Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Decreto di trasferimento - Immobile strumentale (categoria D) - fiscalità

  • Luigi Polidoro

    ciampino (RM)
    03/03/2025 12:34

    Decreto di trasferimento - Immobile strumentale (categoria D) - fiscalità

    Buongiorno,
    ho recentemente aggiudicato un immobile (unico lotto, due immobili categoria catastale D2 e D1 più il terreno - edificabile - su cui essi sorgono).
    L'immobile aggiudicato è per il 2/3 di proprietà di persone fisiche, per il restante 1/3 di una snc recentemente fallita.
    L'aggiudicataria è anch'essa una società.
    Non si tratta di società di costruzioni.
    Il fallimento della snc ha optato per l'opzione iva, vista la natura soggettiva dell'aggiudicataria l'operazione avverrà in regime di reverse charge.
    Mi chiedo però quale sia il trattamento fiscale relativa la quota dei 2/3 di spettanza delle persone fisiche:
    a) imposta di registro ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa? Oppure, stante l'unicità della operazione, anche con riferimento ai 2/3 di spettanza delle persone fisiche vi sarà applicazione di iva?
    c) qualora tutta l'operazione sia soggetta ad iva, in qualità di delegato dovrò emettere fattura relativa l'iva avendo come imponibile i 2/3 del prezzo di aggiudicazione, quindi ricevere dalla aggiudicataria il relativo importo ed infine provvedere al versamento in favore dell'erario?
    Attendo vostro riscontro e ringrazio anticipatamente.
    Luigi Polidoro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      04/03/2025 16:49

      RE: Decreto di trasferimento - Immobile strumentale (categoria D) - fiscalità

      Come abbiamo già osservato rispendendo ad analogo quesito, a nostro avviso la cessione dei 2/3 del cespite non è soggetta ad IVA, poiché nel caso di specie si è al cospetto di atti plurimi, ciascuno dei quali soggiace al proprio regime fiscale.
      Cass., Sez. I, 28/12/1995, n. 13125 ha affrontato una fattispecie che riguardava la cessione, da parte del marito, di un ben strumentale costruito su terreno in regime di comunione con la moglie, che aveva partecipato all'atto.
      La corte osserva: "ciò non toglie che, ai fini tributari, sia stato posto in essere un atto dell'impresa (cessione del bene dal costruttore all'acquirente), il cui assoggettamento ad IVA è assorbente e non può non abbracciare l'atto medesimo nella sua unità e globalità, posto che esso, dal punto di vista tributario, è oggettivamente e per intero atto d'impresa. A ciò, poi, accede, come mera conseguenza, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, nelle stesse dimensioni di generalità proprie dell'assoggettamento ad IVA.".
      Cass. 12/9/1997, n. 9036, riprendendo questo principio, ha sostenuto che "l'assoggettamento ad IVA dell'atto di cessione di un bene [in regime di comunione legale tra i coniugi] è assorbente e non può non riguardare l'atto stesso nella sua unità e globalità dal momento che esso, dal punto di vista tributario, è oggettivamente e per intero atto d'impresa e non la somma di una pluralità di cessioni aventi ad oggetto singole quote di comproprietà suscettibili di valutazione separata.
      Questi principi secondo noi non possono trovare applicazione nel caso prospettato dalla domanda, atteso che qui non si è in presenza di un unico atto, ma di atti plurimi, ciascuno dei quali teoricamente suscettibile di autonoma negoziazione. Infatti, mentre la cessione della quota acquisita al fallimento può essere considerata come cessione compiuta nell'esercizio dell'impresa, la cessione compiuta i restanti due terzi, di pertinenza di persone fisiche, non può assoggettarsi al medesimo regime poiché per costoro non si tratta di cessione compiuta nell'esercizio dell'impresa.
      Del resto, l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell'imposta di registro), dispone che in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna di esse soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
      L'agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato a questo proposito che per "disposizione" si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un'unica disposizione.
      • Luigi Polidoro

        ciampino (RM)
        04/03/2025 16:53

        RE: RE: Decreto di trasferimento - Immobile strumentale (categoria D) - fiscalità

        Ringrazio e mi scuso per aver inserito lo stesso quesito due volte.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          06/03/2025 13:14

          RE: RE: RE: Decreto di trasferimento - Immobile strumentale (categoria D) - fiscalità

          Nessun problema, si figuri