Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Decreto trasferimento e cancellazione ipoteca

  • Federica Salvioli

    Modena
    07/05/2025 14:27

    Decreto trasferimento e cancellazione ipoteca

    Buongiorno,
    sono a porre il seguente quesito.

    Nell'ambito di una esecuzione immobiliare fra le formalità pregiudizievoli è presente un'ipoteca volontaria iscritta in favore di una Banca a garanzia di un mutuo che è stato dichiarato NULLO con sentenza passata in giudicato. La sentenza non contiene l'ordine di cancellazione.

    A mio parere il decreto di trasferimento deve contenere l'ordine di cancellazione della suddetta ipoteca, inefficace, ex art. 586 c.p.c. in modo da realizzare quello che è l'effetto purgativo delle vendite coattive. E' il ragionamento corretto?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      08/05/2025 08:14

      RE: Decreto trasferimento e cancellazione ipoteca

      Il ragionamento è corretto. Invero, a prescindere dalla circostanza per cui è intervenuta una causa di estinzione dell'ipoteca, la formalità va comunque cancellata, ove presente.
      Osserviamo a questo proposito che l'art. 586 c.p.c. (proprio in ragione dell'effetto purgativo che esso è chiamato a produrre) deve contenere l'ordine di cancellazione dei gravami, a prescindere da ogni vaglio relativo alla validità o invalidità dell'iscrizione, la quale va cancellata per il solo fatto di essere esistente. Proprio per questa ragione riteniamo che anche le ipoteche non rinnovate pe decorso del ventennio ex art. 2847 c.c. vadano comunque cancellate.
      • Federica Salvioli

        Modena
        08/05/2025 18:17

        RE: RE: Decreto trasferimento e cancellazione ipoteca

        Ringrazio per la conferma.

        L'effetto purgativo è da considerarsi automatico.

        Nel caso di specie NON si è proceduto ad annotare l'iscrizione di ipoteca a seguito dell'ordinanza di nullità del mutuo ma ad ogni buon conto la predetta ordinanza certamente ha reso l'ipoteca inefficace corretto?
        Eppure il decreto di trasferimento non contiene ordine di cancellazione. A mio parere posso fare istanza di rettifica del DT con buona ragione...

        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          09/05/2025 19:10

          RE: RE: RE: Decreto trasferimento e cancellazione ipoteca

          Come dicevamo, a prescindere dalle vicende che hanno interessato il creditore garantito (e di riflesso la garanzia ipotecaria) la formalità deve essere cancellata ex art. 586 c.p.c.
          • Federica Salvioli

            Modena
            14/05/2025 19:02

            RE: RE: RE: RE: Decreto trasferimento e cancellazione ipoteca

            Mi aggancio nuovamente alla discussione e nel ringraziarVi pongo anche il seguente ulteriore quesito:

            il decreto di trasferimento contiene l'ordine di cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo e mi chiedo se viene automaticamente a decadere anche la relativa annotazione della sentenza di condanna esecutiva. Il decreto nulla contiene in merito.

            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              15/05/2025 16:06

              RE: RE: RE: RE: RE: Decreto trasferimento e cancellazione ipoteca

              L'art. 686, comma 1°, c.p.c. dispone che "il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna".
              Aggiunge l'art. 156 disp. att. c.p.c. che quando ciò si sia verificato il creditore deve depositarne una copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione.
              Con riferimento al combinato disposto di queste due disposizioni è consolidato in giurisprudenza l'assunto per cui la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso istante il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. Al contrario, l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento (Cass. civ., 6.5.2004, n. 8615).
              In ragione di queste considerazioni sistematiche è opinione condivisa che il sequestro conservativo debba essere cancellato con la pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.
              Del resto, esplicita conferma in tal senso si ricava dall'art. 108, comma secondo, l.fall. (art. 217, comma secondo c.c.i.), nonché dall'art. 158 disp. att. c.p.c., che riconosce ai sequestratari il diritto di ricevere l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c.
              Come si vede, dunque, oggetto di trascrizione è il sequestro, con la conseguenza che la cancellazione di questo travolge tutte le annotazioni che lo hanno interessato.