Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

p.iva cessata e fattura vendita

  • Simona Matarazzo

    SIRACUSA
    22/03/2021 16:04

    p.iva cessata e fattura vendita

    Salve, nel mese di gennaio nella qualità di professionista delegato in un'espropriazione immobiliare intrapresa in danno di una società ho aggiudicato un lotto fra quelli posti in vendita.
    Il termine per il saldo prezzo non è ancora decorso ed in vista del successivo versamento ho interpellato la società per conseguire l' eventuale disponibilità ad emettere la fattura di vendita.
    La parte esecutata, che dal registro imprese risulta in liquidazione, ha comunicato di aver cessato la p.i..
    Mi domando se nella mia qualità, stante l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate sul punto (in base al quale in caso di inerzia o irreperibilità della parte esecutata il p.d. è tenuto a compiere tale adempimento fiscale), sono responsabile della mancata emissione della fattura o se invece per non incorrere in sanzioni o responsabilità dovrei rivolgermi al G.E. per far riattivare la partita iva chiusa, ammesso che ne abbia la facoltà.
    La posizione dell'Agenzia delle Entrate è tuttavia diversa da quella contenuta nella circolare del Ministero della Giustizia n. 44/2006 ove si precisa che "tra gli adempimenti del delegato, rientrano tutti quelli connessi al perfezionamento del decreto, compresi quelli relativi al profilo fiscale e tributario,tra cui l'individuazione del regime fiscale a cui è assoggettato il bene, l'esatta liquidazionedell'imposta dovuta e, nel caso di immobile soggetto ad IVA, la comunicazione alle parti (aggiudicatario ed esecutato) dei rispettivi doveri connessi al versamento dell'IVA: per l'aggiudicatario, quello di versare l'importo alla ditta esecutata, per quest'ultima, quello di emettere fattura e di consegnarla all'aggiudicatario per la trasmissione alla Agenzia delle Entrate".
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Cordialità
    • Zucchetti SG

      24/03/2021 09:47

      RE: p.iva cessata e fattura vendita

      Per rispondere all'interrogativo proposto è necessario premettere che cancellazione dal registro delle imprese e chiusura della partita Iva sono adempimenti diversi.
      Lo si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 35 del d.P.R. 633/1972 (testo unico IVA).
      In particolare, il comma 3 della previsione dispone che in caso di variazione di cessazione dell'attività, il contribuente entro trenta giorni farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aggiungendo al comma 4 che per le operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione e che (comma 8) i soggetti tenuti all'iscrizione presso il registro delle imprese possono fare la comunicazione di cessazione al medesimo registro delle imprese, il quale comunica la cessazione all'Agenzia delle entrate.
      Se dunque, nonostante la liquidazione in corso (e la liquidazione è certamente in corso poiché è ancora proprietaria del cespite sottoposto ad esecuzione) la società ha provveduto a dichiarare la cessazione dell'attività presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, il citato art. 35 è stato violato.
      Venendo alla posizione del delegato, ed in assenza di una norma, come l'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che nel fallimento stabilisce che gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, l'agenzia delle entrate è intervenuta con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009.
      La scelta di fondo seguita dall'Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.
      L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte "limitata" sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa del resto rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente ma, in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa.
      Quanto affermato dalla risoluzione n. 158/E costituisce esplicazione di un orientamento già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974, in cui con riferimento alla figura dell'incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto vendite giudiziarie) si era sottolineato come quest'ultimo ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa IVA, precisandosi che l'IVA riscossa deve essere versata in tutti i casi in cui non sia possibile girare l'importo all'impresa esecutata, come ad esempio nel caso di irreperibilità di quest'ultima.
      È evidente che rispetto a questi precedenti la novità dell'intervento ultimo dell'Agenzia si incentra sulla ritenuta natura "limitata" della soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato, dalla quale l'Agenzia fa discendere la generalizzazione della soluzione secondo cui gli obblighi di fatturazione e versamento gravano sul professionista delegato in tutti i casi, e non solo nelle ipotesi di irreperibilità dell'esecutato.
      La posizione dell'Agenzia delle Entrate appena illustrata è radicalmente diversa da quella contenuta nella circolare del Ministero della Giustizia (Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I) n. 44/2006 del 5 dicembre 2006, ove si precisa che "tra gli adempimenti del delegato, rientrano tutti quelli connessi al perfezionamento del decreto, compresi quelli relativi al profilo fiscale e tributario, tra cui l'individuazione del regime fiscale a cui è assoggettato il bene, l'esatta liquidazione dell'imposta dovuta e, nel caso di immobile soggetto ad IVA, la comunicazione alle parti (aggiudicatario ed esecutato) dei rispettivi doveri connessi al versamento dell'IVA: per l'aggiudicatario, quello di versare l'importo alla ditta esecutata, per quest'ultima, quello di emettere fattura e di consegnarla all'aggiudicatario per la trasmissione alla Agenzia delle Entrate".
      Osserviamo che nella maggior parte dei tribunali si va affermando la posizione dell'agenzia delle entrate.
      Dunque, in base a questo orientamento, il professionista delegato dovrebbe richiedere all'Agenzia delle Entrate la riapertura della partita IVA.
      Tuttavia, data la delicatezza della questione, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di interpellare il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c.
      • Nadia Maria Lo Fiego

        Bastia Umbra (PG)
        21/04/2021 16:21

        RE: RE: p.iva cessata e fattura vendita

        Buonasera, collegandomi al quesito posto dalla collega di Siracusa, espongo quanto segue.
        Nella mia qualità di delegato alle vendita in una procedura esecutiva immobiliare, ho aggiudicato 4 lotti (2 abitativi e 2 strumentali): la parte esecutata è impresa costruttrice oltre 5 anni e l'aggiudicatario è una società a responsabilità limitata (entrambi sono, quindi, soggetti passivi iva). Il termine per il saldo prezzo non è ancora decorso e ho quindi cercato il debitore esecutato sia per chiedere in merito all'opzione iva sia per l'emissione della relativa fattura. All'esito ho riscontrato quanto segue:
        - partita iva cessata presso il Registro delle Imprese a seguito di decreto di chiusura di procedura fallimentare "per impossibilità di soddisfare almeno in parte i creditori". Mi chiedo: com'è possibile visto che i beni risultano intestati alla società presso i Registri immobiliari?;
        - partita iva chiusa presso l'Agenzia delle Entrate.
        - beni intestati all' esecutato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (come già indicato sopra).
        Ho pensato di rivolgermi in primis all'Agenzia delle Entrate che mi ha consigliato di fare interpello. Pensavo anche di informare il G.E. in merito alla difficoltà riscontrata. Ho anche scritto alla Cancelleria fallimentare per avere qualche informazione in più in merito ala chiusura della procedura ma non ho ancora avuto riscontro (sulla visura storica non è presente, stranamente, nemmeno il nome del Curatore del fallimento).
        In conclusione mi chiedo: è possibile predisporre un decreto di trasferimento per conto del G.E. a nome di un soggetto (srl) che non esiste più? Dovrei chiedere la riapertura della partita iva? E chi inserisco come legale rappresentante? Chi mi deve autorizzare a fare questa operazione?
        Ringrazio in anticipo per qualsiasi indicazione in merito.
        Cordialità-
        • Zucchetti SG

          25/04/2021 07:30

          RE: RE: RE: p.iva cessata e fattura vendita

          Rispondiamo all'interrogativo premettendo il fatto che effettivamente il fatto che il fallimento si sia chiuso senza procedere alla liquidazione dei beni che poi sono stati aggiudicati in sede esecutiva à singolare. Sul piano teorico, tuttavia, la cosa è possibile in quanto, la legge fallimentare ammette che il curatore possa rinunciare ad acquisire all'attivo o a liquidare uno o più beni del fallito quando la loro liquidazione appaia manifestamente non conveniente per i creditori.
          L'art. 42, comma d l.fall. prevede infatti che "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
          Allo stesso modo, l'art. 104-ter comma 8 prevede che "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente".
          Ciò posto, e venendo al da farsi, osserviamo che la vendita non è soggetta al pagamento dell'IVA, in base all'art. 10 primo comma, n. 8-bis) ed 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto la cessione è avvenuta oltre il quinquennio; inoltre, trattandosi di società ormai estinta è evidente che non potrebbe neppure esercitare la relativa opzione.
          Quanto all'emissione della fattura, a nostro avviso dovrebbe essere riaperta la partiva IVA, previa autorizzazione del ge e con costi a carico della procedura, e procedere ai relativi adempimenti.
          La questione è tuttavia peculiare e sarebbe utile una interlocuzione formale (tramite interpello) con l'Agenzia delle Entrate.