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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc
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Leonardo Donnola
Spoleto (PG)21/12/2020 08:27Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc
Buon giorno, per definire alcune istanze di ammissioni al passivo di una procedura Fallimentare avrei bisogno delle seguenti delucidazioni:
1) alla luce della riforma (ex L. 27/12/2017 n. 205) dell'articolo 2751 bis n. 2 cc. il privilegio coinvolge ora, se non sbaglio, anche le SPESE GENERALI, IL CREDITO IVA ED IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE?
2) nel mio caso sono presenti plurimi professionisti che chiedono l'ammissione al passivo su NOTULA pro forma e non su parcella. In caso di risposta positiva al primo quesito, il privilegio ex 2751 bis si estende COMUNQUE a tutti gli accessori di cui sopra?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/01/2021 20:02RE: Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc
Il nuovo n. 2 dell'art. 2751 bis c.c., a seguito della modifica da lei citata, stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: "le retribuzioni dei professionisti , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione".
A seguito di tale modifica, quindi, entrata in vigore l'1.1.2018, il privilegio che assiste il credito dei professionisti e prestatori d'opera si estende anche al credito per rivalsa IVA (in precedenza assistito da un privilegio speciale di grado settimo) e CPA (così estendendo a tutti i professionisti quanto già previsto per i soli dottori commercialisti).
Il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. anche al credito per IVA e CPA non riguarda le fatture, se emesse in via definitiva o pro forma, perché anche in questo secondo caso è dovuta l'IVA e la fattura definitiva viene emessa al momento del pagamento. Il problema vero attiene al estensione del privilegio alle prestazioni effettuate anteriormente al primo gennaio 2018, su cui non si è ancora composto il contrasto esistente tra chi, come la Corte Costituzionale ritiene applicabile la novella del 2017 anche alle prestazioni effettuate anteriormente all'1.1.2018, e chi, come la Cassazione, ritiene la irretroattività del privilegio, per cui vale solo per le prestazioni successive alla data di entrata in vigore della legge.
Zucchetti SG srl-
Debora Zani
Brescia02/02/2022 13:52RE: RE: Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc
Buongiorno,
il privilegio riconosciuto per la CPA si può estendere anche al contributo di rivalsa Inps del 4% ex art. 4 DL 295/95 addebitato in fattura dai prestatori d'opera non iscritti ad alcuna cassa privata?
Ringrazio e porgo cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2022 19:14RE: RE: RE: Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc
Il n. 2 dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. estende il privilegio che compete alle retribuzioni dei professionisti e altri prestatori d'opera autonoma, "il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza".
Questa dizione, nella sua interpretazione letterale, sembra riferirsi ai soli liberi professionisti iscritti a specifici ordini, albi e casse previdenziali (come avvocati, medici, architetti, ecc.) e non anche a coloro che, pur svolgendo una abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, diversa da quella che da origine a reddito d'impresa, non hanno una cassa professionale autonome (amministratori di condominio, tributaristi, consulenti di investimento, traduttori, bibliotecari, tecnici della prevenzione nell'ambiente ecc.), che appunto sono tenuti all'iscrizione obbligatoria alla gestione separata dell'INPS.
E' possibile una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. che vada oltre il significato letterale?
Non ci risultano precedenti e, anche se apparentemente la gestione separata Inps sembra assimilabile a quella ai rispettivi albi, c'è una netta differenza tra contributi previdenziali e la rivalsa INPS. Mentre i primi sono infatti deducibili, la seconda è di fatto una maggiorazione del compenso e contribuisca alla determinazione del reddito: ossia gli iscritti alla gestione separata, hanno la facoltà (non obbligo Circolare Inps n. 112/1996), di addebitare ai committenti in via definitiva, una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi in fattura, ma questo èi un contributo richiesto al committente da aggiungere al compenso, per cui addebitando la rivalsa il professionista fa concorrere alla propria contribuzione previdenziale il soggetto committente il quale è chiamato a versare il 4% del compenso.
Saremmo quindi dell'idea che la norma civilistica sul privilegio non sia estensibile al contributo di rivalsa Inps.
Zucchetti SG Srl
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Andrea Fazio
Trapani10/03/2026 18:09RE: Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc
Buon pomeriggio.
Un professionista è stato ammesso, sulla base di una parcella PRO-FORMA, al passivo di una liquidazione coatta amministrativa, aperta nel 2024, in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., per l'imponibile di 1.000,00, oltre Iva e cassa di previdenza.
In sede di riparto, parziale o finale, il commissario liquidatore dovrà corrispondere al professionista l'importo di 1.068,80, pari ad 1.000,00 oltre oneri di legge, dedotta la ritenuta d'acconto di 200,00 da versare, o l'importo di 800,00, pari soltanto all'imponibile di 1.000,00, decurtato della ritenuta d'acconto del 20%, anch'essa da versare?
Grazie -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/03/2026 18:48RE: Privilegio professionisti ex 2751 bis n 2 cc
Al di là dell'esatta descrizione del provvedimento di ammissione al passivo, e salvo che la domanda di ammissione non sia stata erroneamente formulata chiedendo il privilegio solo per l'onorario, esso, CAP e IVA godono del medesimo privilegio ex art 2751-bis, n. 2, c.c. pertanto, posto pari a 1.000 l'onorario:
- se il professionista è in regime ordinario (come parrebbe dal quesito), dovrà essergli corrisposto il totale di 1.000 + CAP (supponiamo 4%) e IVA, quindi 1.218,73, meno la ritenuta del 20% sul solo onorario, e quindi un netto di 1.018,73; la ritenuta dovrà essere versata nei termini di legge
- se il professionista fosse in regime forfetario (suggeriamo di accertarlo prima di predisporre il piano di riparto) dovrà essergli corrisposto il solo onorario più CAP, quindi 1.040, senza effettuare alcuna ritenuta.
Per quanto invece riguarda le spese generali, a fronte delle quali la tariffa degli avvocati prevede un addebito del 15%, su di esse non spetta il privilegio.
Siamo a conoscenza di prassi di segno diverso, ma le uniche fonti di prassi e giurisprudenza che abbiamo reperito sono assolutamente concordi; fra esse Tribunale di Vicenza, 23/11/2012 e Cass. 92/1999 e 6849/2011, nella quale la motivazione del diniego del privilegio ci pare motivata con molta chiarezza: "Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751 bis n. 2, c.c. con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari", ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio".
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