Menu
Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI
Mancata introduzione del giudizio di merito in caso di opposizione avverso il piano di riparto
-
Francesca Farinella
Palermo08/11/2023 17:11Mancata introduzione del giudizio di merito in caso di opposizione avverso il piano di riparto
Salve,
mi trovo innanzi ad una esecuzione immobiliare, ove il creditore procedente ha proposto opposizione ex 617 cpc avverso il piano di riparto ed il Giudice ha accolto la domanda cautelare di sospensione della procedura esecutiva e per l'effetto sospeso il provvedimento con cui è stato approvato e dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione.
Col medesimo termine il Giudice ha fissato termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, con osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Tuttavia il creditore procedente ha riassunto il procedimento con ricorso (in luogo della citazione) e provveduto alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza successivamente al decorso del termine di 90 giorni.
Stante quanto sopra, sono a chiedere se si possa considerare verificata l'ipotesi di estinzione del processo esecutivo ovvero di stabilizzazione degli effetti del piano di riparto originario.
Grazie
-
Zucchetti SG
12/11/2023 08:22RE: Mancata introduzione del giudizio di merito in caso di opposizione avverso il piano di riparto
Con l'art. 512 il codice di procedura civile disciplina un procedimento di risoluzione delle controversie distributive deformalizzato, in seno al quale contempla l'istituto della sospensione della distribuzione.
In particolare, l'art. 512 comma 3 prevede che il giudice, con l'ordinanza con cui risolve eventuali controversie distributive "può…sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata". Si supera così la originaria previsione codicistica, che in presenza di contestazioni rendeva obbligatoria la sospensione, così incentivando doglianze anche ancillari a finalità meramente dilatorie.
La sospensione contemplata da questa norma può essere adottata sia quando le parti propongono contestazioni al progetto di distribuzione originariamente predisposto dal delegato, sia successivamente, in seno all'ordinanza con cui queste contestazioni sono risolte.
Ad essa viene generalmente assegnata una funzione cautelare a tempo determinato, nel senso cioè che la sospensione viene meno alla scadenza del termine dei venti giorni per promuovere eventuale opposizione agli atti esecutivi.
Inoltre, la facoltà di sospensione della procedura contemplata dalla disposizione appena citata viene riconosciuta al giudice dell'esecuzione anche quando lo stesso sia investito di una opposizione agli atti esecutivi, rimedio esperibile, come abbiamo detto, avverso l'ordinanza con cui vengono risolte eventuali contestazioni.
A sostegno di questa tesi si osserva che sarebbe poco comprensibile una distinzione di trattamento normativo tra provvedimenti di sospensione dell'efficacia del piano di riparto di analogo contenuto emessi dallo stesso giudice.
Dunque, la sospensione dell'esecuzione sia ove disposta in seno alla risoluzione di controversie distributive, sia ove adottata a seguito di opposizione promossa ex art 617 c.p.c., sarebbe disciplinata dall'art. 512 c.p.c., che così interpretato riconoscerebbe al giudice della esecuzione un potere generale di sospendere temporalmente l'efficacia del progetto di distribuzione, da esercitare sia prima dell'emissione dell'ordinanza che risolve le controversie distributive che dopo l'emissione di tale ordinanza.
Se così è, anche la sospensione disposta in seno al procedimento di opposizione agli atti esecutivi ha natura cautelare e limitata nel tempo, con la conseguenza che l'ordinanza di approvazione del piano di riparto si stabilizza se non viene tempestivamente introdotto il giudizio di merito.-
Francesca Farinella
Palermo13/11/2023 09:14RE: RE: Mancata introduzione del giudizio di merito in caso di opposizione avverso il piano di riparto
Salve, ringrazio per il Vs parere. Tuttavia non sarei d'accordo sugli effetti della mancata tempestiva introduzione nel merito, nel senso che la tardiva (o mancata) riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione determina l'improcedibilità dell'azione e l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi (che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 3).
Cosa ne pensate al riguardo?
Cordialmente-
Zucchetti SG
16/11/2023 09:47RE: RE: RE: Mancata introduzione del giudizio di merito in caso di opposizione avverso il piano di riparto
Comprendiamo le perplessità sollevate.
E tuttavia restiamo del parere che abbiamo espresso.
Invero, la sospensione del piano di riparto disposta ai sensi dell'arto 512 e quella che potrebbe intervenire all'esito di una opposizione promossa ex art. 517 hanno medesima natura ed interessano il medesimo provvedimento. Non si giustificherebbe dunque un loro differente regime giuridico.
Del resto, a ben vedere, ciò non pregiudica gli interessi di alcuno.
Se, nel decidere una controversia distributiva (sia che sia promossa una opposizione ex art. 616 c.p.c., sia che il piano di riparto sia contestato a norma dell'art. 512) il giudice, vagliando le questioni dedotte, si pronuncia su di esse con un provvedimento con il quale adotta una decisione (riconoscendo ad esempio fondata o non fondata l'affermazione per cui un dato creditore ha diritto a concorrere nella distribuzione), seppur provvisoria in quanto suscettibile di essere travolta da un successivo giudizio di merito (che potrà essere introdotto direttamente nel termine assegnato ex art .618 c.p.c. oppure passando preliminarmente per una opposizione agli atti esecutivi laddove la decisione sia stata adottata nell'ambito di una contestazione 512 c.p.c.), non v'è ragione di non riconoscere a quella decisione carattere di stabilità quante volte le parti non chiedano che sulla questione intervenga una pronuncia nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
-
-
-