Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Aspetti fiscali chiarimenti adempimenti fiscali

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    18/02/2025 17:24

    Aspetti fiscali chiarimenti adempimenti fiscali

    Buonasera,
    in qualità di delegato alla Vendita vorrei fare/avere chiarezza nel coacerbo normativo e così chiedere quanto segue:

    1) nonostante la diversa di posizione tra Agenzia Entrate e Circolare del Ministero della Giustizia, se sia corretto che ad emettere la fattura di vendita sia il soggetto esecutato, ove collaborativo, e non direttamente il delegato alla vendita (nel caso specifico trattasi di cessione esente Iva);

    2) nell'ipotesi di Custode nominato che cura la riscossione dei canoni, diverso dal delegato alla vendita, a chi compete l'emissione della fattura per canoni?
    Nel caso specifico il Custode sostiene di non essere autorizzato ad emettere la fattura per conto di terzi, rimanendo la soggettività passiva in capo al debitore esecutato o comunque potendo il soggetto affittuario ricorrere all'autofatturazione.

    3) Nel caso specifico, il Tribunale ha comunque proceduto al versamento dell'Iva sui canoni riscossi; è giusto che in qualità di delegato possa procedere a distribuire tali canoni in senso al riparto oppure dovrei fare un accantonamento per eventuali sanzioni per omessa fatturazione? Io riterrei di no

    Ringrazio come sempre per la collaborazione e per il prezioso contributo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/02/2025 15:55

      RE: Aspetti fiscali chiarimenti adempimenti fiscali

      Proviamo a rispondere separatamente a ciascuno degli interrogativi posti.
      Quanto al primo, osserviamo che se il soggetto esecutato è collaborativo ed intendere emettere fattura, certamente questo non potrà essergli impedito.
      In ordine al secondo aspetto, dobbiamo rilevare l'esistenza di un contrasto tra la posizione dell'agenzia delle entrate (risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009) la quale ha sostenuto che in capo al delegato sussiste un obbligo di emissione della fattura in nome e per conto (si trattava proprio di canoni di locazione) e quella del ministero della giustizia (Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I) n. 44/2006 del 5 dicembre 2006) nella quale si è ribadito che l'obbligazione tributaria ed i connessi obblighi gravano sul debitore.
      Infine, riteniamo che non ha senso procedere all'accantonamento, atteso che ove fosse accertata una violazione, sarà il soggetto che verrà individuato quale autore della stessa ad essere assoggettato alle relative sanzioni.
      • Chiara Fabbroni

        AREZZO
        21/02/2025 16:57

        RE: RE: Aspetti fiscali chiarimenti adempimenti fiscali

        Ringrazio per il pronto riscontro.

        Premetto che la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009 non la trovo; forse si tratta della Risoluzione n. 109/E del 21 aprile 2009. Chiedo confermo

        In ogni caso, vorrei precisare che io sono delegato alla vendita ma non Custode Giudiziario e che esiste una precedente circolare ovverosia Risoluzione del 11/11/2005 n. 158 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso che pone l'obbligo solo a carico del Custode.
        Rimango in attesa di vostra conferma, se nel caso di specie l'obbligo si possa fare gravare solo su Custode.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          25/02/2025 09:24

          RE: RE: RE: Aspetti fiscali chiarimenti adempimenti fiscali

          La circolare n. 158/20025, correttamente indicata nella richiesta di precisazioni, è stata ribadita nella circolare n. 62/E del 2006, che tuttavia l'ha superata.
          Infatti, con la risoluzione 158/E del dell'11 novembre 2005 (pronunciata a seguito di una istanza di interpello concernente proprio gli obblighi tributari del custode giudiziario nel caso di incasso di canoni derivanti dalla locazione di immobili pignorati, nella quale si richiamano concetti espressi in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974) ha premesso che nel caso di pignoramento non si determina alcuna modificazione soggettiva nella titolarità del diritto di proprietà sui beni, ed il custode agisce in sostituzione dell'esecutato. In particolare, secondo l'Agenzia, la custodia giudiziaria è strettamente connessa, sul piano funzionale, all'atto di pignoramento, realizzando sul versante fattuale il vincolo di indisponibilità che esso determina. Essa, pertanto, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto, e quindi il custode non assume la proprietà dei beni in custodia, ma si limita alla loro gestione.
          Da queste premessa l'Agenzia aveva ritenuto che in capo all'esecutato permane l'obbligo di liquidazione, versamento e dichiarazione del tributo, mentre obbligato a emettere fattura, in sostituzione del contribuente, sia il custode - poiché l'emissione della fattura è strettamente funzionale all'apprensione dei canoni locatizi - cui il custode deve trasmettere, oltre all'importo del tributo incassato, copia della fattura, a meno che l'esecutato non si renda irreperibile, nel qual casa sarà il custode giudiziario a versare l'IVA direttamente all'Erario.
          Tuttavia, Successivamente, con la risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 (che però riguardava il trattamento fiscale del decreto di trasferimento) ha ritenuto che anche il versamento dell'imposta gravi sul delegato, lasciando sostanzialmente all'esecutato il solo obbligo della dichiarazione IVA.
          Infine, rileviamo che in effetti la risoluzione non è la 102/E, ma neppure la 109/E. Si tratta invece della risoluzione n. 105/E, anch'essa riguardante la disciplina del decreto di trasferimento.
          In ogni caso, ove (come nel caso prospettato nella domanda) professionista delegato e custode fossero soggetti diversi, gli adempimenti fiscali relativi ai canoni di locazione gravano sul custode, essendo questi il soggetto legittimato alla riscossione dei canoni.
          • Luigi Polidoro

            ciampino (RM)
            03/03/2025 12:20

            RE: RE: RE: RE: Aspetti fiscali chiarimenti adempimenti fiscali

            Buongiorno,
            mi accodo alla presente discussione per esporre il mio quesito.
            Sono delegato alla vendita, il bene aggiudicato è un albergo (cat catastale D, quindi strumentale), di proprietà per 1/3 di una snc fallita e per i restanti 2/3 di persone fisiche.
            Il fallimento intende esercitare l'opzione iva e, dacchè l'aggiudicataria è anch'essa una società di capitali, emetterà fattura con reverse charge.
            Mi chiedo:
            a) l'imposta relativa il trasferimento dei 2/3 dell'immobile, di proprietà delle persone fisiche, sarà anch'essa soggetta ad iva? Oppure ad imposta di registro?
            b) qualora (come immagino) sia soggetta ad iva, dovrò emettere fattura in luogo degli esecutati persone fisiche (mi chiedo quindi con quali modalità, anche perchè io sono contribuente forfetario), ricevere il pagamento della relativa iva dall'aggiudicataria e versarla all'erario?
            Grazie mille per la cortese attenzione.
            Luigi Polidoro
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              04/03/2025 16:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Aspetti fiscali chiarimenti adempimenti fiscali

              A nostro avviso la cessione dei 2/3 del cespite non è soggetta ad IVA, poiché nel caso di specie si è al cospetto di atti plurimi, ciascuno dei quali soggiace al proprio regime fiscale.
              Cass., Sez. I, 28/12/1995, n. 13125 ha affrontato una fattispecie che riguardava la cessione, da parte del marito, di un ben strumentale costruito su terreno in regime di comunione con la moglie, che aveva partecipato all'atto.
              La corte osserva: "ciò non toglie che, ai fini tributari, sia stato posto in essere un atto dell'impresa (cessione del bene dal costruttore all'acquirente), il cui assoggettamento ad IVA è assorbente e non può non abbracciare l'atto medesimo nella sua unità e globalità, posto che esso, dal punto di vista tributario, è oggettivamente e per intero atto d'impresa. A ciò, poi, accede, come mera conseguenza, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, nelle stesse dimensioni di generalità proprie dell'assoggettamento ad IVA.".
              Cass. 12/9/1997, n. 9036, riprendendo questo principio, ha sostenuto che "l'assoggettamento ad IVA dell'atto di cessione di un bene [in regime di comunione legale tra i coniugi] è assorbente e non può non riguardare l'atto stesso nella sua unità e globalità dal momento che esso, dal punto di vista tributario, è oggettivamente e per intero atto d'impresa e non la somma di una pluralità di cessioni aventi ad oggetto singole quote di comproprietà suscettibili di valutazione separata.
              Questi principi secondo noi non possono trovare applicazione nel caso prospettato dalla domanda, atteso che qui non si è in presenza di un unico atto, ma di atti plurimi, ciascuno dei quali teoricamente suscettibile di autonoma negoziazione. Infatti, mentre la cessione della quota acquisita al fallimento può essere considerata come cessione compiuta nell'esercizio dell'impresa, la cessione compiuta i restanti due terzi, di pertinenza di persone fisiche, non può assoggettarsi al medesimo regime poiché per costoro non si tratta di cessione compiuta nell'esercizio dell'impresa.
              Del resto, l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell'imposta di registro), dispone che in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna di esse soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
              L'agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato a questo proposito che per "disposizione" si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un'unica disposizione.
              • Luigi Polidoro

                ciampino (RM)
                04/03/2025 16:52

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Aspetti fiscali chiarimenti adempimenti fiscali

                Grazie infinite per la consueta professionalità e cortesia.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  06/03/2025 13:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Aspetti fiscali chiarimenti adempimenti fiscali

                  grazie a lei