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Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
tassazione imposta registro lotti unici con piu' beni
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Dora La Motta
ROMA09/08/2024 18:17tassazione imposta registro lotti unici con piu' beni
Buon pomeriggio, avrei bisogno di una delucidazione riguardante l'imposta di registro da applicare su decreto di trasferimento.
Asta con due lotti distinti costituiti:
il primo da due appartamenti, cantina e terreno; mentre il secondo da locale deposito e due terreni.
L'imposta di registro va calcolata sul prezzo di aggiudicazione complessivo di ogni singolo lotto oppure su ogni singolo bene da cui sono composti i lotti?
Ringrazio per la disponibilità accordatami.
Dora La Motta-
Zucchetti SG
10/08/2024 07:32RE: tassazione imposta registro lotti unici con piu' beni
Per comprendere le modalità attraverso cui tassare il trasferimento di una pluralità di cespiti ciascuno suscettibile di costituire ex se presupposto applicativo dell'imposta di registro occorre muovere dalla premessa per cui il principio generale a cui conformare la tassazione è sancito dall'articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell'imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
L'agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato che per "disposizione" si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un'unica disposizione.
Orbene, sulla scorta di questa impostazione è da ritenersi che la vendita di più lotti che per avventura vengono trasferiti in favore di un unico soggetto determini comunque la presenza di più disposizioni, ciascuna delle quali destinata a produrre effetti giuridici propri, e come tali devono essere trattate. Se invece, come prospettato nella domanda, diversi beni vengono venduti con un unico corrispettivo indicato con riferimento all'unico lotto, si è in presenza di una disposizione unica, anche se riguardante più cespiti.
In questo caso, nella suddetta circolare, si è ulteriormente spiegato che occorre distinguere le seguenti ipotesi:
1. alcuni beni possono usufruire delle agevolazioni: in tal caso, si applicherà la tassazione agevolata ai fini del registro ed eventualmente ai fini delle imposte ipotecarie e catastali su detti beni mentre le imposte proporzionali dovute sui beni non agevolati rimangono dovute nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa (pari ad €. 1.000,00, come stabilito dall'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al surrichiamato d.P.R. 131/1986);
2. i beni sono tassabili con aliquote diverse: in tal caso, le imposte sono dovute, per ciascun bene, nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;
3. i beni sono assoggettabili ad IVA: si applica un'unica imposta fissa.
Infine, qualora si determinino tante imposte proporzionali tali da non raggiungere tutte insieme la misura fissa, si applica un'unica imposta fissa.
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