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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Intervento del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996
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Andrea Bressan
Pasiano di Pordenone (PN)28/10/2023 11:15Intervento del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996
Buongiorno, scrivo la presente per un confronto sul tema del riconoscimento del privilegio del credito di natura pubblica derivante dall'intervento del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996. Dalla lettura di altre discussioni sul tema e dalla ricerca svolta tale privilegio spetta anche nel caso in cui l'istituto bancario che ha concesso il finanziamento sia già stato ammesso in chirografo e l'escussione della garanzia sia avvenuta nel corso della procedura fallimentare.
Volevo chiedere il vostro parere su un caso particolare che mi trovo ad affrontare in un fallimento di cui sono curatore.
Prima del fallimento la società A, di cui sono Curatore, prestava garanzia (fideiussione) in favore della società B e a beneficio di Banca Popolare di Vicenza per un finanziamento erogato a favore della società B. Il suddetto finanziamento beneficiava altresì della controgaranzia di Mediocredito. Società A e società B sono successivamente fallite.
Banca Popolare di Vicenza, si è insinuata al passivo del fallimento della società A in relazione a conti correnti passivi ed affidamenti in conto corrente intrattenuti dalla società B in forza della fideiussione prestata in favore della stessa società (vedi sopra). Tuttavia la Banca non risulta insinuata per il finanziamento prima citato.
Nel 2022 Banca Popolare di Vicenza ha escusso la garanzia presso Mediocredito il quale ha provveduto al versamento. Ora Mediocredito chiede il pagamento di tali somme al prestatore della fideiussione di cui sopra (società A ora fallita, il mio fallimento).
E' corretto ammettere Mediocredito al passivo fallimentare della società A (fideiussore di Banca Popolare di Vicenza) previa insinuazione al passivo dato che al momento tali importi non sono stati ammessi?
In caso di risposta affermativa il credito ammesso beneficia del privilegio di natura pubblica derivante dall'intervento del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996?
Vi ringrazio anticipatamente per il contributo.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/10/2023 11:22RE: Intervento del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996
Il comma 3 dell'art. 8 bis d.l. n. 3 del 2015, convertito nella l. n. 33 del 2015, prevede che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. …"
Da questa disposizione si deduce: a- che il credito di MCC è assistito dal privilegio descritto; b- che tale credito può essere azionato da MCC una volta che è stato escusso ed ha pagato il garantito: c- che tale credito privilegiato può essere azionato da MCC sia nei confronti del finanziato che dei fideiussori.
Il fatto che la Banca finanziatrice non si sia insinuata al passivo del fallimento del fideiussore (come pure dell'obbligato principale) è irrilevante nel senso che MCC, quando adempie alla sua garanzia si surroga nella posizione dell'originario creditore banca, con la particolarità che il suo credito è privilegiato, per cui se la banca è già insinuata al passivo MCC può sostituirsi alla stessa (salvo a stabilirne le modalità); se, invece, la banca non è insinuata MCC fa valere il suo credito per la prima volta, con tutte le conseguenze in ordine alla tardività o ultra tardività.
Zucchetti SG srl
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