ALTRO - Anatocismo

mutuo fondiario con interessi di mora usurai

  • Mauro Starnoni

    Pordenone
    15/11/2017 17:40

    mutuo fondiario con interessi di mora usurai

    Buongiorno,
    un istituto presenta domanda di insinuazione al passivo in relazione ad un mutuo fondiario e chiede in privilegio ipotecario la residua somma capitale ed interessi maturati alla data di fallimento (es. 150 mila) più interessi di mora (es. 1 mila) sulle rate scadute oltre interessi successivi.
    Dalla documentazione prodotta si evince che al momento della stipula del mutuo il solo tasso di mora convenuto superava il tasso soglia. Prima del fallimento la società ha corrisposto somme per interessi di mora che non riesco a quantificare ne la banca ha inteso fornirmi la documentazione relativa agli addebiti di tali interessi.
    Pensavo pertanto di ammettere il creditore in privilegio per 150 mila oltre interessi legali successivi e di escludere gli interessi di mora per 1 mila. E' corretto?
    Tuttavia al fine di evitare successivamente un'azione per recuperare gli interessi di mora già pagati (sempre che riesca a quantificarli) è plausibile ammettere i 150 mila con riserva di presentazione della documentazione richiesta? Avete suggerimenti in merito?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/11/2017 20:18

      RE: mutuo fondiario con interessi di mora usurai

      La S. Corte, con la recentissima ordinanza 4/10/2017, n. 23192 ha stabilito che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori e ha ricordato che l'art. 1815 c.c., comma 2, stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", facendo intendere che se il tasso di mora è superiore al tasso soglia, il mutuo è gratuito e dunque gli interessi non sono dovuti (esplicito in tal senso con ampia motivazione Trib. Brindisi, 03/03/2017).
      Il caso esaminato dalla S. Corte è simile al suo in quanto, anche in quel caso, un istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare del capitale di un mutuo fondiario e degli interessi previsti dal contratto e il giudice delegato del Tribunale di Matera aveva ammesso il credito soltanto per la sorte capitale "non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla CTU, al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava". L'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal tribunale e sulla stessa linea si è posta la Cassazione, ribadendo che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettive tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore". Inoltre la Corte ha richiamato Cass., n. 5598/2017 che aveva cassato la decisione del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
      Il suggerimento che le possiamo dare, quindi è di seguire il dettato della Cassazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Mauro Starnoni

        Pordenone
        16/11/2017 16:05

        RE: RE: mutuo fondiario con interessi di mora usurai

        Vi ringrazio per la celere risposta.
        Sicuramente proporrò al G.D. l'esclusione degli interessi di mora che mi chiedono nell'istanza.
        La questione che ponevo riguardava anche gli interessi di mora già pagati dalla società prima del fallimento e per i quali ho chiesto alla banca la documentazione (che io non ho) senza successo. L'obiettivo era quello di quantificare gli interessi già pagati e, in sede di ammissione, decurtarli direttamente dal capitale invece che ammettere la banca per il credito richiesto e poi avviare una causa autonoma per la quale dovrei comunque quantificare e dimostrare gli interessi di mora pagati. Su questo punto ipotizzavo di proporre al G.D. l'ammissione con riserva fino alla presentazione della documentazione richiesta. Che ne pensate? Altre soluzioni?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/11/2017 19:33

          RE: RE: RE: mutuo fondiario con interessi di mora usurai

          Pensiamo proprio di si perché, quando lei eccepisce la nullità della pattuizione degli interessi usurari che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto pagato e può portare tale credito in compensazione del debito per il capitale verso la banca.
          A nostro avviso entrambi i crediti, sono concorsuali in quanto anche quello per nullità della clausola, sebbene l'eccezione venga sollevata dal curatore, attiene ad una clausola stipulata antecedentemente alla dichiarazione di fallimento; tuttavia quand'anche si volesse considerare quest'ultimo credito quale facente capo alla massa, la banca non avrebbe motivo di lamentarsi, sotto questo profilo, della compensazione, perché diversamente essa parteciperebbe al fallimento col rischio di percepire quello che la liquidazione consente e dovrebbe pagare interamente il debito per interessi percepiti e non dovuti.
          Zucchetti Sg srl