Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

SURROGA INPS

  • Micaela Marcelli

    POGGIBONSI (SI)
    28/10/2026 10:33

    SURROGA INPS

    Buongiorno,
    nell'anno 2018 l'INPS ha presentato una istanza di surroga per retribuzioni degli ultimi 3 mesi di un creditore dipendente, nell'occasione l'istanza è stata esclusa e la surroga non è stata accolta in quanto formulata in modo errato nell'importo del credito, infatti l'importo della richiesta di surroga era inferiore rispetto all'importo lordo delle retribuzioni riconosciute al dipendente.
    L'INPS non ha proposto opposizione allo stato passivo e alla conseguente esclusione, ora in vista di un piano di riparto ai creditori privilegiati, l'INPS ha presentato di nuovo la domanda di surroga correggendo l'errore ed indicando il corretto importo del credito spettante, mi chiedo se è possibile presentare una nuova istanza al GD chiedendo l'inserimento della surroga, anche se si tratta dello stesso credito e l'INPS nel 2018 non ha proposto opposizione.
    Ritengo che, non trattandosi di una ammissione al passivo di un nuovo credito, ma esclusivamente di una surroga per un credito già ammesso, la correzione della domanda da parte dell'INPS consenta di chiedere al GD la modifica dello stato passivo con inserimento della surroga.
    Chiedo cortesemente un Vostro parere in merito e ringrazio anticipatamente.
    Micaela Marcelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/10/2026 15:52

      RE: SURROGA INPS

      Dall'esposizione della vicenda sembra di capire che l'Inps abbia proposto la surroga nella posizione del dipendente presentando una domanda di insinuazione al passivo, il che era l'unica via prevista dalla giurisprudenza per effettuare la surroga prima della riforma del 2007 del comma 2 dell'art. 115 l. fall. e, dopo detta riforma, era ed è la via consentita quando il dipendente non si è ancora insinuato. Se è questa la situazione verificatasi, la decisione del giudice delegato di rigetto della domanda, non essendo stata impugnata con l'opposizione allo stato passivo (come lei precisa) è diventata definitiva e nell'ambito concorsuale acquista efficacia di giudicato, che non consente la proposizione di nuova domanda per lo stesso credito.
      Se, invece, l'Inps si è limitato a chiedere la surroga ai sensi del comma 2 dell'art. 115 l. fall., ossia a chiedere di sostituirsi nella posizione del lavoratore già insinuato al passivo,, in questo caso non è richiesto un provvedimento del giudice delegato dato che la norma prevede che sia il curatore ad esaminare la richiesta di surroga e alla variazione dello stato passivo conseguente, dal momento che il credito, già esaminato dal giudice delegato all'atto dell'ammissione al passivo del lavoratore, subisce soltanto una variazione soggettiva che non pregiudica in alcun modo la massa, nelkl senso che ciò che il fallimento doveva pagare al lavoratore dipendente, lo paga (in tutto o in parte) all'Inps che ha anticipato parte del credito del dipendente. Questa differenza suk soggetto che provvede è rilevante ai fini in esame perché manca un provvedimento giurisdizionale che possa acquistare efficacia di giudicato, seppur nell'ambito concorsuale, e vi è un provvedimento del curatore impugnabile ai sensi dell'art. 36 l. fall. La mancata impugnazione del provvedimento del curatore fa diventare definitivo quel provvedimento emesso dal curatore, nel senso che quel provvedimento non può essere modificato, ma non acquistando valenza di giudicato, non preclude la riproposizione della stessa istanza con l'allegazione di nuova documentazione per superare le ragioni che avevano determinato l'originario rigetto. Pertanto, se nella fattispecie rappresentata si è verificata questa seconda situazione, la nuova domanda dell'Inps può essere riesaminata dal curatore, fermo restando che eventuali riparti nel frattempo effettuati ed i pagamenti eseguiti (anche al lavoratore dipendente) sono validi e non ripetibili, con le relative conseguenze sul credito Inps.
      Zucchetti SG srl