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Correzione errore materiale su allegato del pvp

  • Marcella Luca

    Salerno
    03/01/2019 17:50

    Correzione errore materiale su allegato del pvp

    Buonasera, la questione è la seguente: per un fallimento pubblico a novembre 2018 sul pvp un avviso di vendita che reca nella prima pagina la data di febbraio 2018 (in luogo di febbraio 2019) quale data della vendita, in altra pagina la data di febbraio 2018 quale data ultima di presentazione delle buste ed in altra pagina la data di febbraio 2019 (correttamente) quale data di apertura delle buste. L'errore è contenuto solo nell'allegato avviso di vendita, mentre il pvp è compilato indicando correttamente le date (febbraio 2019). L'estratto dell'avviso di vendita (pure allegato al pvp) reca le date corrette (febbraio 2019).
    Premetto che il programma di liquidazione prevede la pubblicazione 45 giorni prima, l'istanza di autorizzazione agli atti conformi prevede 60 giorni prima e l'avviso di vendita riporta tale ultima previsione (la norma, invero, parla di 30 giorni anteriori).
    Mi chiedo, allora, se la pubblicazione sul pvp di un "Avviso di rettifica" possa essere fatto salvando la tempestività della pubblicità fatta nei 60 giorni, oppure se si configura quale nuova pubblicità (e quindi tardiva rispetto al termine indicato nell'avviso di vendita e nell'istanza di autorizzazione agli atti conformi).
    Oppure se non sia necessaria la rettifica sul pvp cosiderando che in tutte le altre pubblicazioni (sugli altri siti) l'Avviso di vendita è corretto e che anche l'estratto è corretto e che le indicazioni sul pvp sono corrette. Insomma, se come mi sembra è chiaro che si tratta di un mero errore materiale, facilmente rilevabile incrociando le altre indicazioni riportate sul sito e negli altri allegati, mi chiedo se la pubblicità possa essere comunque corretta così che non sia necessaria alcuna rettifica oppure se quest'ultima, ove ritenuta necessaria, possa essere considerata come una nuova (tardiva?) pubblicazione. Inoltre mi chiedo se prevalga il termine di cui all'art. 107 L.F. (30 giorni anteriori) oppure se sia vincolante il più ampio termine di pubblicità indicato altrove (programma di liquidazione, istanza aut. G.D., Avviso di vendita). Grazie
    • Zucchetti SG

      05/01/2019 07:26

      RE: Correzione errore materiale su allegato del pvp

      A nostro avviso non è necessaria alcuna rettifica, poiché si tratta di errore materiale non suscettibile di creare incertezza in capo ad un soggetto che si accinga a leggere l'inserzione usando l'ordinaria diligenza (canone cui chiunque è obbligato ad uniformarsi nel momento in cui si appresta ad esplicitare la propria autonomia negoziale).
      Invero, trattandosi della indicazione di una data non esistente, (poiché riferita al passato) emerge ictu oculi che l'indicazione "2018" in luogo di "2019" sia il frutto di un mero lapsus calami, del tutto irrilevante sotto un profilo giuridico poiché incapace di generare un dubbio.
      Il nostro convincimento trova conforto in un precedente di legittimità (si tratta di Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15729) in cui la corte ha svolto, sostanzialmente i medesimi argomenti.
      Il caso esaminato traeva origine da un ricorso in opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore esecutato aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione asserendo che lo stesso era inficiato da nullità, essendo nulli sia l'avviso di vendita predisposto dal notaio, sia le attività pubblicitarie successive, a causa dell'errata indicazione della superficie del terreno subastato, individuata in mq. 102,70, invece che in mq. 102.270.
      Con sentenza del 5 maggio 2008 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione.
      Nell'unico motivo di ricorso si denunciava la violazione dell'art. 490 c.p.c., sostenendosi che il Giudice di merito avrebbe fatto malgoverno della predetta disposizione, non avendo considerato che la mancata ottemperanza all'obbligo di dare pubblicità all'avviso di vendita è riscontrabile anche nell'ipotesi in cui la pubblicità stessa sia gravata da vizi e non sia intervenuta nei termini prescritti dalla legge, con conseguente nullità dell'atto di vendita, nullità opponibile all'aggiudicatario, non operando, in parte qua, la norma di cui all'art. 2929 cod. civ.
      La Cassazione ha ritenuto le censure infondate osservando che il Giudice di primo grado ha ritenuto giuridicamente irrilevante l'erronea indicazione dell'estensione del terreno staggìto nell'avviso d'asta predisposto dal notaio in quanto:
      la pubblicità apparsa sul quotidiano era stata bene eseguita, essendo ivi stata correttamente indicata la consistenza del bene;
      sulla pagina internet era stata pubblicata la perizia integrale;
      conseguentemente, in definitiva, l'errore materiale verificatosi nell'avviso non poteva realmente ingannare i partecipanti all'incanto, essendo facilmente riconoscibile sia in base alle risultanze della consulenza tecnica, sia in base a criteri di elementare buon senso, essendo evidente che una superficie di mq. 102,70 non poteva andare all'asta a un prezzo base di più di un milione di Euro;
      il prezzo di aggiudicazione era stato superiore a quello di stima.
      Ciò significava, secondo la Corte, che il Giudice di merito ha correttamente addotto, a sostegno della scelta operata in dispositivo, la riconoscibilità dell'errore, quale elemento consustanziale alla sua emersione sul piano giuridico.
      Certamente, invece, se fosse stata necessaria una rettifica, si sarebbe posto un problema di tempestività della stessa rispetto al termine previsto nel disciplinare, che in quanto lex specialis vincola la procedura, anche se diverso da quello stabilito dall'art. 107, comma primo, l.fall.
      • Chiara Turolla

        Arquà Polesine (RO)
        10/08/2019 18:10

        RE: RE: Correzione errore materiale su allegato del pvp

        Buongiorno, mi riaggancio al precedente quesito per sottoporvi questo caso:
        l'avviso di vendita relativo a 4 lotti, che è stato allegato sul p.v.p. indica come orario inizio gara "9.30 lotto 1 e 10.30 … i lotti successivi", mentre sulla pagina del p.v.p. e sulla pubblicità on line invece è indicato come orario di inizio gara per tutti e 4 i lotti indistintamente "ore 9.30". A vostro avviso vale l'orario indicato nella pagine pubblicitarie del p.v.p. ecc. o quella dell'avviso allegato?
        • Zucchetti SG

          19/08/2019 08:41

          RE: RE: RE: Correzione errore materiale su allegato del pvp

          Rispondiamo all'interrogativo formulato svolgendo alcune preliminari considerazioni relative al dato normativo di riferimento.
          L'art. 490 c.p.c. stabilisce quali formalità pubblicitarie devono precedere lo svolgimento della vendita.
          Prevede in primo luogo al comma 1 che l'avviso di vendita sia pubblicato sul PVP (quando ha ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati).
          Aggiunge al comma 2, con riferimento ai beni immobili ad ai beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, che l'avviso di vendita, l'ordinanza del giudice e la relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp att c.p.c. siano altresì inseriti in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.
          Infine, al terzo comma dispone che il giudice può stabilire che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale, precisando che sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.
          Come si vede, il legislatore non stabilisce un ordine di prevalenza dei diversi adempimenti pubblicitari, sicché essi si equivalgono tra loro.
          L'inevitabile precipitato di questa premessa è quella per cui se i diversi avvisi recano indicazioni di orari differenti tra loro, la procedura versa in una oggettiva condizione di incertezza.
          Ciò detto, e venendo alla domanda formulata, le soluzioni praticabili sono astrattamente tre.
          La prima potrebbe essere quella di rettificare l'avviso di vendita, uniformando gli orari. Tuttavia affinchè questa soluzione sia praticata è necessario che il corretto avviso di vendita sia pubblico per il tempo minimo necessario (per cui se ad esempio si corregge l'avviso sul sito internet occorrerà che la correzione sia visibile per almeno 45 giorni).
          La seconda (cui si potrebbe ricorrere nel caso in cui la prima non fosse possibile) è quella di annullare l'avviso di vendita e procedere ad una pubblicazione ex novo (i cui costi tuttavia dovrebbero essere addebitati al professionista che ha commesso l'errore).
          La terza soluzione, che a nostro avviso potrebbe "salvare" la vendita (e sempre che non sia possibile ricorrere al primo rimedio indicato) è quella di celebrare la vendita alle 10:30. Invero, ove si procedesse all'orario precedente ci si potrebbe esporre alla obiezione dell'offerente il quale lamenti di aver fatto affidamento sulle informazioni riportate sul pvp e di non aver conseguentemente partecipato alla vendita svoltasi in un orario precedente.
          È vero che, di contro, questa soluzione si potrebbe esporre alla obiezione dell'offerente il quale, presentandosi alle 9:30, pretenda che si proceda oltre. Si tratta tuttavia di doglianze che a nostro avviso possono essere superate dal professionista delegato il quale in sede di vendita, aprendo il verbale, e prima di procedere all'apertura delle buste, dà preliminarmente atto che, a causa dei diversi orari indicati, procederà per tutti i lotti alle ore 10:30.
          Peraltro, l'offerente presentatosi alle 9:30 non sarebbe pregiudicato nei suoi diritti, potendo comunque concorrere alle 10:30, e non potrebbe impugnare l'eventuale verbale di aggiudicazione redatto alle successive ore 10:30, poiché nel far questo dovrebbe chiedere tutela di una posizione soggettiva frutto di una irregolarità processuale, come tale insuscettibile di essere protetta dall'ordinamento.
          Indicazioni in questa direzione si ricavano da Cass. civ. sez. III, 9 febbraio 2016, n. 25 11, la quale ha osservato che In tema di esecuzioni immobiliari, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione a conclusione di un'asta, successivamente dichiarata nulla per essere stato fissato il prezzo base con provvedimento illegittimo, e quello corrisposto in misura maggiore, all'esito di nuova vendita disposta con prezzo base corretto, non integra un danno ingiusto risarcibile, neppure nei confronti del notaio delegato ex art. 591 bis c.p.c., perché l'illegittimità del primo di tali prezzi esclude l'ingiustizia del maggior esborso dovuto dall'aggiudicatario, che non ha diritto a fruire delle conseguenze, a sé favorevoli, di un illegittimo erroneo provvedimento di fissazione del prezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'ingiustizia del danno lamentato da una parte che, ad un prima aggiudicazione, il cui prezzo base era stato erroneamente ribassato sul presupposto di un precedente esperimento, in realtà mai espletato, era poi risultata nuovamente aggiudicataria, ma per un prezzo più elevato, all'esito della successiva asta, esperita dopo l'intervenuta declaratoria di nullità della prima vendita).