Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

f24 decreto di trasferimento

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    18/07/2022 11:58

    f24 decreto di trasferimento

    Buongiorno, dalla firma del GE del decreto di trasferimento ho 60 giorni per la registrazione all'ADE?
    E' soggetta a sospensione feriale la registrazione ?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/07/2022 10:40

      RE: f24 decreto di trasferimento

      È noto che in forza delle previsioni di cui agli artt. 10 e 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e 11, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), il cancelliere è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
      In caso di delega questo compito grava sul professionista delegato. Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 591 bis, n. 11 c.p.c., a norma del quale tra i compiti del professionista delegato rientra la esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento medesimo.
      Quanto ai tempi, per l'imposta di registro viene in rilievo l'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 131/1986, a mente del quale "Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato"; a proposito della trascrizione occorre invece considerare l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale "i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta".
      Precisiamo inoltre che la data da considerare ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza dei termini sopra indicati non è quella della firma del decreto di trasferimento, quanto piuttosto quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, "Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria" (Cass. Sez. III, 20 maggio 2015, n.10251).
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        19/07/2022 10:53

        RE: RE: f24 decreto di trasferimento

        Quanto alla sospensione feriale, osserviamo in generale che L'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742, prevede che "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
        Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1989, n. 68 ha ritenuto che tale sospensione "riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d'esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall'art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi).
        Fatta questa premessa, riteniamo di escludere che la disciplina della sospensione feriale operi in relazione al termine per la registrazione del decreto di trasferimento, atteso ce esso non è un termine processuale (inteso come termine per il compimento di un atto del processo) ma un termine previsto per l'adempimento di una obbligazione tributaria, che si colloca al difuori della procedura esecutiva.
    • Tomaso Lo Russo

      Padova
      06/10/2025 16:30

      RE: f24 decreto di trasferimento

      Buon giorno,
      un chiarimento meramente operativo: nella parte del modello F24 relativo ai dati anagrafici del contribuente va inserito il codice fiscale dell'esecutato (in E.I.) o quello dell'aggiudicatario ?
      Grazie, un cordiale saluto
      Tomaso Lo Russo
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        07/10/2025 16:39

        RE: RE: f24 decreto di trasferimento

        A nostro avviso va indicato il codice fiscale del professionista delegato.
        Gli artt. 54 e ss d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e 11, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), prevedono che il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.
        L'art. 13, comma 1-bis, d.lgs 131/1986, dispone che "Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato", nonché l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale "i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta".
        Poiché dunque il cancelliere (o il professionista delegato) sono tenuti, nei termini che abbiamo indicato, al versamento delle imposte, accade nella prassi che per evitare di incorrere in eventuali decadenze, il decreto di trasferimento sebbene firmato dal Giudice non venga materialmente depositato in cancelleria (cioè acquisito formalmente come provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento) per evitare che i termini di cui sopra comincino a decorrere.
        Ai sensi dell'art. 54 comma 2 al pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio provvede il cancelliere (o il professionista delegato). In mancanza del pagamento l'Ufficio procede alla registrazione d'ufficio e notifica apposito avviso di liquidazione al delegato, con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta.
        Stessa conclusione si ricava dalla lettura dell'art. 591-bis, n. 11 c.p.c.: tra i compiti del professionista delegato rientra la esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento medesimo.
        Da queste premesse ricaviamo il convincimento per cui sebbene il soggetto tenuto al pagamento sia il professionista delegato, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria sia l'aggiudicatario, sicché occorre chiedersi se vadano indicate, nel modello F24 le generalità dell'uno o dell'altro.
        Indirette indicazioni provengono Cass. Sez. V, 15.1.2019, n. 724, la quale in una fattispecie in cui il professionista delegato, dopo aver ricevuto il fondo spese per il pagamento delle imposte, non aveva provveduto a versarle, ha escluso la possibilità che la relativa richiesta potesse essere formulata nei confronti dell'aggiudicatario.
        La Corte, dopo aver considerato che l'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 (intitolato "Soggetti obbligati al pagamento") stabilisce, al primo comma, che «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile», che in materia contrattuale il notaio rogante è estraneo al rapporto tributario ed è solo un responsabile d'imposta - inteso, alla stregua dell'art. 64, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri – e difetta quindi della legitimatio ad causam (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 19172 del 23/09/2004; conf. Sez. 5, Sentenza n. 9439 del 06/05/2005), e che è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto ed ha richiesto la registrazione, essendo il notaio, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, obbligato al pagamento dell'imposta in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, ed avendo l'Amministrazione la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri; che il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti (Sez. 5, Sentenza n. 4047 del 21/02/2007; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15005 del 02/07/2014), ha aggiunto quanto segue.
        "Tuttavia, questi principi sono stati affermati con riferimento a fattispecie in cui i contribuenti avevano proposto opposizione agli avvisi di liquidazione per il pagamento delle imposte di Registro e INVIM emessi dall'Ufficio delle Entrate a seguito dell'omessa registrazione di atti rogati da notai. Viceversa, nel caso di specie, la peculiarità è rappresentata dalla circostanza che le operazioni di vendita, nel contesto di una espropriazione forzata immobiliare, erano state delegate ad un notaio, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.. Occorre, allora, domandarsi se gli effetti negativi del comportamento abusivo del notaio debbano, in tale evenienza, essere riversati sull'amministrazione finanziaria.
        Il professionista delegato per la vendita di un immobile agisce quale longa manus del Tribunale, in quanto la delega attribuisce al designato la legittimazione all'esercizio di poteri e funzioni spettanti al giudice e, pertanto, arreca un danno economico all'Amministrazione della Giustizia ove si appropri dolosamente delle somme frutto delle esecuzioni immobiliari che, sebbene formalmente appartenenti al debitore esecutato, sono vincolate alla procedura esecutiva e, per ciò stesso, trattenute fino alla fase distributiva nella piena consapevolezza di avere in custodia denaro altrui. In tale veste il notaio delegato differisce nettamente dalla figura dall'ausiliario ex art. 68 c.p.c., atteso che nell'incarico di delega non è ravvisabile un mero rapporto accessorio, collaterale ed occasionale, bensì un'autentica sostituzione nell'attività del giudice dell'esecuzione giuridicamente qualificabile in termini di "delega sostitutiva", in virtù del quale il delegato è tenuto al compimento di atti i quali, se la delega non fosse intervenuta, spetterebbero al giudice dell'esecuzione. Ne discende la configurazione di un rapporto di servizio tra il professionista e l'amministrazione statale della giustizia, che nella giurisprudenza della Corte dei Conti si traduce nella ravvisabilità di ipotesi di danno erariale (v. Sez. U, Ordinanza n. 30786 del 30/12/2011) e, più in generale, nella qualificazione del delegato quale pubblico ufficiale.
        Alla stregua delle considerazioni che precedono, nel momento in cui il soggetto che partecipa ad una vendita all'incanto immobiliare in sede di espropriazione forzata deposita preventivamente, a mezzo di assegno circolare (intestato al notaio), somme di denaro a titolo di "fondo spese per il trasferimento" (ivi comprese le imposte relative alla registrazione del decreto), il notaio delegato agisce quale sostituto del cancelliere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, dovendo essere individuato come l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, oltre che di registro (cfr. art. 16, co. 1, d.P.R. n. 131/1986). A conferma di ciò vi è la circostanza che il g.e., nel corpo del provvedimento di assegnazione del bene immobile, autorizza il notaio a prelevare dal fondo spese per il trasferimento le somme occorrenti per la registrazione del decreto e per il pagamento delle relative imposte. In quest'ottica, va condivisa la tesi secondo cui il notaio, all'atto di ricevere le dette somme, funge da adiectus solutionis causae, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante alla gara deve ritenersi liberato dalla relativa obbligazione nel momento stesso in cui le versa al professionista".
        Se allora, il pagamento eseguito nelle mani del professionista delegato libera l'aggiudicatario, saranno dunque le sue generalità ad essere indicate nel modello F24.
        • Tomaso Lo Russo

          Padova
          08/10/2025 12:03

          RE: RE: RE: f24 decreto di trasferimento

          Gentili Signori,
          ho molto apprezzato l'esaustiva risposta e l'approfondimento sui profili giuridici a monte della mera compilazione del modello.
          Cordialmente
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            09/10/2025 13:40

            RE: RE: RE: RE: f24 decreto di trasferimento

            Grazie a lei!