Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Decesso creditore ammesso al passivo

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    11/05/2023 16:57

    Decesso creditore ammesso al passivo

    Un creditore ammesso al passivo è deceduto, sicchè ora devo erogare la somma da riparto parziale agli eredi e gestire la posizione per il prosieguo della procedura.
    Sarei dell'idea di far presentare agli eredi, unitariamente, una domanda di surroga e rettifica stato passivo, mantenendo l'unico cronologico originario.
    Per quanto riguarda i pagamenti, mi chiedo se possa eseguirne uno unico, magari a uno degli eredi delegato anche dagli altri, o debba spacchettarli tra gli eredi in ragione delle loro quote di successione.
    Sono grato di un Vostro prezioso consiglio.
    Daniele Bacalini - Fermo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/05/2023 18:52

      RE: Decesso creditore ammesso al passivo

      I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell' art. 757 c.c. prevista solo per i debiti. Ne discende che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Cass. 20 novembre 2017, n. 27417; Cass. sez. un. 28/11/2007, n. 24657).
      Questo significa che se uno degli eredi del de cuius ammesso al passivo chiede il pagamento , anche dell'intero credito, il curatore, verificata la qualità di erede (chiamato all'eredità che abbia accettato), è tenuto ad effettuare a lui il pagamento, e questi poi se la vedrà con i coeredi nella divisione della comunione.
      Ovviamente è preferibile, onde evitare liti presenti e future, che la richiesta sia fatta da tutti i coeredi o che essi designino un soggetto quale destinatario del pagamento ed è quanto mai opportuno che il curatore solleciti gli eredi ad una designazione.
      Quanto alla forma, non è necessaria una nuova domanda di insinuazione in quanto il credito è stato già esaminato e ammesso al passivo né è richiesto il ricorso alla domanda di sostituzione di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall., trattandosi di successione atitolo universale e non di cessione di credito. In realtà l'erede o gli eredi che fanno richiesta di pagamento indicano solo il soggetto destinatario del pagamento a seguito della morte del creditore già ammesso al passivo, per cui è sufficiente una formale domanda di essere pagato nella qualità di erede del de cuius e la prova della sua qualifica. Se nessuno procede a una tale richiesta, il curatore procederà al pagamento a ciascun erede pro quota, se è a conoscenza degli stessi e delle quote di ciascuno.
      Zucchetti SG srl