Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Esecuzione immobiliare - S.r.l. cancellata - decreto di trasferimento

  • Anita Lombardi

    AVELLINO
    18/02/2025 12:43

    Esecuzione immobiliare - S.r.l. cancellata - decreto di trasferimento

    Buongiorno, sono custode in una procedura esecutiva immobiliare anno 2011. Il bene, oggetto di pignoramento, è un terreno (lotto unico) con tante particelle e varie destinazioni urbanistiche (addirittura una singola particella presenta destinazioni diverse: agricolo, edificabile ed inedificabile) ed è di proprietà di una società a socio unico in liquidazione s.r.l.. Nelle more della procedura esecutiva la società esecutata è stata dichiarata fallita dal Tribunale. Il curatore del fallimento ha deciso di non subentrare in quanto il debitore esecutante è un creditore fondiario. Nel settembre 2023 è stato emesso decreto di chiusura del fallimento e ad ottobre del 2023 la società è stata cancellata dal registro imprese. Il suindicato bene è stato aggiudicato all'asta nel novembre 2023, quindi dopo la cancellazione della soc. esecutata dal registro imprese. Prima di redigere la bozza del decreto di trasferimento, non essendo a conoscenza della chiusura del fallimento e cessazione della società, mi sono recata presso i preposti Uffici dell'Agenzia delle Entrate al fine di conoscere il conteggio preventivo degli importi esatti relativi alla registrazione del decreto di trasferimento. I Funzionari del preposto Ufficio dell'Agenzia delle Entrate hanno evidenziato che le varie particelle, di cui al terreno lotto unico, avendo destinazioni urbanistiche diverse soggiacciono a tre diversi tipi di imposizione fiscale, aliquote differenti (terreno agricolo, terreno inedificabile ed edificabile), nonchè hanno comunicato l'importo dovuto a titolo di IVA per le particelle aventi destinazione edificabile.
    Fatta questa premessa, visto che sono venuta a conoscenza della cancellazione della società esecutata dal registro imprese a seguito della chiusura del fallimento (a socio unico in liquidazione s.r.l..), Vi chiedo, cortesemente, se, nel predisporre il decreto di trasferimento, lo stesso va pronunciato sempre contro la società medesima e contro di essa va altresì trascritto anche se è stata cancellata? Oppure nei confronti del socio?
    Inoltre, a proposito della disciplina IVA, le particelle aventi destinazione edificabile soggiacciono sempre al pagamento dell'IVA anche se la soc. esecutata è stata cancellata? L'aggiudicatario dovrà sempre versare l'IVA per le particelle del terreno aventi destinazione edificabile?
    Vi ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      20/02/2025 09:00

      RE: Esecuzione immobiliare - S.r.l. cancellata - decreto di trasferimento

      Nell'affrontare la questione osserviamo preliminarmente che probabilmente il curatore ha errato nel chiedere la chiusura del fallimento, o per lo meno doveva chiederla ai sensi 234, comma 1, c.c.i.i.
      Questa norma prevede che "La chiusura della procedura … non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio".
      In questi casi, prosegue il comma 6 della medesima disposizione, "La chiusura della procedura … non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie".
      Per quanto attiene alla individuazione del soggetto contro il quale deve essere trascritto il decreto di trasferimento osserviamo quanto segue.
      Affrontandosi il tema del decesso della persona fisica dell'esecutato, in dottrina si è posto il problema del se, il decreto di trasferimento debba emettersi e trascriversi contro il de cuius o contro gli eredi.
      La soluzione che riscontra i maggiori consensi è che il decreto vada comunque emesso e trascritto contro il defunto, indipendentemente dalla trascrizione dell'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 2648 c.c..
      Diverse sono le ragioni che militano a suffragio di questa conclusione.
      In primo luogo, se ai sensi dell'art. 2913 c.c., "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento", il decreto di trasferimento va trascritto contro il de cuius allo stesso modo in cui andrebbe trascritto contro il debitore alienante che, dopo il pignoramento, trasferisca a terzi il bene.
      In secondo luogo, la vendita forzata non può diventare la sede in cui, sebbene incidentalmente, si affrontano le questioni relative alla devoluzione del cespite pignorato tra gli eredi.
      Queste considerazioni a nostro avviso vanno tenute ferme anche nel caso di estinzione della società: invero, oltre all'argomento che fa perno intorno all'art. 2913 c.c., viene in rilievo il dato per cui la procedura esecutiva non può diventare il luogo in cui si accerta a favore di quali soggetti il patrimonio sociale si devolve in occasione della cancellazione della società dal registro delle imprese.
      Quanto alla intestazione della fattura ed al pagamento dell'iva, osserviamo che a nostro avviso dovrebbe essere riaperta la partiva IVA, previa autorizzazione del ge e con costi a carico della procedura, e procedere ai relativi adempimenti.