Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Indennizzo in prededuzione del Locatore per beni abbandonati dal fallito

  • Salvatore Ara

    ALGHERO (SS)
    30/09/2024 18:26

    Indennizzo in prededuzione del Locatore per beni abbandonati dal fallito

    Un locatore si insinua al passivo di una LG chiedendo, oltre i canoni pregressi, anche un indennizzo in Prededuzione per l'occupazione per il periodo post apertura della LG di alcuni beni (costituiti da alcuni arredi e scatole di documenti) che la società liquidata al tempo in bonis aveva abbandonato all'atto del rilascio dei locali.
    Tali beni non sono stati inventariati in quanto l'amministratore non ne ha fatto menzione durante le operazioni; sono in ogni caso beni di scarso valore e non vi è convenienza all'acquisizione all'attivo; anche i documenti molto probabilmente non hanno utilità.
    Il locatore sollecita che il curatore si occupi anche dell'asporto e liberazione dei locali.
    Ho qualche perplessità in merito alla prededuzione, ma anche del riconoscimento del credito in generale visto che i beni non sono stati inventariati e quindi acquisiti alla procedura.
    Ho anche qualche dubbio, per le esposte ragioni, che sia la procedura a doversi occupare dello smaltimento/asporto di beni di fatto mai acquisti né che intende acquisirli.
    Chiedo cortesemente la Vostra opinione in merito.
    Grazie.
    Salvatore Ara
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/10/2024 15:49

      RE: Indennizzo in prededuzione del Locatore per beni abbandonati dal fallito

      Siamo d'accordo con lei. Il locatore ha accettato la restituzione dell'immobile nelle condizioni in cui si trovava, con gli scatoloni e i documenti in esso allocati, senza sollevare riserve o contestazioni, per cui non può ora chiedere il pagamento a titolo di occupazione del locale per il periodo in cui è stato restituito. Il locatore, se voleva che il bene gli fosse restituito libero da persone e cose, come sarebbe stato suo diritto, avrebbe dovuto far valere questo suo diritto all'atto del rilascio, che, in conseguenza di tanto sarebbe stato ritardato, nel mentre, per ottenere la restituzione immediata dello stabile non ha detto nulla ed ora vuole lucrare sul fatto di non aver fatto valere i suo diritto. A tutto ciò è da aggiungere che non è stato demandato al locatore alcun compito di custodire i beni in questione, per cui poteva liberarsi degli stessi immediatamente dopo la restituzione del locale o pretendere allora che fosse effettuato lo sgombro, pena la distruzione dei beni e documenti; infine, come lei giustamente rileva, i beni in questione non sono stati inventariati dalla procedura di liquidazione, sicchè per il periodo successivo all'apertura della stessa, comunque non questa non potrebbe essere il soggetto legittimato al pagamento della presunta occupazione.
      In sostanza entrambe le pretese vanno, a nostro avviso, respinte.
      Zucchetti SG srl