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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio ex art. 2755 cc
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)27/04/2015 18:23Privilegio ex art. 2755 cc
Buonasera,
sto esaminando una domanda di ammissione al passivo presentata da un creditore di una società fallita.
Premetto che il suddetto creditore, prima del fallimento, aveva intrapreso azione esecutiva per il recupero del credito vantato, mediante il pignoramento di un credito presso terzi, successivamente incassato a parziale riduzione del suo avere.
Il legale che ha predisposto il ricorso chiede, tra l'altro, l'ammissione in privilegio ex art. 2755 c.c. delle spese legali liquidate dal Giudice dell'Esecuzione. Ritengo che, trattandosi di un pignoramento che di fatto non ha prodotto alcuna utilità per la massa dei creditori, tali spese vadano ammesse in chirografo. Convenite con quanto esposto?
Dott. Marcello Cosentino
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/04/2015 19:32RE: Privilegio ex art. 2755 cc
Classificazione: PRIVILEGI / SPESE PROCESSUALISiamo completamente d'accordo. L'art. 2755 c.c., infatti, attribuisce il privilegio ai crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori, interesse che consiste nell'aver consentito, attraverso il blocco creato dal pignoramento, che il bene o il credito restassero o confluissero nel patrimonio del fallito e, quindi nell'attivo fallimentare, nel mentre nel caso il credito del fallito verso il terzo è stato assegnato al pignorante, che lo anche incassato.
Zucchetti SG srl
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Simone Giannecchini
Lido di Camaiore (LU)16/11/2021 09:52RE: RE: Privilegio ex art. 2755 cc
buongiorno...
in un fallimento ho revocato i pagamenti fatti dal terzo pignorato a seguito di assegnazione in esecuzione mobiliare (fatti negli ultimi 6 mesi).
Adesso i creditori si stanno correttamente insinuando al passivo per le somme restituite.
Un creditore, che era il procedente nell'esecuzione, mi chiede la prededuzione o, in subordine, il privilegio speciale ex 2755 sul credito.
Io opterei per concedergli il privilegio speciale perchè effettivamente con l'esecuzione ha indirettamente permesso che poi il credito confluisse poi nell'attivo fallimentare, anche se ho dovuto fare la revocate dei pagamenti.
Cosa ne pensate?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/11/2021 17:36RE: RE: RE: Privilegio ex art. 2755 cc
Premesso che l'eventuale privilegio di cui all'art. 2755 c.c. richiesto dal creditore che aveva ricevuto il pagamento (poi revocato) dal terzo pignorato, potrebbe riguardare solo le spese dell'esecuzione e non l'intero credito, non ci convince molto il riconoscimento di tale privilegio. Invero, come lei giustamente dice, il recupero della somma, non è frutto dell'esecuzione fatta dal creditore, ma conseguenza della revocatoria da lei esercitata per far dichiarare la inefficacia dei pagamenti che quel creditore aveva ricevuto seppur a seguito della esecuzione; pertanto l'azione esecutiva di quel creditore non ha determinato il pagamento da parte del terzo al suo creditore (poi fallito) e il mantenimento della somma nel patrimonio di costui, ma al contrario il pagamento da parte del terzo a lui creditore e la fuoriuscita quindi della somma relativa dal patrimonio del fallito, poi recuperata con apposita azione revocatoria.
Zucchetti Sg srl
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Vittorio Meloni
Sassari12/06/2019 09:13RE: Privilegio ex art. 2755 cc
è possibile escludere le somme richieste per spese per atti conservativi quando chi le chiede è un creditore che ha posto in essere tali atti successivamente ad un altro creditore, posto che il privilegio spetta al creditore che per primo" mette in sicurezza" i beni? possono escludersi le somme richieste considerando che Gli interventi successivi al primo non apportano nessun ulteriore beneficio alla massa (il secondo pignoramento non tutela maggiormente il bene).? o le stesse vanno comunque ammesse in chirografo? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/06/2019 20:16RE: RE: Privilegio ex art. 2755 cc
Le somme in questione vanno ammesse in chirografo perché il creditore le ha sostenute e soltanto per il riconoscimento del privilegio è richiesto dall'art. 2755 c.c. che esse siano state fatte nell'interesse comune dei creditori. E' da questa previsione, infatti, che si trae il concetto che il privilegio spetta al creditore che per primo" mette in sicurezza" i beni, posto che chi effettua un pignoramento o un sequestro su beni già aggrediti da altri creditori non apporta alcuna utilità ai creditori.
Zucchetti Sg srl
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Alessandro Civati
Milano26/03/2024 16:13RE: Privilegio ex art. 2755 cc
Buonasera.
Un creditore chiede il riconoscimento del privilegio 2755 cc per spese relative ad un pignoramento di quote di partecipazione sociale (quote di una società di cui la fallita è "controllante"). In particolare chiede il privilegio per aver dovuto pagare il compenso del CTU nominato nell'ambito dell'espropriazione, per la stima di tali quote. In linea di principio riterrei il privilegio dovuto, ma le quote oggetto del pignoramento di fatto non valgono più nulla, poiché la controllata è stata dichiarata fallita. E' quindi possibile escludere il privilegio sul presupposto che il pignoramento, in sostanza, non comporta alcun vantaggio per la massa? oppure il privilegio va riconosciuto, facendo naturalmente salvo il diritto del curatore di chiedere di essere autorizzato a rinunciare alla liquidazione delle quote?
Grazie per la risposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/03/2024 18:49RE: RE: Privilegio ex art. 2755 cc
In linea di massima condividiamo la sua idea dell'ammissione in chirografo per la mancanza di utilità per la massa del pignoramento effettuato in quanto è come se i beni oggetto del privilegio speciale di cui all'art. 2755 c.c. è come se non esistessero, non avendo contenuto liquidatorio. Tuttavia data la giurisprudenza prevalente che fa leva sulla natura del privilegio quale causa connaturata al credito, che quindi esiste indipendentemente dalla esitenza del bene gravato, noi consigliamo di riconoscere il privilegio, salvo poi a degradarlo al chirografo al momento del riparto , quando sarà definitivamente accertato che nulla è stato ricavato dalle quote pignorate.
Zucchetti Sg srl
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Alessandro Civati
Milano16/05/2025 17:57RE: Privilegio ex art. 2755 cc
Buonasera.
Mi ricollego al post per chiedere il vostro parere.
Nell'ambito di una liquidazione giudiziale il creditore, che ha eseguito pignoramento presso terzi con esito positivo, chiede che le spese sostenute per la procedura esecutiva vengano ammesse al passivo ex art. 2755 c.c.
Sin qui nulla di particolare, dato che il pignoramento ha consentito alla procedura di incassare una somma.
Il problema deriva dal fatto che il creditore chiede che il privilegio in parola si estenda, oltre che ai compensi per il proprio legale, anche al compenso corrisposto al domiciliatario, dato che il legale aveva nominato un procuratore in loco.
Si devono riconoscere anche tali ulteriori spese , e sempre in via privilegiata? oppure va ammesso al passivo solo il compenso per il "dominus" ed escluso quello spettante al domiciliatario (che forse andrebbe considerato come ricompreso in quello per il legale officiato)?
Si precisa che la procura alle liti rilasciata al dominus prevedeva la possibilità di nominare domiciliatari.
Vi ringrazio anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/05/2025 20:25RE: RE: Privilegio ex art. 2755 cc
L'interesse comune dei creditori posto dall'art. 2755 c.c.(e anche dall'art. 2770 c.c.) come condizione per l'attribuzione del privilegio al credito per le spese dell'esecuzione consiste nell'aver salvaguardato i beni pignorati dalla liquidazione che il proprietario debitore avrebbe potuto fare degli stessi in mancanza del pignoramento. E' chiaro quindi che se l'esecuzione è stata portata a termine con la vendita dei beni pignorati e l'assegnazione del ricavato ai creditori, la finalità presupposta dall'art. 2755 c.c. è venuta meno perché quell'esecuzione è stata utilizzata non nell'interesse di tutti ma esclusivamente del creditore procedente che è stato soddisfatto con il ricavato della vendita dei beni pignorati. Se, invece, almeno una parte dell'esecuzione, come lei afferma, è pervenuta alla procedura sussiste l'interesse comune che giustifica l'applicazione del privilegio.
Tanto premesso nelle spese della procedura esecutiva sono comprese, a nostro avviso, anche quelle del domiciliatario, in quanto questi è utile quando il legale di fiducia non ha uno studio nella città dove si svolge il procedimento e, nel caso era anche espressamente contemplata in procura tale nomina.
Zucchetti SG srl
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