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Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI
opposizione agli atti esecutivi
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Saverio Salvatore
ancona15/10/2021 18:49opposizione agli atti esecutivi
Buongiorno, desideravo avere lumi su dubbio che ho in una mia procedura esecutiva, ossia:
A - vi è stato deposito di bozza progetto di riparto da parte del delegato nella quale i miei interventi sono stati qualificati tardivi perchè effettuati dopo l'udienza di disposizione della vendita dell'immobile;
B - ho svolto osservazioni in merito affermando che secondo me non ricorreva la tardività degli interventi, in quanto, anche se proposti successivamente all'udienza in cui è stata disposta la vendita, essi erano per crediti maturati dopo l'udienza di vendita e non prima e quindi non era proprio possibile essere tempestivi;
- il delegato insiste e rimette gli atti al g.e. per decdiere sulle osservazioni. Il g.e. tiene udienza nella quale noi tutti ci riportiamo alle osservazioni e si riserva. Fuori scioglie la riserva che mi viene comunicata via pec, rigettando le mie osservazioni (in realtà erroneamente qualifica tali crediti come maturati prima della udienza di vendita quando invece dalle mie osservazioni è dimostrato per tabulas che i crediti erano sorti posteriormente).
Ora il punto è: l'opposizione agli atti esecutivi è già proponibile contro il provvedimento del g.e. o devo attendere che il delegato depositi il definitivo progetto di ripartizione che poi il g.e. dichiarerà esecutivo fuori udienza per potermi opporre?
Credo che essendo l'opposizione contro ogni atto esecutivo essa sia proponibile anche contro il provvedimento del g.e. assunto fuori udienza, ma ho il dubbio che se si qualifica opposizione contro gli atti esecutivi essa potrebbe riguardare anche solo gli atti formalmente esecutivi se prendiamo ad esempio precetto, titolo esecutivo etc.
Grazie-
Zucchetti SG
19/10/2021 08:33RE: opposizione agli atti esecutivi
A nostro avviso l'opposizione è già proponibile (anzi, deve essere proposta) contro il provvedimento del ge che ha rigettato le osservazioni.
Invero, l'art. 512 c.p.c. prevede che se "in sede di distribuzione" (e quindi non all'udienza di discussione ed approvazione del piano di riparto), sorge controversia tra i creditori concorrenti il giudice decide con ordinanza impugnabile a norma dell'art. 617 c.p.c. sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti.
Il dato normativo ci sembra chiaro nello stabilire che quindi il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione decide sulle contestazioni che sorgono intorno alla distribuzione del ricavato debba essere impugnato a norma dell'art. 617 c.p.c., e che in difetto esso si stabilizza.
Conferma ulteriormente questo dato la circostanza per cui la bozza del piano di riparto che il professionista elabora serve proprio a consentire l'emersione di eventuali contestazioni.
Infine, merita di essere sottolineato il dato per cui il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è esperibile, in generale, contro "i singoli atti dell'esecuzione", e tale ci pare certamente il provvedimento con cui il giudice regola il concorso delle parti nella distribuzione del ricavato.
Questi argomenti sembrano trovare asilo in giurisprudenza, dove si è affermato che "In tema di risoluzione delle controversie distributive, qualora il giudice dell'esecuzione abbia deciso con ordinanza ai sensi dell'art. 512 c.p.c. le contestazioni mosse al progetto depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 596 c.p.c., l'opposizione avverso questa ordinanza va proposta nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., anche qualora con essa non sia stato approvato e reso esecutivo il progetto di distribuzione definitivo"(Cass., Sez. III 29/01/2016, n. 1673).
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