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PVP PRENOTAZIONE A DEBITO - MODALITA DI PAGAMENTO DOPO INCASSO SOMME DERIVANTII DALLA CESSIONE IMMOBILE
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Francesco Cappello
ALBA (CN)23/02/2021 15:19PVP PRENOTAZIONE A DEBITO - MODALITA DI PAGAMENTO DOPO INCASSO SOMME DERIVANTII DALLA CESSIONE IMMOBILE
Gent.mi
chiedo se ad oggi risulta possibile effettuare il pagamento del contributo di pubblicazione (PVP) - a suo tempo chiesto con prenotazione a debito - nel momento in cui la procedura esecutiva acquisisce liquidità.
Vi sono aggiornamenti in merito?
Vi ringrazio
Cordialmente-
Zucchetti Software Giuridico srl
02/03/2021 14:25RE: PVP PRENOTAZIONE A DEBITO - MODALITA DI PAGAMENTO DOPO INCASSO SOMME DERIVANTII DALLA CESSIONE IMMOBILE
Purtroppo ad oggi non vi sono novità. Le alternative a questo punto potrebbero essere due:
o si provvede al pagamento del contributo e si conserva l'xml che costituisce la ricevuta di pagamento, oppure si potrebbe apporre una marca da €. 100 per ogni lotto sull'avviso di vendita pubblicato.-
Valentina Rizzato
Altavilla Vicentina (VI)07/01/2025 12:13RE: RE: PVP PRENOTAZIONE A DEBITO - MODALITA DI PAGAMENTO DOPO INCASSO SOMME DERIVANTII DALLA CESSIONE IMMOBILE
Buongiorno,
mi trovo nella stessa situazione di avere ora disponibilità per provvedere al pagamento del PVP allora prenotato a debito.
Ci sono novità sulle modalità di assolvimento?
Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.
Annabella Bedogni
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Zucchetti Software Giuridico srl
10/01/2025 13:56RE: RE: RE: PVP PRENOTAZIONE A DEBITO - MODALITA DI PAGAMENTO DOPO INCASSO SOMME DERIVANTII DALLA CESSIONE IMMOBILE
A norma dell'art. 162 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia) tutte le spese prenotate a debito (come il contributo di pubblicazione) o anticipate dall'erario sono annotate dalla cancelleria in un apposito registro, il così detto foglio notizie.
Queste spese vengono pagate immediatamente non appena la procedura acquisisce liquidità.
Venendo al contributo di pubblicazione, la premessa da compiere è che la relativa spesa, nel caso di mancanza di liquidità, va inserita nel citato foglio notizie.
Invero, la natura del contributo di pubblicazione, è di evidente carattere tributario: si tratta cioè di una imposta. Lo si ricava agevolmente dal nome utilizzato -"contributo"- e dalla collocazione sistematica della norma all'interno del titolo primo della parte seconda del TU delle spese di giustizia, intitolata "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario".
La questione sul "come" eseguire il pagamento del contributo di pubblicazione nel momento in cui la procedura esecutiva acquisisce liquidità è, ad oggi, irrisolta poiché non è stato ancora istituito il codice tributo di riferimento, per cui il modello f23 non potrebbe materialmente essere compilato.
L'unica alternativa è quella di inserire il costo del contributo di pubblicazione nel piano di riparto ed eseguire il pagamento in favore dell'erario.
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Francesco Cappello
ALBA (CN)10/01/2025 14:03RE: PVP PRENOTAZIONE A DEBITO - MODALITA DI PAGAMENTO DOPO INCASSO SOMME DERIVANTII DALLA CESSIONE IMMOBILE
Gent.mi
ho avuto un caso analogo ed il codice tributo da utilizzare è: "940T Contributo Pubblico PVP"
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
10/01/2025 14:32RE: RE: PVP PRENOTAZIONE A DEBITO - MODALITA DI PAGAMENTO DOPO INCASSO SOMME DERIVANTII DALLA CESSIONE IMMOBILE
Il codice tributo 940T può essere utilizzato, con l'avvertenza che non si tratta di un codice tributo coniano specificamente per il contributo di pubblicazione, trattandosi di un codice utilizzato per ENTRATE EVENTUALI CONCERNENTI IL MINISTERO GRAZIE A EGIUSTIZIA
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