ALTRO - Anatocismo

ANATOCISMO ed interessi creditori

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    04/12/2024 08:51

    ANATOCISMO ed interessi creditori

    Buongiorno
    qualora nel periodo oggetto di ricalcolo ai fini della determinazione e quantificazione degli interessi PASSIVI "anatocistici" siano stati ACCREDITATI dalla banca, e pertanto a favore del correntista, anche gli interessi ATTIVI ( che hanno la stessa cadenza TRIMESTRALE di quelli PASSIVI ) ,

    tali interessi ATTIVI capitalizzati trimestralmente devono essere anch'essi CONTEGGIATI e DEPURATI ai fini del
    calcolo degli INTERESSI ANATOCISTICI

    oppure
    il ricalcolo riguarda SOLAMENTE gli INTERESSI PASSIVI e non gli interessi attivi?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/12/2024 18:53

      RE: ANATOCISMO ed interessi creditori

      Come è noto, a partire dal 1999, la materia dell'anatocismo è stata oggetto di jumerosi interventi legislativi. Al momento vigono le disposizione dell'art. Art. 17 bis del d.l. 14.02.2016, n. 18, convertito nella Legge 49/2016, che ha apportato significative modifiche all'art. 120 del d.lgs 01.09.1993, n. 385 (TUB).
      La nuova norma infatti sostituisce le lett. a) e b) del comma 2 dell'articolo 120 con le seguenti:
      "a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
      b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo".
      La delibera del Cicr del 2016 chiarisce che, nel contesto delle operazioni di raccolta del risparmio, gli interessi debitori maturati non possono generare ulteriori interessi, ad eccezione degli interessi di mora. Questa regolamentazione si applica ai rapporti di conto corrente e di conto di pagamento, assicurando che la periodicità nel calcolo degli interessi creditori e debitori sia la stessa e non inferiore all'anno.
      Venendo quindi al suo quesito sia gli interessi debitori che creditori non possono avere una capitalizzazione inferiore all'anno.
      Zucchetti SG srl