Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Tassazione trasferimento agriturismo e stalle

  • Monia Montoni

    Fossombrone (PU)
    26/01/2026 11:20

    Tassazione trasferimento agriturismo e stalle

    Buongiorno,
    in un'esecuzione immobiliare sono stati aggiudicati due lotti così composti:
    - Lotto 1 agriturismo (D/10) e terreno agricolo
    - Lotto 2 stalle (D/10) e terreno agricolo
    Esecutato è un imprenditore agricolo e aggiudicatari invece sono due persone fisiche.
    Posto che per i terreni non ci sono dubbi circa l'assoggettamento ad imposta di registro, mi chiedo invece se i D/10 (agriturismo e stalle) vadano ad IVA o a registro.
    Nel caso in cui, come suppongo, siano soggetti ad IVA rientrerebbero nell'articolo 10 punto 8 ter del decreto Iva quindi soggetti ad Iva nei modi ordinari se costruiti ed ultimati da meno di cinque anni, altrimenti esenti da Iva, o soggetti ad Iva su opzione del cedente?
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/01/2026 09:42

      RE: Tassazione trasferimento agriturismo e stalle

      Come osservato nella domanda, la risposta al tema posto nasce dalla previsione di cui all'att. 10, comma primo n. 8-ter D.P.R. 633/1972, il quale prevede che le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (ed il caso di cembra questo), sono esenti da IVA, a mento che si tratti:
      di cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
      di cessioni che, il cedente abbia comunque deciso di assoggettare ad IVA.
      Dunque, se non è stata esercitata l'opzione IVA:
      se l'aggiudicatario è un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto all'INPS e non sottoposto alle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (nel qual caso si potrà agevolare dell'aliquota dell1%), il decreto di trasferimento sconterà l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9% (minimo euro 1.000,00);
      se poi non è imprenditore agricolo o coltivatore diretto a norma dell'art. 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n.131/86 sconterà un'aliquota del 15%.