Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

decreto di trasferimento

  • Elena Pompeo

    Salerno
    25/02/2020 18:28

    decreto di trasferimento

    In una procedura esecutiva il decreto di trasferimento è stato sospeso a causa di una opposizione agli atti esecutivi da parte della debitrice nonostante il saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Nelle more la debitrice è fallita e la Curatela vuole intervenire per chiedere la improcedibilità. Il decreto di trasferimento lo può fare anche il Giudice del fallimento oppure è opportuno che lo faccia il professionista già nominato nella procedura esecutiva e poi vengono bonificati i soldi versati dall'aggiudicatario alla curatela? Inoltre ad avviso di chi scrive l'opposizione agli atti esecutivi da parte della debitrice è del tutto superata, stante il fallimento della debitrice. E' corretto?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      28/02/2020 12:18

      RE: decreto di trasferimento

      Ai sensi dell'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento (oggi, "dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale") nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti sorti durante il fallimento può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
      Il divieto è funzionale alla tutela degli interessi della massa dei creditori concorsuali, nel senso che esso consente l'attrazione di tutti i beni appartenenti al fallito all'attivo del fallimento, la sua liquidazione ai sensi degli artt. 104 ss. l.fall., (oggi artt. 211 e ss c.c.i.) e dunque la ripartizione del ricavato nel rispetto della par condicio creditorum.
      Il "precipitato" processuale dell'art. 51 (oggi art. 150 c.c.i.) si rinviene nell'art. 107, comma 6, l.fall. (oggi art. 216, comma 10 c.c.i.), ai sensi del quale se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, ed in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il Giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione.
      La norma attribuisce al curatore un vero e proprio potere di scelta tra la prosecuzione della vendita in sede esecutiva individuale ovvero la richiesta al Giudice dell'esecuzione di dichiarare l'improcedibilità della stessa, fatti salvi, ovviamente, i casi di cui all'art. 51 l.fall..
      Non è chiaro in dottrina, e non esistono specifici precedenti di legittimità sul punto, se l'arresto della procedura sia conseguenza automatica della dichiarazione di fallimento o richieda l'esercizio di una scelta da parte del curatore (prima delle modifiche dell'art. 107 intervenute nel 2005 la giurisprudenza era decisamente orientata a ritenere che il subentro del curatore operasse di diritto. Così Cass. civ., sez. VI, ord. 2 dicembre 2010, n. 24442, secondo cui "nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), purché però, nel frattempo, non sia sopravvenuta una causa di inefficacia del pignoramento stesso, la quale, benché non dichiarata dal giudice dell'esecuzione all'epoca della dichiarazione di fallimento, opera "ex tunc" ed automaticamente".
      Quale che sia la scelta che si intende seguire, riteniamo comunque che se anche il curatore optasse per l'improseguibilità della procedura, essa non travolgerebbe l'intervenuta aggiudicazione.
      Da una lato, invero, troverà applicazione l'art. 187-bis disp. att. c.p.c., il quale ha, per l'appunto, la funzione di tenere indenne l'aggiudicatario dagli accadimenti che interessano l'esecuzione.
      Dall'altro, a nostro avviso, viene in rilievo la struttura complessiva del procedimento esecutivo, e le dinamiche che regolano gli effetti, su di esso, dell'art. 51 l.fall.
      Invero, è stato osservato in dottrina che l'inibitoria di cui all'art. 51 si rivolge alla fase preliminare ed alla fase liquidativa dell'azione processuale esecutiva, essendo quella satisfattiva retta dall'iniziativa officiosa Avvenuta l'aggiudicazione, dunque, il creditore non è più gravato da alcun onere di impulso processuale il cui inadempimento sia sanzionato con l'estinzione del processo esecutivo (tanto che la mancata comparizione delle parti all'udienza fissata per l'esame del piano di riparto ne determina il rinvio ex art. 631 c.p.c. ma vale quale accettazione tacita del piano).
      Il G.E., dunque, ricevuto il versamento del saldo, emetterà il decreto di trasferimento, liquiderà i compensi dovuti ai suoi ausiliari (custode, delegato e stimatore) rimettendo alla procedura fallimentare il ricavato dalla vendita.
      Infine, quanto all'opposizione della debitrice, è evidente che per effetto della dichiarazione di fallimento ne è venuta meno la legittimazione processuale ex art. 43 l.fall.