Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

decreto di trasferimento

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    25/04/2024 21:55

    decreto di trasferimento

    Buonasera,
    sono a porre il seguente quesito.
    Successivamente alla trascrizione del pignoramento correttamente eseguito ( presumo ad opera del debitore) varia la categoria catastale del bene pignorato (da D/1 a D/10), senza alcuna altra variazione (nè foglio nè particella nè rendita).

    In sede di Perizia, il perito non rilevava niente al riguardo ma rilevava che la particella - che descrive con la nuova categoria- deve subire ex sè una variazione catastale per esatta rappresentazione grafica del resede, e dunque, dietro autorizzazione del Giudice varia il subalterno della stessa particella e riporta la stessa particella all'originaria categoria D/1.
    L'avviso di vendita e l'aggiudicazione è stata fatta correttamente sulla base della variazione catastale eseguita in corso di procedura dietro autorizzazione del Giudice.
    Ora mi pongo la questione se di detta variazione eseguita dal debitore, che dovrebbe ritenersi ininfluente e poi vanificata successivamente, ne debba dare o meno dare atto nel decreto di trasferimento.
    Ringrazio come sempre per la Vostra preparazione.

    • Zucchetti SG

      26/04/2024 09:24

      RE: decreto di trasferimento

      La descrizione del bene fornita nel decreto di trasferimento deve coincidere con quella presente nell'ordinanza di vendita, con l'indicazione di tutti gli elementi previsti dall'art. 555 c.p.c. (che a sua volta rinvia all'art. 2826 c.c.) per la individuazione del bene pignorato, a cominciare dai confini, i quali unitamente all'estensione costituiscono il principale parametro di individuazione dell'immobile (Cass., sez. II, 27 novembre 1992, n. 12687).
      A questo proposito è necessario che il professionista delegato, prima della predisposizione del decreto di trasferimento, acquisisca una visura catastale aggiornata, al fine di verificare che i dati catastali indicati nell'avviso di vendita siano ancora attuali. Infatti, in caso di variazione, saranno questi ultimi a dover essere indicati. Il principio è stato affrontato da Cass., sez. III, 8 giugno 2023, n. 16336. La vicenda riguardava il caso in cui un decreto di trasferimento era stato impugnato proprio perché nell'individuare il bene indicava dati catastali diversi da quelli risultanti dall'atto di pignoramento. La Corte, nel rigettare il ricorso ha escluso che il decreto di trasferimento fosse nullo, osservando anzi che esso, correttamente identificava il cespite trasferito con i dati attuali, piuttosto che con quelli, non aggiornati, contenuti nell'atto di pignoramento.
      Riteniamo pertanto che la variazione eseguita dal debitore dopo il pignoramento, e successivamente venuta meno prima dell'ordinanza di vendita, non necessiti di alcuna menzione.