Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Stato passivo - privilegio ex art 2751 bis n. 2 cc richiesto da società di professionisti STP Srl

  • Silvana Baroncini

    REGGIO EMILIA (RE)
    16/09/2026 08:14

    Stato passivo - privilegio ex art 2751 bis n. 2 cc richiesto da società di professionisti STP Srl

    Buongiorno, quali sono le condizioni per riconoscere il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ad una società di professionisti STP Srl (prestazione eseguita dal socio persona fisica)? Quali potrebbero essere i documenti probatori da richiedere, in assenza di incarico scritto con data certa? Si tratta di commercialisti e le proforma riportano un compenso forfettario per l'attività trimestrale e alcune voci specifiche relative ad adempimenti fiscali (dichiarativi).
    Vi ringrazio.
    Cordiali saluti
    Silvana Baroncini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/09/2026 19:00

      RE: Stato passivo - privilegio ex art 2751 bis n. 2 cc richiesto da società di professionisti STP Srl

      Questa materia ha subito una forte evoluzione nel corso degli anni passandosi dalla esclusione del privilegio per ogni attività professionale non personale ad ammettere il privilegio agli studi associati, a determinate condizioni. Ad esempio, Cass. 23/12/2024, n. 34044 ha statuito che "Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2) c.c., relativo ad insinuazione al passivo proposta non dal singolo professionista ma da uno studio associato di professionisti, è necessario che il requisito della personalità della prestazione sussista sin dal momento dell'incarico, così che le circostanze del suo conferimento e dunque la scelta del prestatore effettivo, in persona del singolo professionista, già ne rivelino il sicuro tratto dell'intuitus personae. Ne consegue che l'eventuale instaurazione del rapporto professionale, formalmente avvenuta in capo allo studio, non è ostativa al detto riconoscimento soltanto se risulti, da un lato, il previo coinvolgimento e la individuazione del professionista da parte del committente, dall'altro, sia lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del medesimo professionista sia l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e dunque la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore"
      Gli stessi principi sono stati richiamati da Cassazione 16/12/2024, n. 32737 per le società cooperative tra professionisti, Invero detta sentenza ha disposto che "In tema di titoli di prelazione, il credito per compenso professionale spettante alla società cooperativa tra professionisti è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, purché sussista il requisito della personalità della prestazione sin dal suo inizio, poiché la formale instaurazione del rapporto professionale in capo alla società non è ostativa al riconoscimento del privilegio solo ove le circostanze del conferimento dell'incarico e la scelta del prestatore effettivo rivelino il tratto dell'intuitus personae, attraverso il previo coinvolgimento e l'individuazione del professionista da parte del commettente; lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del professionista; nonché l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e, dunque, la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore".
      Non vi sono motivi per non estendere gli stessi criteri anche alle società tra professionisti, costituite sotto forma di srl, anche se quanto più è strutturata una società, tanto più difficile è provare la personalità dell'incarico.
      Ad ogni modo, alla luce della recente giurisprudenza richiamata chi chiede il privilegio deve offrire la prova , attraverso un contratto o una lettera di incarico, di aver individuato e scelto un professionista della struttura societaria, che alla società sa stato comunicato che il rapporto è personale con il professionista indicato, che l'attività sia stata effettivamente svolta da quel professionista; in sostanza devono essere portati tutti quegli elementi che consentano di poter stabilire che il compenso richiesto sia la remunerazione di una attività personale di un professionista che faccia parte della società. Solo in presenza di questi dati il privilegio può essere concesso anche alla società che si insinu a.
      Zucchetti SG srl