Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI

Esecuzione immobiliare

  • Carmela d'Angelo

    AVERSA (CE)
    17/03/2015 19:55

    Esecuzione immobiliare

    Buonasera ho un caso da sottoporVi ed è il seguente: viene iniziata nel '96 un'esecuzione immobiliare nei confronti di due debitori esecutati, nel 2008 muore uno dei due debitori esecutati e, pertanto, la procedura esecutiva continua nei confronti degli eredi. A questi ultimi viene notifica l'ordinanza di vendita nel 2011. Nel 2014 muore anche uno degli eredi. Nel 2015 vengono venduti entrambi gli immobili e sempre nel 2015 viene proposta dalla moglie dell'erede deceduto sia opposizione ex art.619 c.p.c. sia opposizione ex art.617 c.p.c., lamentando di essere terza rispetto alla procedura esecutiva immobiliare, in quanto ha acquistato a titolo particolare la quota dei beni pignorati, a seguito della morte del marito e che mai nulla le è pervenuto come notifica dell'avviso di vendita o del precetto e di esserne venuta a conoscenza al momento in cui il custode giudiziario è intervenuto con l'Ufficiale Giudiziario presso uno degli immobili per eseguire la liberazione. Se è terza acquirente a titolo particolare, come sostiene, nessun atto le deve essere notificato, non essendo il legittimato passivo dell'esecuzione immobiliare; tuttavia, ha proposto anche opposizione agli atti esecutivi unitamente agli altri legittimati passivi. Aggiungo a tanto che al momento della morte dell'erede era già in corso la procedura di liberazione dell'immobile ed era stata notificato sia l'ordine di liberazione che il precetto anche all'erede, di poi morto, precetto successivamente rinnovato, essendo divenuto perento. Grazie Distinti saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/03/2015 20:13

      RE: Esecuzione immobiliare

      La sua considerazione sulla opposizione di terzo ci sembra corretta considerato che l'opponente comunque ha acquistato a titolo particolare la quota di proprietà di un bene già pignorato, per cui la trascrizione in suo favore è successiva al pignoramento. per quanto riguarda l'opposizione ex art. 617 cpc, bisogna conoscere esattamente il motivo dell'opposizione e confrontarlo con il procedimento in corso per fare una qualche considerazione.
      Zucchetti SG Srl
      • Carmela d'Angelo

        AVERSA (CE)
        20/03/2015 11:04

        RE: RE: Esecuzione immobiliare

        Buongiorno ho letto la Vs.risposta e preciso che anche nell'opposizione agli atti esecutivi la moglie dell'erede sostiene di essere terza rispetto alla procedura esecutiva immobiliare. E'vero che l'opposizione agli atti esecutivi può essere anche promossa dal terzo, non da un qualsiasi terzo, ma da un terzo che abbia interesse a chiedere la rimozione dell'atto esecutivo (ad es.terzo acquirente non aggiudicatario). Grazie Distinti saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/03/2015 20:20

          RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare

          Avevamo detto nella precedente risposta che essendo l'impugnazione ex art. 617 cpc promossa contro i vizi di un atto del processo esecutivo era necessario conoscere i contenuti dell'opposizione; ora pare di capire che la moglie dell'erede dell'esecutato dell'esecutato 8deceduto anche lui) lamenti di non aver ricevuto l'avviso di vendita benchè lei fosse avesse acquistato una quota dei beni del marito. Se è così, premesso che l'avviso di vendita va notificato alle parti dell'esecuzione, e quindi al debitore e proprietari dei beni esecutati, giusto il disposto dell'art. 569 cpc, si tratta di vedere se quando la signora oggi opponente aveva già trascritto l'atto di acquisto all'epoca in cui fu disposta la vendita e la notifica alle parti; se la trascrizione è precedente, ella, in quanto terza interessata, ha la legittimazione e il giudice può entrare nel merito per valutare se la notifica le è stata fatta; se invece è successiva non si vede a quale titolo l'avviso di vendita dovesse essere notificato anche a lei.
          Zucchetti SG Srl
          • Beniamino Rizzuti

            CARIATI (CS)
            28/03/2017 20:07

            RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare

            In una procedura promossa nel 1982 il G.E., in data 22/09/2016, ha emesso ordinanza di perenzione del pignoramento e di estinzione della procedura. Avverso tale ordinanza, nel termine dei 20 gg., non è stato proposto alcun reclamo. L'ordinanza de qua potrebbe ancora essere impugnata in Cassazione? Per il passaggio in giudicato dell'ordinanza occorre un'ulteriore attività o, meglio, quando potrà essere considerata passata in giudicato? Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              29/03/2017 20:23

              RE: RE: RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare

              Il terzo comma dell'art. 630 cpc stabilisce che "Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza".
              L'unico rimedio previsto dalla norma in esame è, quindi, costituito dal reclamo al collegio, per cui se questo non è stato proposto nel termine indicato, l'ordinanza di estinzione diventa definitiva, ossia non più impugnabile, con effetto dalla sua emissione.
              Zucchetti SG srl