Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Onorario decreto di trasferimento a carico aggiudicatario

  • Simonetta Pesce

    Genova
    19/03/2021 18:30

    Onorario decreto di trasferimento a carico aggiudicatario

    In caso di fallimento, vendita di immobile aggiudicato con saldo prezzo ricevuto e decreto di trasferimento emesso.
    Il decreto è stato trascritto e sono stati cancellati i gravami.
    L'onorario per la parte a carico dell'aggiudicatario (per le esecuzioni è prevista la somma di € 550 per immobili di valore inferiore a € 100.000) si può richiedere come nelle esecuzioni e farlo liquidare dal Gd o non è previsto nessun tipo di onorario a carico dell'aggiudicatario per la redazione e trascrizione del decreto?
    • Zucchetti SG

      20/03/2021 17:44

      RE: Onorario decreto di trasferimento a carico aggiudicatario

      Riteniamo che all'interrogativo formulato debba essere fornita risposta negativa.
      La previsione della collocazione di una quota parte del compenso dovuto per il trasferimento della proprietà a carico dell'aggiudicatario è prevista con esclusivo riferimento alle vendite esecutive dal d.m. 15 ottobre 2015, n. 227, recante Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.
      Essa non è applicabile alle procedure fallimentari, poiché il compenso del curatore del fallimento soggiace a regole sue proprie.
      Inoltre, se si applicasse questa previsione alle procedure concorsuali il prezzo finale dei beni posti in vendita subirebbe un ingiustificato incremento (rappresentato dalla quota parte di compenso dovuto dal curatore dall'aggiudicatario) senza che questo si traduca in una utilità per la procedura fallimentare.
      Aggiungiamo che una condotta del curatore del fallimento contraria alle indicazioni sopra fornite potrebbe assumere rilevanza penale. Infatti, a mente dell'art. 229 l.fall. "il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516".
      A questo proposito Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 1995, n. 4172 ha ricordato che "La condotta criminosa prevista dall'art. 229 della legge fallimentare è quella del curatore che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta all'altra liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e la statuizione, strettamente collegata a quella dell'art. 39, terzo comma, della stessa legge, è ispirata allo scopo di sottrarre il curatore alle suggestioni economiche ed ai contratti di natura patrimoniale con le parti private, per assicurarne la natura di organo processuale indipendente nelle sue determinazioni".