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Concordato con cessione del ramo d'azienda: pubblicità dei beni

  • Marco Allevi

    MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)
    30/11/2018 15:42

    Concordato con cessione del ramo d'azienda: pubblicità dei beni

    La società ricorrente propone un concordato con cessione del ramo d'azienda, attesa la convenienza della cessione unitaria rispetto a quella atomistica. Non è ancora stato emesso il decreto di omologazione da parte del Tribunale competente in cui viene nominato il liquidatore del concordato. Si può già procedere alla pubblicità del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 490 c.p.c ? Se si, oltre ad adoperarsi sul pvp è necessario effettuarla anche in gazzetta ufficiale almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto?
    • Zucchetti SG

      02/12/2018 08:38

      RE: Concordato con cessione del ramo d'azienda: pubblicità dei beni

      Alla domanda riteniamo che debba fornirsi risposta negativa, nei termini che seguono.
      La procedura concordataria, sebbene apertasi, non è ancora giunta alla fase liquidatoria (e non è detto che ci arrivi poiché il piano, non raggiungendo le maggioranze previste, potrebbe non essere omologato).
      Quindi non operano le prescrizioni di cui all'art. 182 l.fall. in materia di cessioni dei beni, con la conseguenza che la pubblicità sul pvp non è dovuta.
      Diverso sarebbe il caso in cui alla vendita si procedesse previa autorizzazione del Tribunale (trattandosi, evidentemente, di atto di straordinaria amministrazione) ai sensi dell'art. 161 comma 7 l.fall.
      In questo caso andrebbe compiuta la pubblicità di cui all'art. 490 comma primo c.p.c. (ed adeguate ulteriori forme di pubblicità eventualmente disposte dal Tribunale) in applicazione dell'art. 107, comma primo, fl richiamato dal quinto comma dell'art. 182 l.fall., anche in ragione del fatto che "il principio della competitività deve comunque essere sempre salvaguardato anche nella fase del concordato con riserva in quanto principio cardine delle vendite concorsuali e coattive"(così Trib. Milano, sez. II, 31/05/2018).
      Si osservi, a questo proposito, che la liquidazione dei beni in una fase antecedente all'omologa è oggi espressamente prevista dal citato quinto comma dell'art. 182, che richiama le disposizioni di cui agli artt. da 105 a 108 ter nel fare riferimento ai trasferimenti "legalmente" posti in essere "dopo la domanda di concordato o in esecuzione di esso". L'esempio tipico è quello in cui si proceda alla cessione dell'azienda quando l'attesa dei tempi dell'omologa mortificherebbe i valori aziendali e l'imprenditore non è in grado di preservarli medio tempore.
      In questo senso è ormai orientata la giurisprudenza (Trib. Trento, 6 luglio 2017; Trib. Firenze, 23 maggio 2016; Trib. Busto Arsizio, 11 aprile 2018; Trib. Milano, 31/05/2018).