Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Pagamento spese di giudizio

  • Gennaro Di Martino

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    23/04/2024 08:38

    Pagamento spese di giudizio

    Equitalia Polis spa presentò istanza tardiva al passivo fallimentare per il recupero dei contributi erogati ex art.39 TU 76/90. Il curatore si oppose per una serie di motivazione ed il Tribunale decise con una sentenza che accoglieva in parte le ragioni del curatore e compensava le spese di giudizio. La sentenza venne registrata e l'imposta di registro dovuta venne iscritta a ruolo. Equitalia Polis spa presentò istanza in autotutela all'Agenzia delle Entrate ed ottenne la cancellazione come coobbligato della cartella ai sensi dell'art.66 co.2 del D.Lgs.vo n.112/1999 (sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)
    Nel Dpr 131, tariffa allegata art.5 non vi è obbligo di chiedere la
    registrazione per gli atti e documenti formati per l'applicazione,
    riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze.
    Per il combinato disposto dei due articoli l'Agenzia delle Entrate sostiene che l'unico obbligato al pagamento dell'imposta di registro in misura intera è il fallimento (il d.lgsvo 112/1999 esonera l'agenzia della riscossione dall'imposta di registro per tutte le entrate, mentre nel dpr 131 non vi è esenzione per l'iscrizione a ruolo dei contributi).
    La tesi dell'Agenzia delle entrate mi sembra anticostituzionale. Esistono precedenti in giurisprudenza?
    grazie e cordiali saluti