ALTRO - Anatocismo

Ricalcolo conto corrente ex art. 117 TUB

  • Salvatore Ara

    ALGHERO (SS)
    27/06/2020 17:10

    Ricalcolo conto corrente ex art. 117 TUB

    Dovrei procedere al ricalcolo di un conto corrente ai sensi dell'art. 117 TUB.
    La domanda giudiziale è del 2014; il conto è stato aperto ante 1992 ma si dispone degli estratti conto solo a partire dal 1997 fino al 2013.
    L'art. 117 TUB è stato modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 141 del 13/08/2010, stabilendo che l'adeguamento dei tassi deve essere operato solo se i nuovi tassi sono "più favorevoli per il cliente ("applicazione dei tassi .... emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione...").
    Il dubbio riguarda la corretta applicazione dell'art. 117 TUB.
    Ritengo che il ricalcolo vada operato per tutto il periodo da esaminare (quindi sin dal 1997) applicando la versione del 117 TUB come modificata, essendo per l'appunto la disposizione in vigore alla data della domanda giudiziale; quindi per tutto il periodo, applicando i tassi più favorevoli al correntista tra quelli emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e quelli emessi nei dodici mesi lo svolgimento dell'operazione (cioè il trimestre).
    Secondo parte avversa invece il criterio del "maggior favore" deve essere applicato solamente dall'anno 14/08/2010, a seguito dell'introduzione della modifica; per il periodo precedente, la parte ritiene invece che l'adeguamento debba essere eseguito solo in rapporto ai tassi nei dodici mesi precedenti il trimestre.

    Sarei grato conoscere il vostro punto di vista in ordine alla corretta applicazione ratione temporis dell'art. 117 TUB.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/06/2020 17:26

      RE: Ricalcolo conto corrente ex art. 117 TUB

      Crediamo che la "parte avversa" abbia ragione in quanto l'art. 117 dlgs 01/09/1993, n. 385 (TUB) è stato modificato dall' articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito dall'art. 4 del dlgs. 13/08/ 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo dlgs. 141 del 2010. Tale comma prevede che "le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione" e, a norma dell'art. 11 delle disposizioni della legge in generale, "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", a meno che, è da aggiungere, la nuova legge non abbia natura interpretativa della precedente, che non è la fattispecie che ricorre nel caso. Peraltro, lo stesso comma 2 dell'art. 6 citato, proprio perché le nuove disposizioni hanno valore solo per il futuro, si è anche preoccupato di conciliare la nuova legge con i provvedimenti emanati dalle autorità creditizie, prevedendo che "Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
      Zucchetti Sg srl