Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

eredità giacente

  • Lisa Buzzetti

    Busto Arsizio (VA)
    18/02/2025 16:14

    eredità giacente

    Buongiorno,
    in una procedura esecutiva immobiliare, il debitore è deceduto dopo essersi accollato un mutuo con atto di compravendita.
    In mancanza di chiamati che abbiano accettato l'eredità, un creditore (Condominio) chiede ed ottiene la nomina di un Curatore dell'eredità giacente.
    Il suddetto Creditore notifica al Curatore dell'eredità giacente titolo esecutivo, precetto e pignoramento.
    Il pignoramento viene trascritto contro il DE CUIUS.
    A seguito della vendita giudiziale, è in corso la predisposizione della bozza del Decreto di trasferimento.
    E' corretto che il trasferimento venga effettuato dal DE CUIUS a favore dell'aggiudicatario, posto che l'eredità giacente non viene considerata una persona giuridica e sebbene sia titolare di un autonomo codice fiscale?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      20/02/2025 10:09

      RE: eredità giacente

      Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo premettere che l'eredità giacente è, ai sensi dell'art. 528 c.c., la particolare condizione in cui versa il patrimonio del defunto prima che l'eredità venga accettata ed il chiamato non ne ha il possesso. L'eredità giacente è dunque la situazione, di pendenza della delazione, che si determina prima che intervenga l'accettazione.
      In questo arco temporale può rendersi necessario provvedere alla gestione temporanea dei beni del defunto, gestione per la quale potrebbero non essere sufficienti singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato che non sia in possesso di beni ereditari. A monte, potrebbe addirittura accadere che non sono ancora noti i chiamati a succedere.
      Per regolare questa situazione di limbo il codice civile ha previsto la figura del curatore dell'eredità giacente, nominato a norma dell'art. 528 c.c. con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (e cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto, a norma dell'art. 456 c.c.), su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio.
      Il decreto di nomina del curatore dev'essere iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione dell'accettazione beneficiata, trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari (art. 509 c.c.),
      Gli interessi tutelati dal curatore sono sia quelli degli eredi che quelli dei creditori, di cui deve essere conservata la garanzia patrimoniale.
      Orbene, poiché nel caso di specie il decreto è stato trascritto contro il de cuius (la questione è dibattuta, poiché secondo taluni andrebbe eseguito contro la "massa dei creditori degli eredi", come avviene per il fallimento), al fine di rispettare la continuità delle trascrizioni, il decreto di trasferimento non potrà che essere trascritto contro il de cuius medesimo.
      A questo proposito applicandosi gli argomenti spesi dalla dottrina per i trasferimenti immobiliari eseguiti dal curatore dell'eredità giacente, (in relazione ai quali si è ritenuto che nel quadro D della nota deve inserirsi che il trasferimento è stato compiuto dal curatore, al fine di giustificare la presenza di una trascrizione eseguita dopo la morte del de cuius), è opportuno indicare nella Sezione D della nota che il trasferimento è stato effettuato in danno del curatore dell'eredità giacente.
      • Marco Arcari

        NOVA MILANESE (MB)
        27/05/2025 22:26

        RE: RE: eredità giacente

        Posto qui sebbene non sono sicuro sia la posizione corretta ma l'argomento è relativo a eredità giacente.
        Ho chiesto a una banca di entrare in possesso di somme relative alla figliastra (madre differente) del marito della persona di cui sono curatore eredità giacente F.A.. La stessa ha accettato l'eredità della figliastra P.N. che purtroppo è stata premoriente. Dichiarazione AdE fatta da amministratore di sostegno, quindi le formalità richieste rispettate.
        Ora la banca si rifiuta di erogare le somme con questa argomentazione:

        "le confermiamo quanto comunicato in precedenza, precisando che solo in assenza di chiamati all'eredità della sig.ra P. N. entro il 6° grado (a prescindere dalla loro accettazione o rinuncia dell'eredità), il beneficio risulterà indeterminabile, con la conseguenza che la prestazione caso morte, rimasta nella disponibilità del contraente, a seguito del suo decesso seguirà le sorti della successione e quindi ricadrà anch'essa nell'ambito dell'eredità giacente della sig.ra F.A. con obbligo di inserimento della prestazione nella dichiarazione di successione della sig.ra P. N..

        Per procedere in tal senso abbiamo necessità che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata in Comune della sig.ra P. N., da cui risulti l'elenco dei chiamati all'eredità entro il 6° grado o l'attestazione della loro totale assenza."

        Ma se, a titolo d'esempio, si trovasse un quinto grado ancora in vita, allora l'accettazione formalizzata verrebbe messa in discussione?
        Io so della devoluzione allo stato trascorso il decennio, ma vi chiedo un parere sulla posizione assunta dalla banca. Peraltro non credo che in Comune mi dia tale certificazione, già per ricostruire un terzo grado ascendente si va nel cartaceo e iniziano le resistenze.

        Grazie

        • Marco Arcari

          NOVA MILANESE (MB)
          27/05/2025 22:30

          RE: RE: RE: eredità giacente

          Aggiungo per completezza che P.N. aveva fatto testamento a favore di F.A. la quale poi ha accettato l'eredità.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            29/05/2025 08:48

            RE: RE: RE: RE: eredità giacente

            A nostro avviso la posizione della banca è corretta poiché vi potrebbero essere altri eredi, a meno che il testamento non istituisse FA erede universale di tutto il patrimonio.