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ASTA TELEMATICA - POSSIBILI SPETTATORI IN SALA ASTE

  • Lorenza Danzo

    Treviso
    26/05/2021 17:08

    ASTA TELEMATICA - POSSIBILI SPETTATORI IN SALA ASTE

    Buongiorno,
    vorrei sapere cortesemente se, in caso di asta sincrona pura, vi è la possibilità per gli interessati (che non presentano offerte) di presenziare fisicamente in sala aste o se devono assistere esclusivamente attraverso i canali telematici qualificandosi come spettatori?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      27/05/2021 10:40

      RE: ASTA TELEMATICA - POSSIBILI SPETTATORI IN SALA ASTE

      Riteniamo di dover rispondere all'interrogativo premettendo che l'art. 17 si apre con la previsione per cui alle operazioni di vendita possono partecipare gli offerenti, la cui identificazione avviene mediante le credenziali di cui all'articolo 16, comma 2 inviate alla pec utilizzata per trasmettere l'offerta ed indicata nell'offerta medesima. Questa previsione si completa con la disposizione di cui all'art. 20, a mente del quale alle operazioni di vendita senza incanto possono partecipare il Giudice, il referente della procedura e il cancelliere; altri soggetti possono partecipare se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura.
      La disposizione da ultimo citata merita qualche precisazione. Essa, invero, se interpretata alla lettera, potrebbe indurre a ritenere che anche i ceditori ed il debitore, che sono parti della procedura, e che in quanto tali sono legittimati a partecipare alle operazioni di vendita senza necessità di alcuna autorizzazione richiedere alcuna legittimazione, dovrebbero munirsi di autorizzazione.
      Allora, per evitare distonie di sistema, l'autorizzazione prevista non va intesa come costitutiva della relativa legittimazione, ma come rilascio, dovuto, delle credenziali di accesso alla piattaforma del gestore, per cui il sintagma "se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura" va letto come "se muniti delle credenziali rilasciate dal giudice o dal referente della procedura", per il tramite del gestore.
      Ciò detto riteniamo che la presenza nella sala delle aste non equivale a partecipazione alla vendita, poiché nella vendita sincrona pura il luogo di svolgimento della vendita è un luogo virtuale, non fisico, rispetto al quale è del tutto irrilevante stabilire dove debba trovarsi il delegato nel momento in cui procede.
      Nessun soggetto quindi può essere presente nel luogo fisico in cui il delegato procede, poiché quello non è il luogo in cui si svolge la vendita; peraltro, conseguentemente, nessuno può dolersi di non aver potuto fare ingresso nella "sala delle aste". Così ricostruito il panorama normativo, riteniamo che la "sala delle aste (allestita in alcuni uffici giudiziari) sia da intendere come postazione fisica messa a disposizione del delegato, e non già come luogo di svolgimento della vendita.