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Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
eredità giacente
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Lisa Buzzetti
Busto Arsizio (VA)18/02/2025 16:14eredità giacente
Buongiorno,
in una procedura esecutiva immobiliare, il debitore è deceduto dopo essersi accollato un mutuo con atto di compravendita.
In mancanza di chiamati che abbiano accettato l'eredità, un creditore (Condominio) chiede ed ottiene la nomina di un Curatore dell'eredità giacente.
Il suddetto Creditore notifica al Curatore dell'eredità giacente titolo esecutivo, precetto e pignoramento.
Il pignoramento viene trascritto contro il DE CUIUS.
A seguito della vendita giudiziale, è in corso la predisposizione della bozza del Decreto di trasferimento.
E' corretto che il trasferimento venga effettuato dal DE CUIUS a favore dell'aggiudicatario, posto che l'eredità giacente non viene considerata una persona giuridica e sebbene sia titolare di un autonomo codice fiscale?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/02/2025 10:09RE: eredità giacente
Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo premettere che l'eredità giacente è, ai sensi dell'art. 528 c.c., la particolare condizione in cui versa il patrimonio del defunto prima che l'eredità venga accettata ed il chiamato non ne ha il possesso. L'eredità giacente è dunque la situazione, di pendenza della delazione, che si determina prima che intervenga l'accettazione.
In questo arco temporale può rendersi necessario provvedere alla gestione temporanea dei beni del defunto, gestione per la quale potrebbero non essere sufficienti singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato che non sia in possesso di beni ereditari. A monte, potrebbe addirittura accadere che non sono ancora noti i chiamati a succedere.
Per regolare questa situazione di limbo il codice civile ha previsto la figura del curatore dell'eredità giacente, nominato a norma dell'art. 528 c.c. con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (e cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto, a norma dell'art. 456 c.c.), su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio.
Il decreto di nomina del curatore dev'essere iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione dell'accettazione beneficiata, trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari (art. 509 c.c.),
Gli interessi tutelati dal curatore sono sia quelli degli eredi che quelli dei creditori, di cui deve essere conservata la garanzia patrimoniale.
Orbene, poiché nel caso di specie il decreto è stato trascritto contro il de cuius (la questione è dibattuta, poiché secondo taluni andrebbe eseguito contro la "massa dei creditori degli eredi", come avviene per il fallimento), al fine di rispettare la continuità delle trascrizioni, il decreto di trasferimento non potrà che essere trascritto contro il de cuius medesimo.
A questo proposito applicandosi gli argomenti spesi dalla dottrina per i trasferimenti immobiliari eseguiti dal curatore dell'eredità giacente, (in relazione ai quali si è ritenuto che nel quadro D della nota deve inserirsi che il trasferimento è stato compiuto dal curatore, al fine di giustificare la presenza di una trascrizione eseguita dopo la morte del de cuius), è opportuno indicare nella Sezione D della nota che il trasferimento è stato effettuato in danno del curatore dell'eredità giacente.
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