Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione crediti.

  • Cosmo Formichelli

    Isernia
    03/03/2025 16:21

    Compensazione crediti.

    La Curatela fallimentare, a seguito di una Sentenza passata in giudicato con la quale è stata definita l'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'ex amministratore della fallita, risulta creditrice nei confronti di quest'ultimo.
    La Curatela, dovendo pertanto mettere in esecuzione la predetta Sentenza, ha notificato all'ex amministratore l'atto di precetto.
    Si ipotizzi ora che:
    a) l'ex amministratore proponga giudizio di opposizione al precetto con il suo legale che si dichiari antistatario;
    b) l'ex amministratore risulti vittorioso nel giudizio di opposizione al precetto con conseguente condanna alle spese processuali in danno della Curatela.
    Alla luce di quanto sopra ipotizzato, si chiede di conoscere se, nel momento in cui il legale antistatario si insinua in prededuzione per il pagamento delle spese processuali, la Curatela può eccepire in compensazione il credito vantato nei confronti dell'ex amministratore in quanto, pur avendo il legale la legittimazione a chiedere e ricevere dal Fallimento soccombente il pagamento delle spese processuali, non muta la causa del credito. Causa del credito che rimane, quindi, quella del rimborso delle spese (alla parte) per un giudizio di cognizione.
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/03/2025 20:09

      RE: Compensazione crediti.

      E' corretto il suo ragionamento sul fatto che il legale antistatario acquisisce solo la legittimazione ad azionare direttamente il credito per la condanna al pagamento delle spese di causa in favore della controparte vittoriosa, tuttavia, pur ponendo un rapporto diretto tra l'ex amministratore e la società fallita, la compensazione prospettata non appare possibile perché il credito per spese di causa trova la sua origine nella sentenza emessa a seguito di un giudizio per responsabilità promosso dal curatore, per cui si tratta di un credito prededucibile verso la massa, nel mentre il credito della società fallita derivante dalla condanna del'ex amministratore trova la sua origine nel comportamento a costui imputato quando, prima della dichiarazione di fallimento, svolgeva le funzioni di amministratore, per cui si tratta di credito della società fallita, azionato dal curatore ai sensi dell'art. 43 l. fall..
      Questa mancanza di reciprocità tra i controcrediti esclude l'applicazione della compensazione.
      Zucchetti SG srl