo Stato va trascritta nei registri immobiliari ai fini della continuità delle trascrizioni ed eventualmente chi deve provvedere a tale incombenza?
2 - La procedura esecutiva immobiliare procede tra le stesse parti senza necessità di ulteriori adempimenti o va esteso il contraddittorio allo Stato?
3 - nel decreto di trasferimento come "soggetto da cui deriva il trasferimento" va inserito lo Stato o il debitore esecutato deceduto?
Grazie
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