Menu
Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
sequestro conservativo -cancellazione gravame
-
Claudia Cecco
Ravenna20/01/2026 16:02sequestro conservativo -cancellazione gravame
In riferimento a procedura esecutiva immobiliare dove risulta trascritto sull'immobile un sequestro conservativo di natura civile da parte di un fallimento prima della trascrizione del pignoramento che ha dato impulso all'esecuzione immobiliare da parte del creditore procedente, dovendo emettere a breve il decreto di trasferimento per avvenuta aggiudicazione, chiedo se è possibile inserire nel DT anche la cancellazione di tale gravame ( sequestro conservativo di natura civilistica) tenendo conto anche del fatto che il creditore sequestrante è intervenuto senza titolo esecutivo che, allo stato, non risulta ancora formato.
Chiedo inoltre come procedere con il riparto ovvero se devo accantonare la somma per il creditore sequestrante anche in assenza della completa formazione del titolo.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
22/01/2026 14:45RE: sequestro conservativo -cancellazione gravame
La risposta alla domanda formulata richiede necessariamente lo svolgimento di alcune premesse normative di fondo, che attengono alla disamina dei tratti del sequestro conservativo (civile).
Previsto dall'art. 2905 c.c., quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore, accanto alle azioni surrogatoria e revocatoria, il sequestro conservativo è funzionale all'esecuzione forzata, essendo finalizzato ad assicurare la fruttuosità dell'eventuale esecuzione per espropriazione. Si giustifica, pertanto, la risalente affermazione per cui il sequestro conservativo sarebbe una sorta di pignoramento anticipato (Cass. 11.02.1988, n. 1479).
Il sequestro conservativo pertanto tende al soddisfacimento delle pretese creditorie, offrendo rimedio contro eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore sul proprio patrimonio, che ne diminuiscano la consistenza.
Le affinità tra sequestro conservativo e pignoramento si colgono sotto molteplici profili.
In primo luogo sul versante dell'oggetto, nel senso della coincidenza tra beni sequestrabili e beni pignorabili.
Un distinguo si coglie, su questo versante, a proposito della generalità del provvedimento giudiziale costitutivo del vincolo, il quale può riferirsi ai beni ed ai crediti del debitore, senza doverli identificare specificamente, indicando soltanto il valore del credito fino a concorrenza del quale il sequestro potrà essere eseguito su qualsiasi bene del debitore.
Analogie tra sequestro e pignoramento si annidano altresì a proposito degli effetti del sequestro, nel senso della inefficacia relativa degli atti che abbiano ad oggetto i beni sequestrati, a norma dell'art. 2906 c.c., con la precisazione, e la differenza, che mentre gli effetti del pignoramento riguardano il creditore procedente e quelli intervenuti, il sequestro costituisce un vincolo "a porta chiusa", nel senso che esso ha effetto nei soli confronti del creditore sequestrante (l'opinione tuttavia non è unanimamente condivisa obbiettandosi da parte di taluni che, se così fosse, si verrebbe a creare, a favore del sequestrante, una causa di prelazione atipica).
La strumentalità del sequestro conservativo rispetto al pignoramento si coglie ancora negli artt. 678 e 679 c.c., che a proposito dell'esecuzione del sequestro, rimandano, nella sostanza, alle norme che disciplinano il pignoramento, aggiungendosi, nel secondo comma dell'art. 679, che la disciplina della custodia degli immobili sequestrati è quella tracciata dall'art. 559 c.p.c. relativo alla custodia degli immobili pignorati.
Infine, l'art. 686, comma 1°, c.p.c. dispone che "il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna".
In ragione di queste considerazioni sistematiche è opinione condivisa che il sequestro conservativo debba essere cancellato con la pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. Del resto, esplicita conferma in tal senso si ricava dall'art. 108, comma secondo, l.fall. (art. 217, comma secondo c.c.i.), nonché dall'art. 158 disp. att. c.p.c., che riconosce ai sequestratari il diritto di ricevere l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c.
-