Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI

opposizione di terzo all'esecuzione

  • Ciro Palladino

    FRATTAMAGGIORE (NA)
    01/12/2022 14:06

    opposizione di terzo all'esecuzione

    Buongiorno e scusate, ma chiedo aiuto.
    Pignoramento immobiliare cominciato nel lontano 2011 su quota di 1/3 di immobile caduto in successione. Il de cuius-marito muore nel 1994, senza testamento (così credevamo); il mio debitore è il coniuge-moglie che ha sempre vissuto nell'immobile oggetto di pignoramento. Il G.E. ordina per la continuità delle trascrizioni, la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità in favore della debitrice. Da ricerche in conservatoria, rinvengo un atto notarile del 2006, con il quale la coniuge-debitrice vende un altro immobile caduto in successione e contestualmente accetta l'eredità del defunto marito. Tutto ok, penso io. La procedura esecutiva va avanti. La debitrice fa anche opposizione all'esecuzione, ma viene rigettata. Si arriva, così, alla vendita. Primo tentativo deserto.
    Non è finita qua. La debitrice muore a giugno 2022.
    Qualche settimana fa mi viene notificato un ricorso di opposizione di terzo all'esecuzione, con il quale un nipote della debitrice dichiara che la nonna, prima del decesso ovviamente, avrebbe rinvenuto un testamento olografo datato 1994 del defunto marito con il quale testamento il nonno avrebbe lasciato l'intero immobile pignorato al nipote ancora minorenne.
    Ora che faccio?
    1994 decesso del de cuius, proprietario di due immobili;
    2006 la moglie accetta e vende un immobile rientrante nell'eredità;
    2011 eseguo pignoramento su altro immobile rimasto
    2022 muore debitore-moglie;
    2022 ritrovamento testamento olografo del 1994 e opposizione di terzo all'esecuzione
    Domanda: che succede adesso? che tutela ho?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      06/12/2022 16:55

      RE: opposizione di terzo all'esecuzione

      Per rispondere all'interrogativo formulato occorre partire dalla previsione di cui all'articolo 480 c.c., a mente del quale il diritto di accettare l'eredità si prescrive nel termine di 10 anni, termine considerato inderogabile e dunque non modificabile neppure dal testatore.
      Il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'apertura della successione, e, se la delazione è sospesa, esso si computa dal giorno in cui la condizione si è verificata.
      Tutto questo vale sia per le successioni legittime che per le successioni testamentarie.
      Con riferimento a queste ultime, la giurisprudenza afferma che la decorrenza del termine di 10 anni prescinde dalla ignoranza dell'esistenza del testamento, e prescinde altresì dal fatto che questo sia rimasto occultato (Cass. 8 gennaio 2013, n 264; Cass. 7 giugno 1962, n 1393; Cass. 22 settembre 2000, n 12.575).
      La norma, per come interpretata, ha posto in dottrina dubbi di legittimità costituzionale, che tuttavia la corte di cassazione ha fugato osservando che "In tema di successioni "mortis causa", è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 480, secondo comma, cod. civ., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno dell'apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria; d'altra parte, prevedendo l'art. 480 cod. civ. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. II, 08/01/2013, n. 264).
      Dunque, nel caso prospettato, il testamento non è opponibile alla procedura.
      È vero che l'azione di petizione ereditaria è imprescrittibile, a mente dell'articolo 533 c.c., ma è altrettanto vero che legittimato attivo alla petizione di eredità e l'erede, con la conseguenza che il chiamato all'eredità che nel termine dei 10 anni sopraindicati non abbia accettato l'eredità non può esperire l'azione, per quanto imprescrittibile, atteso che non è legittimato a farlo.
      Inoltre, per quanto l'azione di petizione dell'eredità possa essere esperita anche nei confronti di coloro che hanno acquistato i beni da parte di chi ne abbia disposto in qualità di erede, la legge tutela gli aventi causa a titolo oneroso che abbiano contratto in buona fede con l'erede apparente (art. 534 c.c.).
      In ogni caso la tutela del terzo soggiace al regime generale di opponibilità degli acquisti se si tratta di diritti immobiliari. Precisamente, il diritto del terzo è opponibile al vero erede quando l'acquisto dall'erede apparente e quello del terzo sono stati trascritti prima che il vero erede abbia trascritto il suo acquisto o la domanda giudiziale contro l'erede di apparente(art. 534 c.c.).
      Inoltre, la petizione di eredità non è opponibile neppure agli acquirenti a titolo gratuito, quando essa è è trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione dell'acquisto dall'erede apparente.