Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI

Eventuale registrazione ordinanza che definisce la fase cautelare dell'opposizione

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    19/02/2024 21:51

    Eventuale registrazione ordinanza che definisce la fase cautelare dell'opposizione


    Buonasera,
    sono a porre il seguente quesito.

    L'ordinanza del Ge che dichiara improcedibile la procedura esecutiva per l' intervenuto fallimento del debitore, con conseguente attribuzione delle somme ricavata dalla vendita in favore del Fallimento, è soggetto all'eventuale imposta di registrazione? Dalla disamina del fascicolo avrei evidenza negativa, ma vorrei avere conferma prima di procedere al riparto.

    Parimenti, l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che decide la fase cautelare di una opposizione all'esecuzione con condanna alle spese e concessione del termine per l'instaurazione della fase di merito, è soggetta all'eventuale imposta di registro?

    Ringrazio per la Vostra consueta preparazione
    • Zucchetti SG

      20/02/2024 08:23

      RE: Eventuale registrazione ordinanza che definisce la fase cautelare dell'opposizione

      Proviamo a rispondere separatamente a ciascuno degli interrogativi formulati
      Quanto al primo, riteniamo che l'ordinanza dichiarativa della improseguibilità della procedura esecutiva per effetto dell'intervenuto fallimento del debitore esecutato non sconti l'imposta di registro.
      Invero, la declaratoria di improseguibilità della procedura viene adottata dal giudice dell'esecuzione in applicazione del combinato disposto degli artt. 51 e 107 l.fall.
      Ai sensi dell'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 cci), salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti sorti durante il fallimento può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
      Il divieto è funzionale alla tutela degli interessi della massa dei creditori concorsuali, nel senso che esso consente l'attrazione di tutti i beni appartenenti al fallito alla massa fallimentare, la liquidazione dell'attivo ai sensi degli artt. 104 ss. l.fall., (oggi artt. 211 e ss cci) e dunque la ripartizione del ricavato nel rispetto della par condicio creditorum.
      Il precipitato processuale dell'art. 51 si rinviene nell'art. 107, comma 6, l.fall. (oggi art. 216, comma 10 cci), ai sensi del quale, se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, ed in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il Giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione.
      Come si vede, si tratta di un provvedimento che definisce il giudizio esecutivo (peraltro, secondo alcuni, senza estinguerlo, posto che esso potrebbe essere riassunto in caso di chiusura del fallimento senza vendita del cespite pignorato) senza affrontare il merito della domanda esecutiva, e dunque, a nostro avviso, manca il presupposto impositivo.
      In questi termini si esprime anche la giurisprudenza, secondo la quale "In tema di imposta di registro su atti giudiziari, costituisce presupposto del tributo, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione, tra cui non rientrano i provvedimenti giurisdizionali che definiscono il processo senza entrare nel merito ovvero ne dichiarano l'estinzione per rinuncia, in quanto equiparabili, sotto il profilo fiscale, ai casi di estinzione del giudizio conseguente all'inattività delle parti perché idonei a determinare l'estinzione dell'intero processo e la conseguente caducazione di tutte le attività espletate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto dovuta l'imposta, benché il processo si fosse estinto per omessa riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di pronuncia di legittimità Cass. Sez. V, 01/07/2020, n. 13372)
      Un diverso ragionamento va invece svolto a proposito della ordinanza che, definendo la fase cautelare di una opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi) condanni una delle parti al pagamento delle spese di lite, sconta il pagamento dell'imposta di registro, a norma dell'art. 8, comma 1 let. b) parte prima della tariffa, in quanto trattasi di atto dell'autorità giudiziaria recante la condanna al pagamento di somme.