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Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI
esecuzione immobiliare capitale spese legali ed interesse
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Gianni Bazzurro
GENOVA20/11/2018 11:02esecuzione immobiliare capitale spese legali ed interesse
Buongiorno siamo in sede approvazione progetto di distribuzione, capiente c' è un residuo anche per l'esecutato, il quale avvocato contesta
1) il conteggio degli interessi accordati ai creditori (richiede il tasso legale)
2) l'importo su cui calcolare tale interesse.
E' corretto il seguente operando:
1) interessi calcolati ex art. 1284 c.c. n. 4 n. 5 co e seguenti quindi interessi moratori per DLGS 231/2002 e seguenti (e non unicamente legali !).
2)importo per il calcolo costituito da capitale come da precetto+ le spese legali; o solo la somma indicata nel precetto/ decreto ingiuntivo e/o la somma per la quale si è intervenuti nel processo esecutivo su tale somma (che dovrebbe essere la stessa aggiungendo ad ogni stadio le spese legali) si calcola l'interesse al tasso suindicato.
E' corretto le due soluzioni come ut supra gradite osservazioni !
gb-
Maria Rita Sarcinella
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)24/11/2018 11:12RE: esecuzione immobiliare capitale spese legali ed interesse
Buongiorno,
la somma cui calcolare gli interessi è sempre costituita dal capitale indicato nell'atto di precetto/decreto ingiuntivo o la somma per cui si è intervenuti nel processo esecutivo. ;a attenzione: si parla solo di somma capitale, cioè l'importo che è alla base dei calcoli per interessi convenzionali o moratori. Mi spiego meglio: se il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un mutuo, allora il valore su cui calcolare gli interessi (convenzionali e legali) è solo la quota capitale (indicata nell'atto di precetto) residua del mutuo originario concesso. Il decreto ingiuntivo indica sempre quota capitale, quota interesse, spese legali, spese di procedura, interessi moratori, ma per il calcolo degli interessi da corrispondere in sede di piano di riparto dell'attivo realizzato dalla procedura esecutiva, si prende in considerazione la sola quota capitale. Le spese legali, così come le altre voci indicate in un atto di precetto, non possono essere produttive di interessi corrispettivi, intendendosi per tali la remunerazione di un capitale dato in prestito.
spero di essere stata chiara.
Dott.ssa Maria Rita Sarcinella -
Maria Rita Sarcinella
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)24/11/2018 11:16RE: esecuzione immobiliare capitale spese legali ed interesse
Buongiorno,
la somma su cui calcolare gli interessi è sempre costituita dal capitale indicato nell'atto di precetto/decreto ingiuntivo o la somma per cui si è intervenuti nel processo esecutivo. Ma attenzione: si parla solo di somma capitale, cioè l'importo che è alla base dei calcoli per interessi convenzionali e/o legali. Mi spiego meglio: se il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un mutuo, allora il valore su cui calcolare gli interessi (convenzionali e legali) è solo la quota capitale (indicata nell'atto di precetto) residua del mutuo originario concesso. Il decreto ingiuntivo indica sempre quota capitale, quota interesse, spese legali, spese di procedura, interessi moratori, ma per il calcolo degli interessi da corrispondere in sede di piano di riparto dell'attivo realizzato dalla procedura esecutiva, si prende in considerazione la sola quota capitale, che per sua stessa natura è produttiva di interessi. Le spese legali, così come le altre voci indicate in un atto di precetto, non possono essere produttive di interessi corrispettivi, intendendosi per tali la remunerazione di un capitale dato in prestito.
Spero di essere stata chiara.
Dott.ssa Maria Rita Sarcinella-
Giorgio Vittorio Muzio
Milano12/11/2024 19:57RE: RE: esecuzione immobiliare capitale spese legali ed interesse
Non capisoc perché «Le spese legali, così come le altre voci indicate in un atto di precetto, non possono essere produttive di interessi corrispettivi, intendendosi per tali la remunerazione di un capitale dato in prestito.»
Si tratta di un'obbligazione pecuniaria di cui con l'atto di precetto il debitore soccombente è costituito in mora.
Non capisoc la logica di trattare il debito pecuniario per spese legali in maniera diversa dagli altri debiti pecuniari. Titti i debiti pecuniari producono interessi di pieno diritto ex art. 1282 c.c.-
Zucchetti SG
14/11/2024 08:51RE: RE: RE: esecuzione immobiliare capitale spese legali ed interesse
Le risposte che l'utente ha offerto nei post precedenti si riferiscono, a quanto abbiamo inteso, agli interessi corrispettivi determinati nel titolo negoziale (ad esempio il mutuo), nel senso che quegli interessi non maturano sulle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo.
Sull'importo delle spese legali, invece, maturano gli interessi secondo la regola generale di cui all'arrt. 1282.
Esplicita in tal senso Cass. 12/04/2011 n. 8298, secondo la quale "Quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per sé sino al momento in cui non è estinto, sicché non c'è bisogno che il giudice pronunci un'apposita condanna al pagamento di tali interessi, coperti dall'efficacia esecutiva del titolo".
Indiretta conferma di questo assunto si ricava da Cass. 12/04/2018, n. 9173, secondo cui "Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all'importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell'esecuzione, costituiscono crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro ai sensi dell'art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione, anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest'ultimo".
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Maria Rita Sarcinella
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)24/11/2018 11:21RE: esecuzione immobiliare capitale spese legali ed interesse
ho pubblicato due volte la stessa risposta......
......pensavo di correggere il primo intervento, che non riesco adesso a cancellare........scusate.... -
Zucchetti SG
25/11/2018 10:48RE: esecuzione immobiliare capitale spese legali ed interesse
I termini della domanda non ci sembrano chiarissimi.
Cerchiamo di fornire comunque indicazioni utili ad orientare l'interprete nella determinazione dei criteri per individuare gli interessi da applicare al credito, ai fini della distribuzione del ricavato.
A questo fine, ed in via preliminare, occorre avere riguardo al titolo esecutivo.
Ed invero, se in esso il giudice della cognizione abbia statuito che sono dovuti gli interessi moratori da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 3 e ss. D.l.gs 9 ottobre 2002, n. 231, gli stessi potranno essere applicati; viceversa, sull'importo determinato del titolo potranno essere applicati i soli interessi legali, non essendo ammissibile una eterointegrazione del titolo operata dal giudice dell'esecuzione in sede esecutiva.
La giurisprudenza ha infatti affermato che in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva (Cass., sez. III, 27.9.2017, n. 22457).
Ciò posto, il saggio di interessi siccome determinabile sulla scorta del d.lgs 231/2002 potrà applicarsi alla somma al cui pagamento il soccombente è stato condannato solo ove il giudice del merito lo abbia espressamente statuito.
Problema diverso attiene alla possibilità che questo interesse maturi anche sugli accessori, e dunque sulle spese di lite.
In proposito premesso che non constano precedenti di legittimità, riteniamo che l'estensione vada esclusa.
Ricaviamo questo convincimento dalla direttiva CE 2000/35 del 29 giugno 2000, relativa alla "lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", come modificata dalla Dir. 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE
Essa, al punto 8 del considerando, prevede che "L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale… e non dovrebbe disciplinare … gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore".
Aggiunge al punto 20 che "Oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe poter esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore. Tali spese dovrebbero comprendere, in particolare, le spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un'agenzia di recupero crediti".
Sulla scorta di queste premesse, l'art. 6 (rubricato "Risarcimento delle spese di recupero") dopo aver disposto al comma primo che ogni creditore ha diritto ad una somma forfettariamente determinata nella misura di €. 40,00, prevede al comma terzo che egli ha inoltre "il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti".
Già l'analisi della direttiva consente dunque di osservare come il legislatore abbia inteso limitare l'applicazione degli interessi di mora per le sole somme dovute a titolo di corrispettivo, prevedendo invece per le spese di recupero esclusivamente la loro risarcibilità.
Nella medesima direzione si muove il citato d.lgs 231/2002.
Invero, l'art. 1 si apre con l'affermazione per cui le disposizioni del decreto "si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", per tale intendendosi, ai sensi del successivo art. 2, il contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Il medesimo art. 2 dispone poi che per "importo dovuto" si intende "la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento", mentre il successivo art. 3 dispone che (solo) su di esso, cioè sull'importo dovuto, maturano gli interessi moratori.
L'art. 6, infine, riconosce al creditore il diritto al risarcimento dei danni sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Traendo le fila del panorama normativo e giurisprudenziale sin qui riassunto, riteniamo che gli interessi moratori di cui alla legge, 231/2002 possano essere riconosciuti al creditore procedente:
a) se la loro applicazione sia stata prevista nel titolo esecutivo di formazione giudiziale;
b) sulla quota parte della somma portata dal titolo esecutivo che sia stata riconosciuta al creditore a titolo di corrispettivo.-
Lara Tordi
Forlì (FC)04/04/2024 13:29RE: RE: esecuzione immobiliare capitale spese legali ed interesse
Buongiorno,
mi inserisco nella conversazione ponendo il seguente quesito.
Sentenza di condanna che NON SI PRONUNCIA sugli interessi.
Ho trovato giurisprudenza che mi dice che dalla emissione della sentenza sono dovuti gli interessi legali anche se il titolo non prevede nulla. E questo mi pare abbastanza pacifico.
Quello che mi chiedo è se per interessi "legali" possa intendere anche quelli del 4 comma ovvero moratori (si tratta di un debito di valuta - transazione commerciale) e se li possa considerare dalla proposizione della domanda.
Grazie-
Zucchetti SG
06/04/2024 10:30RE: RE: RE: esecuzione immobiliare capitale spese legali ed interesse
Come dicevamo nella precedente risposta, la giurisprudenza ha affermato che in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva (Cass., sez. III, 27 settembre 2017, n. 22457). Ove si legga la motivazione di questa sentenza, il riferimento al primo comma dell'art. 1284 risulta implicitamente affermato.
Sotto questo profilo, ancor più esplicita è Cass. 4 agosto 2023, n. 23486, secondo la quale "se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.".
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