Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

decreto di trasferimento a chi intestare il bene in comunione

  • Elena Pompeo

    Salerno
    10/05/2019 14:09

    decreto di trasferimento a chi intestare il bene in comunione

    se viene aggiudicato un immobile ad una persona fisica, dichiaratasi nella offerta coniugata in regime di comunione dei beni e con indicazione dei i dati dell'altro coniuge, il decreto di trasferimento (e la conseguente nota di trascrizione) dovrà essere effettuato a favore di entrambi i coniugi o esclusivamente a favore del solo coniuge offerente che ha sottoscritto la domanda e dichiaratosi coniugato in regime di comunione dei beni?

    • Zucchetti SG

      13/05/2019 05:54

      RE: decreto di trasferimento a chi intestare il bene in comunione

      A nostro avviso per redigere correttamente il decreto di trasferimento occorre avere riguardo alle previsioni di cui agli artt. 177 e 179 c.c.
      La prima norma prevede che costituiscono oggetto della comunione, tra gli altri, "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali" (così la let. a) del citato articolo).
      A sua volta l'art. 179 contiene l'elenco dei beni che non entrano a far parte della comunione legale tra i coniugi.
      Si tratta:
      a) dei beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario;
      b) dei beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, a meno che nell'atto non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
      c) dei beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
      d) dei beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
      e) dei beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
      f) dei beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
      Con riferimento ai beni immobili o mobili registrati di cui ai punti c), d) ed f) appena detti, (gli unici che posso costituire l'oggetto di un acquisto compiuto in sede esecutiva) affinché operi l'esclusione è necessario che tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
      Come si vede, con riferimento ai beni immobili o mobili registrati il legislatore ha previsto una particolare disciplina, in omaggio alla esigenza di assicurare al coniuge non acquirente il necessario controllo.
      Dunque affinché i beni destinati ad uso individuale (lett. c), o all'esercizio della professione (lett. d), oppure personale per acquisto con danaro personale (lett. f) non entrino a far parte della comunione legale, sono necessari alcuni adempimenti formali.
      In primo luogo, il coniuge acquirente dovrà rendere, nell'atto di acquisto, e con la forma per esso prevista, una dichiarazione relativa alla personalità del bene.
      In secondo luogo, è necessario che all'atto partecipi anche il coniuge non acquirente.
      Recentemente la cassazione ha in proposito affermato che la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente non ha portata dispositiva, bensì può rilevare come prova dell'esistenza dei presupposti di fatto a cui la legge relaziona l'esclusione dalla comunione (C. 24719/2017) in quanto ciò che rileva ai fini della esclusione dalla comunione non è la dichiarazione del coniuge non acquirente, ma l'effettività della destinazione bene.
      Così chiarito il quadro di riferimento, riteniamo che la previsione di cui all'art. 177 surrichiamata, secondo la quale gli acquisti successivi al matrimonio entrano nella comunione, e l'assenza delle condizioni formali di esclusione richieste dall'art. 179 (la dichiarazione di acquisto al di fuori della comunione resa dall'acquirente e la partecipazione all'atto del coniuge non acquirente), implicano che il decreto di trasferimento debba essere pronunciato in favore di tizio, specificandosi che questi è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni con caia, avendo altresì cura di precisare nella nota di trascrizione che il bene viene acquistato (da colui in favore del quale la trascrizione del decreto di trasferimento viene compiuta, cioè tizio) in regime di comunione. Va infatti ricordato che ai sensi dell'art. 2659 comma primo n. 1 c.c., la nota di trascrizione deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del regime patrimoniale dell'acquirente.